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COMUNE DI ADRARA SAN ROCCO SP San Fermo-Plasse- Bosco ...

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Nel calcolo della determinazione del quinto d’obbligo non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle<br />

previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità<br />

previste superino il quinto dell’importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi<br />

dell’articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’appaltatore può chiedere un equo<br />

compenso per la parte eccedente, da quantificarsi ai sensi dell’art. 10 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145<br />

“Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici”.<br />

ART. 13<br />

Varianti<br />

L’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni<br />

migliorative, di sua esclusiva ideazione, ai sensi dell’art. 11 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento<br />

recante il Capitolato Generale d’appalto dei Lavori Pubblici” e che comportino una diminuzione dell’importo<br />

originario dei lavori.<br />

Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli<br />

elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni<br />

qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei<br />

lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche<br />

tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore.<br />

La proposta dell’appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione<br />

economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del<br />

procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni,<br />

sentito il progettista, comunica all’appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede<br />

alla stipula di apposito atto di sottomissione.<br />

ART. 14<br />

Diminuzione dei lavori<br />

Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’articolo 132 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l’Amministrazione<br />

può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente<br />

Capitolato speciale d’appalto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto, come determinato ai sensi del<br />

precedente art. 12, comma 5, senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di indennizzo.<br />

L’Amministrazione qualora intenda avvalersi delle facoltà di diminuzione ne dà tempestiva comunicazione<br />

all’appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale, tramite il responsabile<br />

del procedimento.<br />

ART. 15<br />

Norme generali per la misurazione e valutazione delle opere<br />

I lavori sono appaltati a corpo e pertanto per la loro valutazione e verifica valgono le disposizioni stabilite<br />

nella parte II titolo IX del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché ai cap. II e III del presente Capitolato<br />

Speciale e negli elaborati e disegni esecutivi che fanno parte integrante del medesimo Capitolato Speciale.<br />

L’ammontare contrattualmente pattuito è fisso ed invariabile, per cui non può essere invocata, dalle parti<br />

contraenti, alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore attribuito alle quantità di dette opere previste a<br />

corpo.<br />

Sono comunque comprese nell’appalto a corpo tutte le prestazioni ed i materiali necessari a dare<br />

completamente compiuti tutti i lavori, nel rispetto delle vigenti normative di esecuzione, sicurezza ed<br />

agibilità delle opere appaltate, anche se non specificatamente descritte negli allegati richiamati al precedente<br />

art. 5.<br />

Resta salvo in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.<br />

ART. 16<br />

Lavori in economia<br />

Le prestazioni in economia sono consentite nelle ipotesi di cui all’art. 125, comma 6, del D.Lgs. 12.04.2006,<br />

n. 163, per importi non superiori a euro 200.000, e le relative acquisizioni sono effettuate dal Responsabile<br />

unico del procedimento, l’autorizzazione è direttamente concessa dal medesimo Responsabile del<br />

procedimento e si applicano le disposizioni di cui agli artt. 179 e 203 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.<br />

Per i lavori in economia nei casi di cui all’art. 174, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207<br />

l’autorizzazione della spesa, previo assenso della stazione appaltante, è concessa dal Responsabile unico del<br />

procedimento e finanziata attingendo dalle somme a disposizione per imprevisti o economie da ribassi d’asta.<br />

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