il reperto archeologico, dallo scavo all'esposizione - PortaleRagazzi.it
il reperto archeologico, dallo scavo all'esposizione - PortaleRagazzi.it
il reperto archeologico, dallo scavo all'esposizione - PortaleRagazzi.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
26<br />
Il <strong>reperto</strong> <strong>archeologico</strong>, <strong>dallo</strong> <strong>scavo</strong> <strong>all'esposizione</strong><br />
ma, com'è ovvio, cercheranno di applicare la normativa vigente alle s<strong>it</strong>uazioni nuove (mentre<br />
continuano sostanzialmente a mancare, come si è visto, norme appos<strong>it</strong>e sul volontariato dei beni<br />
culturali).<br />
Lo Stato <strong>it</strong>aliano ha da tempo riconosciuto l'opportun<strong>it</strong>à che l'Amministrazione si serva dell'aus<strong>il</strong>io<br />
di privati di comprovati mer<strong>it</strong>i e fiducia: fin dal '23 un Regio Decreto ha riconosiuto la figura<br />
dell'Ispettore Onorario, i cui principi e moduli di comportamento sono poi stati implic<strong>it</strong>amente<br />
delim<strong>it</strong>ati da un D.P.R. del 1972, che individua nel Soprintendente colui che -di volta in volta- ne<br />
determina modal<strong>it</strong>à e proporzioni d'azione.<br />
Venendo tuttavia alle norme giuridiche che, nel presente contesto, restano ancora valide, si<br />
ricorda <strong>il</strong> nuovo art. 85 del T.U. (non si possono fare ricerche archeologiche; ciò negherebbe a ben<br />
vedere la possib<strong>il</strong><strong>it</strong>à di effettuare raccolta di superficie, giacché tale articolo non vieta lo <strong>scavo</strong> ma più<br />
semplicemente, la ricerca). Ne deriva che, ai sensi dell'art. 87, beni in superficie devono essere segnalati<br />
al Soprintendente o all'Arma oppure (nov<strong>it</strong>à non del tutto perspicua, per modi e scopi) al Sindaco; non<br />
vanno raccolti: ogni manomissione potrebbe infatti modificare, più o meno sostanzialmente, la<br />
s<strong>it</strong>uazione esistente e rendere meno significativa la ricerca. Questo è vero, naturalmente, a meno che la<br />
locale soprintendenza (date s<strong>it</strong>uazioni di tutela particolarmente complessa del bene segnalato) non ne<br />
autorizzi lo spostamento, fatto -quest'ultimo- contemplato anch'esso nell'articolo appena c<strong>it</strong>ato (l'87<br />
appunto), al secondo comma. Come si vede, la norma trova in sé le proprie eccezioni, segno che -se<br />
ben inteso alla fonte e ben applicato in arrivo- appare cifra di civ<strong>il</strong>tà piuttosto che di cinica causistica.<br />
Qualora fosse stata concessa l'autorizzazione al prelievo, vanno comunque considerati alcuni<br />
obblighi: 1) redazioni di elenchi completi dei reperti raccolti, elenchi contenenti luogo e data di raccolta<br />
e, se nel caso, fotografie dei reperti via via in questione; 2) richiesta di un regolare atto di depos<strong>it</strong>o dei<br />
beni (provvista di congrue garanzie di sorveglianza e condizioni di sicurezza altrettanto adeguate),<br />
specie se fra le final<strong>it</strong>à dell'associazione richiedente vi fosse lo studio del materiale <strong>archeologico</strong>; 3)<br />
astensione da ogni intervento di restauro dei reperti, a meno che non siano state ottenute un'appos<strong>it</strong>a<br />
autorizzazione contraria dalla locale soprintendenza nonché concrete direttive su come intervenire nel<br />
caso in questione; 4) astensione da ogni intervento di rimozione -e, tanto più, di modifica o<br />
demolizione- di un <strong>reperto</strong> <strong>archeologico</strong> (v. artt. 11 e 163-164 del T.U.); ogni azione contraria a ciò<br />
andrà preventivamente autorizzata dalla soprintendenza locale.<br />
Come ormai da tempo accade, <strong>il</strong> gruppo potrà collaborare alle indagini archeologiche, ma<br />
bisognerà -come si sa- che i singoli soci ne vengano preventivamente messi in regola con gli oneri<br />
assicurativi e previdenziali.<br />
Infine giova ripetere che <strong>il</strong> recentissimo T.U. non toglie né aggiunge niente, in materia di<br />
volontariato, alla normativa finora vigente, salvo l'art. 105 che rec<strong>it</strong>a: "Al fine di promuovere e<br />
sv<strong>il</strong>uppare la fruizione..<strong>il</strong> Ministero..può stipulare appos<strong>it</strong>e convenzioni con le associazioni di volontariato<br />
che svolgono attiv<strong>it</strong>à per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali". A dire <strong>il</strong><br />
vero, convenzioni consim<strong>il</strong>i sono state da tempo stipulate, almeno per la salvaguardia di aree<br />
archeologiche demanializzate.