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il reperto archeologico, dallo scavo all'esposizione - PortaleRagazzi.it

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Il <strong>reperto</strong> <strong>archeologico</strong>, <strong>dallo</strong> <strong>scavo</strong> <strong>all'esposizione</strong><br />

ma, com'è ovvio, cercheranno di applicare la normativa vigente alle s<strong>it</strong>uazioni nuove (mentre<br />

continuano sostanzialmente a mancare, come si è visto, norme appos<strong>it</strong>e sul volontariato dei beni<br />

culturali).<br />

Lo Stato <strong>it</strong>aliano ha da tempo riconosciuto l'opportun<strong>it</strong>à che l'Amministrazione si serva dell'aus<strong>il</strong>io<br />

di privati di comprovati mer<strong>it</strong>i e fiducia: fin dal '23 un Regio Decreto ha riconosiuto la figura<br />

dell'Ispettore Onorario, i cui principi e moduli di comportamento sono poi stati implic<strong>it</strong>amente<br />

delim<strong>it</strong>ati da un D.P.R. del 1972, che individua nel Soprintendente colui che -di volta in volta- ne<br />

determina modal<strong>it</strong>à e proporzioni d'azione.<br />

Venendo tuttavia alle norme giuridiche che, nel presente contesto, restano ancora valide, si<br />

ricorda <strong>il</strong> nuovo art. 85 del T.U. (non si possono fare ricerche archeologiche; ciò negherebbe a ben<br />

vedere la possib<strong>il</strong><strong>it</strong>à di effettuare raccolta di superficie, giacché tale articolo non vieta lo <strong>scavo</strong> ma più<br />

semplicemente, la ricerca). Ne deriva che, ai sensi dell'art. 87, beni in superficie devono essere segnalati<br />

al Soprintendente o all'Arma oppure (nov<strong>it</strong>à non del tutto perspicua, per modi e scopi) al Sindaco; non<br />

vanno raccolti: ogni manomissione potrebbe infatti modificare, più o meno sostanzialmente, la<br />

s<strong>it</strong>uazione esistente e rendere meno significativa la ricerca. Questo è vero, naturalmente, a meno che la<br />

locale soprintendenza (date s<strong>it</strong>uazioni di tutela particolarmente complessa del bene segnalato) non ne<br />

autorizzi lo spostamento, fatto -quest'ultimo- contemplato anch'esso nell'articolo appena c<strong>it</strong>ato (l'87<br />

appunto), al secondo comma. Come si vede, la norma trova in sé le proprie eccezioni, segno che -se<br />

ben inteso alla fonte e ben applicato in arrivo- appare cifra di civ<strong>il</strong>tà piuttosto che di cinica causistica.<br />

Qualora fosse stata concessa l'autorizzazione al prelievo, vanno comunque considerati alcuni<br />

obblighi: 1) redazioni di elenchi completi dei reperti raccolti, elenchi contenenti luogo e data di raccolta<br />

e, se nel caso, fotografie dei reperti via via in questione; 2) richiesta di un regolare atto di depos<strong>it</strong>o dei<br />

beni (provvista di congrue garanzie di sorveglianza e condizioni di sicurezza altrettanto adeguate),<br />

specie se fra le final<strong>it</strong>à dell'associazione richiedente vi fosse lo studio del materiale <strong>archeologico</strong>; 3)<br />

astensione da ogni intervento di restauro dei reperti, a meno che non siano state ottenute un'appos<strong>it</strong>a<br />

autorizzazione contraria dalla locale soprintendenza nonché concrete direttive su come intervenire nel<br />

caso in questione; 4) astensione da ogni intervento di rimozione -e, tanto più, di modifica o<br />

demolizione- di un <strong>reperto</strong> <strong>archeologico</strong> (v. artt. 11 e 163-164 del T.U.); ogni azione contraria a ciò<br />

andrà preventivamente autorizzata dalla soprintendenza locale.<br />

Come ormai da tempo accade, <strong>il</strong> gruppo potrà collaborare alle indagini archeologiche, ma<br />

bisognerà -come si sa- che i singoli soci ne vengano preventivamente messi in regola con gli oneri<br />

assicurativi e previdenziali.<br />

Infine giova ripetere che <strong>il</strong> recentissimo T.U. non toglie né aggiunge niente, in materia di<br />

volontariato, alla normativa finora vigente, salvo l'art. 105 che rec<strong>it</strong>a: "Al fine di promuovere e<br />

sv<strong>il</strong>uppare la fruizione..<strong>il</strong> Ministero..può stipulare appos<strong>it</strong>e convenzioni con le associazioni di volontariato<br />

che svolgono attiv<strong>it</strong>à per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali". A dire <strong>il</strong><br />

vero, convenzioni consim<strong>il</strong>i sono state da tempo stipulate, almeno per la salvaguardia di aree<br />

archeologiche demanializzate.

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