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1 INDICE - Philip P. Willan

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contemporaneo ricorrere di una serie di circostanze favorenti difficile da<br />

realizzarsi>>.<br />

Il prof. Fornari, che ha partecipato ai suddetti accertamenti peritali in qualità<br />

di consulente tecnico nominato dai familiari di Calvi, ha sostenuto invece la tesi<br />

dell’omicidio (con strangolamento e successiva sospensione), facendo tra l’altro<br />

rilevare che un impiccamento volontario attuato mediante un salto nel vuoto di<br />

almeno un metro (considerata la lunghezza della corda) avrebbe dovuto<br />

comportare una lesività a livello delle strutture cervicali, del tutto mancante nel<br />

caso di specie.<br />

L’opinione del prof. Fornari è stata sostanzialmente accolta dal Tribunale<br />

civile di Milano che, nell’ambito del procedimento iniziato nei confronti delle<br />

Assicurazioni Generali, si è pronunciato per l’omicidio ed ha ritenuto fondata la<br />

pretesa degli eredi di Calvi.<br />

Sulla stessa linea si è mossa (dopo il trasferimento delle indagini deliberato<br />

dalla Corte di cassazione) l’autorità giudiziaria romana, che ha elevato<br />

l’imputazione di omicidio volontario a carico prima di Giuseppe Calò e Flavio<br />

Carboni e poi anche di Silvano Vittor, Ernesto Diotallevi e Manuela Kleinszig.<br />

L’ipotesi suicidiaria è stata da ultimo esclusa dai professori Brinkmann,<br />

Capasso e Lopez, che hanno svolto un nuovo e più approfondito accertamento<br />

peritale, su incarico del G.i.p. presso il Tribunale di Roma.<br />

In senso conforme si sono espressi i consulenti del pubblico ministero Paolo<br />

Procaccianti e Fabrizio Iecher e, sostanzialmente, anche il consulente Bernard<br />

Knight (incaricato dall’agenzia investigativa americana “Kroll Associates”, per<br />

conto degli eredi di Calvi), mentre un parere contrario è stato formulato dai<br />

professori Angelo Fiori, Silvio Merli e Patrice Mangin, consulenti tecnici<br />

nominati dall’imputato Carboni.<br />

Le opposte tesi sono state esposte e chiarite in dibattimento dai periti<br />

Brinkmann, Capasso e Lopez e dai consulenti Fiori, Procaccianti e Iecher. Tutte<br />

le relazioni scritte, redatte dai vari periti e consulenti sono state acquisite agli<br />

atti, di ufficio o sull’accordo delle parti.<br />

Sulla base di queste, pur contrastanti, risultanze processuali, la Corte è stata<br />

in grado di formarsi un fermo e preciso convincimento, nel senso di ritenere<br />

provata l’ipotesi omicidiaria.<br />

I difensori di Carboni hanno contestato la fondatezza della tesi accusatoria e<br />

delle conclusioni formulate dai periti Brinkmann e Capasso, facendo rilevare<br />

che la scelta per l’omicidio è stata fatta soltanto sulla base di un ragionamento<br />

per esclusione (cioè scartando l’altra ipotesi, perché inverosimile e<br />

improbabile), senza fornire una concreta dimostrazione dell’omicidio e, in<br />

particolare, senza chiarire le sue modalità di esecuzione.<br />

Questo assunto non può essere in alcun modo condiviso, poiché, in presenza<br />

di due ipotesi tra loro opposte e alternative, non è necessario dimostrare<br />

dettagliatamente entrambe, ma è sufficiente la prova di una delle due ed è<br />

legittimo desumere per esclusione la prova dell’altra.<br />

Nel caso di specie può dirsi pienamente raggiunta la certezza in ordine al<br />

fatto che Roberto Calvi non si è tolto la vita e ciò (essendo ovviamente<br />

impensabile un accadimento accidentale e fortuito) basta per affermare che<br />

l’evento è stato la conseguenza di un’azione volontaria e violenta posta in<br />

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