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Cenni su profili civilistici nel trasferimento di immobili - Economia

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Si noti, infatti, che l’obbligo del rilascio della fideiussione costituisce l’unico<br />

elemento il cui mancato rispetto è sanzionato dal D.Lgs. 122/2005 con la sanzione<br />

della nullità del contratto stesso, seppur nullità “relativa” in quanto essa può essere<br />

fatta valere solo dall’acquirente (v. art. 2, c. 1).<br />

Tale fideiussione deve (v. artt. 2 e 3, D.Lgs. 122/2005):<br />

- essere rilasciata da un Istituto bancario, da una Compagnia assicurativa o da un<br />

Interme<strong>di</strong>ario finanziario iscritto <strong>nel</strong>l’elenco speciale <strong>di</strong> cui all’art. 107, D.Lgs.<br />

01.09.1993, n. 385 31 ;<br />

- garantire la restituzione <strong>di</strong> importo in denaro pari al corrispettivo versato<br />

dall’acquirente sino al momento dell’escussione della fideiussione, maggiorato<br />

degli interessi legali maturati;<br />

- avere importo pari alla somma <strong>di</strong> quanto già versato prima e contestualmente<br />

alla stipula del contratto o atto con il quale l’acquirente si impegna a comprare<br />

l’immobile da costruire, e <strong>di</strong> quanto l’acquirente deve (in base alla<br />

regolamentazione contrattuale) versare al ven<strong>di</strong>tore per ottenere il <strong>trasferimento</strong><br />

della proprietà; ciò vuol <strong>di</strong>re che si tratterà <strong>di</strong> fideiussione ex art. 1938 c.c. (ma<br />

<strong>su</strong>lla natura della garanzia v. infra), e che l’importo da garantire non<br />

necessariamente sarà quello complessivo del prezzo, ove il saldo sia<br />

eventualmente previsto dopo l’avvenuto <strong>trasferimento</strong> della proprietà;<br />

- essere escutibile a richiesta scritta dell’acquirente e senza che il garante possa<br />

avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.<br />

1944 c.c.;<br />

31 Di fatto tali fideiussioni ri<strong>su</strong>ltano rilasciate solo da Istituti bancari.<br />

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