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Cenni su profili civilistici nel trasferimento di immobili - Economia

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perimetrali delle singole unità, e sia stata completata la copertura”, con previsione<br />

del tutto analoga a quella prevista dall’art. 31, l. 47/1985.<br />

Da ultimo, il D.Lgs. 20.06.2005, n. 122 – <strong>di</strong>sciplinante la tutela degli acquirenti degli<br />

<strong>immobili</strong> da costruire, <strong>su</strong> cui si tornerà infra – ha definito all’art. 1 – ai soli fini <strong>di</strong> tale<br />

normativa – che per “<strong>immobili</strong> da costruire” debbano intendersi “gli <strong>immobili</strong> per i<br />

quali sia stato richiesto il permesso <strong>di</strong> costruire e che siano ancora da e<strong>di</strong>ficare o la<br />

cui costruzione non ri<strong>su</strong>lti essere stata ultimata versando in sta<strong>di</strong>o tale da non<br />

consentire ancora il rilascio del certificato <strong>di</strong> agibilità”, e cioè quel certificato che<br />

viene rilasciato solo a seguito dell’ultimazione “dei lavori <strong>di</strong> finitura dell’intervento” e<br />

che “attesta la <strong>su</strong>ssistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, igiene, salubrità, risparmio<br />

energetico degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti negli stessi installati” (così artt. 24 e 25,<br />

D.P.R. 06.06.2001, n. 380).<br />

Come si è detto, tutte le definizioni riportate <strong>nel</strong>le norme citate sono dalle stesse<br />

norme specificamente limitate <strong>nel</strong>la loro applicazione a quanto previsto dalla<br />

medesima norma che le contiene, per cui i tentativi interpretativi volti a considerarli<br />

espressione <strong>di</strong> principi generali non sembrano poter essere con<strong>di</strong>visi.<br />

Per una generale in<strong>di</strong>viduazione del momento <strong>di</strong> venuta ad esistenza <strong>di</strong> un<br />

immobile ci si deve, perciò, rifare all’interpretazione giurisprudenziale, in base alla<br />

quale l’effetto traslativo si verifica <strong>nel</strong> momento in cui l’immobile è realizzato <strong>nel</strong>la<br />

<strong>su</strong>a completezza, “in quanto, per in<strong>di</strong>viduare la data <strong>di</strong> venuta ad esistenza <strong>di</strong> un<br />

immobile ai fini e per gli effetti dell’art. 1472 cod. civ., occorre aver riguardo al<br />

momento in cui si perfeziona il relativo processo produttivo <strong>nel</strong>le <strong>su</strong>e componenti<br />

essenziali e non, certo, <strong>nel</strong> solo scheletro, potendo solo ritenersi irrilevante che<br />

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