COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO SP San Fermo-Plasse- Bosco ...
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comprovante che l’Appaltatore o l’eventuale subappaltatore hanno correttamente effettuato ed<br />
eseguito i versamenti relativi alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, i versamenti dei<br />
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />
malattie professionali dei dipendenti a cui sono tenuti l’Appaltatore e il Subappaltatore per le<br />
prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente appalto. Tale obbligo a carico<br />
dell’Appaltatore decorre solo a far tempo dall’emissione del Decreto Interministeriale previsto<br />
dall’art. 35 comma 34 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/06.<br />
b) Solo dopo che l’appaltatore avrà presentato alla Amministrazione Committente, in ossequio a<br />
quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 03/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla<br />
legge 21/11/2006 n. 286, che ha introdotto l’art. 48 bis nel D.P.R. 29/09/1973 n. 602, una<br />
dichiarazione formulata secondo il fax-simile predisposto dalla Amministrazione Committente, da<br />
accludere al certificato di pagamento, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dalla quale risulti<br />
l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento<br />
ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. In particolare la dichiarazione dovrà<br />
contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di<br />
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché l’informativa di cui all’art. 13 del Dlgs 30/06/2003<br />
n. 196.<br />
ART. 11<br />
Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori<br />
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato<br />
Generale d’appalto dei Lavori Pubblici”, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle<br />
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.<br />
A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo dei<br />
lavori.<br />
Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare<br />
comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.<br />
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione<br />
del collaudo provvisorio.<br />
ART. 12<br />
Variazioni al progetto<br />
Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore e la<br />
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo<br />
dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può<br />
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.<br />
Per le sole ipotesi previste dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’Amministrazione durante<br />
l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto<br />
dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e<br />
condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione dell’articolo 161, comma 6 e 163 del<br />
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai<br />
nuovi lavori.<br />
Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà<br />
comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per<br />
iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni<br />
successivi al ricevimento della dichiarazione l’Amministrazione deve comunicare all’appaltatore le proprie<br />
determinazioni.<br />
Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si<br />
intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto<br />
originario. Se l’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono<br />
accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.<br />
Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto<br />
originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché<br />
dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore<br />
ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.<br />
La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera e) del<br />
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.<br />
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