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contemporaneo ricorrere di una serie di circostanze favorenti difficile da<br />
realizzarsi>>.<br />
Il prof. Fornari, che ha partecipato ai suddetti accertamenti peritali in qualità<br />
di consulente tecnico nominato dai familiari di Calvi, ha sostenuto invece la tesi<br />
dell’omicidio (con strangolamento e successiva sospensione), facendo tra l’altro<br />
rilevare che un impiccamento volontario attuato mediante un salto nel vuoto di<br />
almeno un metro (considerata la lunghezza della corda) avrebbe dovuto<br />
comportare una lesività a livello delle strutture cervicali, del tutto mancante nel<br />
caso di specie.<br />
L’opinione del prof. Fornari è stata sostanzialmente accolta dal Tribunale<br />
civile di Milano che, nell’ambito del procedimento iniziato nei confronti delle<br />
Assicurazioni Generali, si è pronunciato per l’omicidio ed ha ritenuto fondata la<br />
pretesa degli eredi di Calvi.<br />
Sulla stessa linea si è mossa (dopo il trasferimento delle indagini deliberato<br />
dalla Corte di cassazione) l’autorità giudiziaria romana, che ha elevato<br />
l’imputazione di omicidio volontario a carico prima di Giuseppe Calò e Flavio<br />
Carboni e poi anche di Silvano Vittor, Ernesto Diotallevi e Manuela Kleinszig.<br />
L’ipotesi suicidiaria è stata da ultimo esclusa dai professori Brinkmann,<br />
Capasso e Lopez, che hanno svolto un nuovo e più approfondito accertamento<br />
peritale, su incarico del G.i.p. presso il Tribunale di Roma.<br />
In senso conforme si sono espressi i consulenti del pubblico ministero Paolo<br />
Procaccianti e Fabrizio Iecher e, sostanzialmente, anche il consulente Bernard<br />
Knight (incaricato dall’agenzia investigativa americana “Kroll Associates”, per<br />
conto degli eredi di Calvi), mentre un parere contrario è stato formulato dai<br />
professori Angelo Fiori, Silvio Merli e Patrice Mangin, consulenti tecnici<br />
nominati dall’imputato Carboni.<br />
Le opposte tesi sono state esposte e chiarite in dibattimento dai periti<br />
Brinkmann, Capasso e Lopez e dai consulenti Fiori, Procaccianti e Iecher. Tutte<br />
le relazioni scritte, redatte dai vari periti e consulenti sono state acquisite agli<br />
atti, di ufficio o sull’accordo delle parti.<br />
Sulla base di queste, pur contrastanti, risultanze processuali, la Corte è stata<br />
in grado di formarsi un fermo e preciso convincimento, nel senso di ritenere<br />
provata l’ipotesi omicidiaria.<br />
I difensori di Carboni hanno contestato la fondatezza della tesi accusatoria e<br />
delle conclusioni formulate dai periti Brinkmann e Capasso, facendo rilevare<br />
che la scelta per l’omicidio è stata fatta soltanto sulla base di un ragionamento<br />
per esclusione (cioè scartando l’altra ipotesi, perché inverosimile e<br />
improbabile), senza fornire una concreta dimostrazione dell’omicidio e, in<br />
particolare, senza chiarire le sue modalità di esecuzione.<br />
Questo assunto non può essere in alcun modo condiviso, poiché, in presenza<br />
di due ipotesi tra loro opposte e alternative, non è necessario dimostrare<br />
dettagliatamente entrambe, ma è sufficiente la prova di una delle due ed è<br />
legittimo desumere per esclusione la prova dell’altra.<br />
Nel caso di specie può dirsi pienamente raggiunta la certezza in ordine al<br />
fatto che Roberto Calvi non si è tolto la vita e ciò (essendo ovviamente<br />
impensabile un accadimento accidentale e fortuito) basta per affermare che<br />
l’evento è stato la conseguenza di un’azione volontaria e violenta posta in<br />
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