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Cenni su profili civilistici nel trasferimento di immobili - Economia

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sola funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare entro quale termine un contratto debba o meno essere<br />

assoggettato alla <strong>di</strong>sciplina dello stesso D.Lgs. 122/2005, restando regolato il<br />

<strong>trasferimento</strong> <strong>di</strong> proprietà dell’immobile dalle regole generali del tipo contrattuale<br />

utilizzato per la ven<strong>di</strong>ta dell’immobile da costruire.<br />

A rafforzare il dubbio concorre l’art. 6 del D.Lgs. 122/2005, il quale - <strong>nel</strong><br />

determinare l’obbligatorio contenuto del contratto soggetto alla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> tale<br />

normativa – non prevede l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> un termine <strong>di</strong> stipula dell’atto definitivo o <strong>di</strong><br />

efficacia del <strong>trasferimento</strong> della proprietà in caso <strong>di</strong> stipula <strong>di</strong> un atto definitivo con<br />

effetti <strong>di</strong>fferiti.<br />

A ciò si aggiunga che la finalità della normativa in esame è solo quella <strong>di</strong> tutelare<br />

l’acquirente dal rischio <strong>di</strong> trovarsi <strong>nel</strong>la situazione <strong>nel</strong>la quale il ven<strong>di</strong>tore non riesce<br />

più a procurare il bene promesso quando ancora l’acquirente non abbia acquisito la<br />

proprietà dell’immobile ma sia esposto finanziariamente verso il ven<strong>di</strong>tore: se,<br />

quin<strong>di</strong>, la regolamentazione pattizia prevede, ad esempio, che il passaggio della<br />

proprietà avvenga quando l’immobile è “al rustico”, restando escluso dal prezzo <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta il costo <strong>di</strong> ultimazione dell’immobile, la tutela offerta dalla normativa in<br />

questione deve ritenersi esaurita, per cui la fideiussione obbligatoriamente<br />

rilasciata all’acquirente perde efficacia, ed il <strong>trasferimento</strong> della proprietà deve<br />

considerarsi pienamente legittimo ed efficace. E ciò anche <strong>nel</strong> caso in cui l’effetto<br />

traslativo non ri<strong>su</strong>ltasse opponibile ad uno o più terzi a causa dell’essersi <strong>nel</strong><br />

frattempo verificata una trascrizione o iscrizione pregiu<strong>di</strong>zievole <strong>su</strong>ll’immobile<br />

oggetto della ven<strong>di</strong>ta (a tale rischio non pone rime<strong>di</strong>o il D.Lgs. 122/2005, il quale<br />

non prevede come obbligatoria la trascrizione del contratto preliminare ex art. 2645<br />

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