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COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO SP San Fermo-Plasse- Bosco ...

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comprovante che l’Appaltatore o l’eventuale subappaltatore hanno correttamente effettuato ed<br />

eseguito i versamenti relativi alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, i versamenti dei<br />

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le<br />

malattie professionali dei dipendenti a cui sono tenuti l’Appaltatore e il Subappaltatore per le<br />

prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente appalto. Tale obbligo a carico<br />

dell’Appaltatore decorre solo a far tempo dall’emissione del Decreto Interministeriale previsto<br />

dall’art. 35 comma 34 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/06.<br />

b) Solo dopo che l’appaltatore avrà presentato alla Amministrazione Committente, in ossequio a<br />

quanto previsto dall’art. 2, comma 9, del D.L. 03/10/2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla<br />

legge 21/11/2006 n. 286, che ha introdotto l’art. 48 bis nel D.P.R. 29/09/1973 n. 602, una<br />

dichiarazione formulata secondo il fax-simile predisposto dalla Amministrazione Committente, da<br />

accludere al certificato di pagamento, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dalla quale risulti<br />

l’assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento<br />

ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute. In particolare la dichiarazione dovrà<br />

contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di<br />

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché l’informativa di cui all’art. 13 del Dlgs 30/06/2003<br />

n. 196.<br />

ART. 11<br />

Ritenuta di garanzia per la tutela dei lavoratori<br />

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il Capitolato<br />

Generale d’appalto dei Lavori Pubblici”, deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle<br />

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.<br />

A garanzia di tale osservanza, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo dei<br />

lavori.<br />

Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare<br />

comunicazione agli Enti Previdenziali e Assicurativi, compresa la Cassa Edile.<br />

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione<br />

del collaudo provvisorio.<br />

ART. 12<br />

Variazioni al progetto<br />

Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore e la<br />

violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo<br />

dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può<br />

vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.<br />

Per le sole ipotesi previste dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’Amministrazione durante<br />

l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto<br />

dell’importo dell’appalto, e l’appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e<br />

condizioni del contratto originario, salva l’eventuale applicazione dell’articolo 161, comma 6 e 163 del<br />

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai<br />

nuovi lavori.<br />

Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà<br />

comunicazione all’appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per<br />

iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni: nei quarantacinque giorni<br />

successivi al ricevimento della dichiarazione l’Amministrazione deve comunicare all’appaltatore le proprie<br />

determinazioni.<br />

Qualora l’appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si<br />

intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto<br />

originario. Se l’Amministrazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono<br />

accettate le condizioni avanzate dall’appaltatore.<br />

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto<br />

originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché<br />

dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore<br />

ai sensi dell’articolo 240 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.<br />

La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 132, comma 1, lettera e) del<br />

D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.<br />

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