N° 01 2009 Gen-Feb-Marz - Prader Willi
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Impegno per una vita migliore<br />
SCARTABELLANDO<br />
Riteniamo utile, alfine di rendere tutti sempre più informati e consapevoli dei diritti delle persone handicappate,<br />
pubblicare nella rubrica “scartabellando” alcuni argomenti essenziali riguardanti le norme vigenti in materia di<br />
handicap. Iniziamo però con un argomento di attualità come il Bonus.<br />
BONUS STRAORDINARIO<br />
Il Governo Italiano con il Decreto Legge 185/2008 ha<br />
previsto l’erogazione di una serie di bonus, di varie entità,<br />
da concedere in base ai criteri scelti dal Consiglio<br />
dei ministri.<br />
Fra i vari beneficiari del bonus ci sono i nuclei familiari<br />
in cui siano presenti figli riconosciuti handicappati in situazione<br />
di gravità (ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della<br />
legge 5/2/1992 n. 104) e siano a carico del richiedente<br />
il cui reddito complessivo familiare non sia superiore<br />
ad euro 35.000,00.<br />
La richiesta va compilata dal richiedente su un apposito<br />
modulo che viene distribuito presso le Agenzie delle<br />
Entrate oppure può essere scaricato dal sito internet<br />
della stessa agenzia.<br />
Il Bonus può essere richiesto per il periodo di imposta<br />
relativo all’anno 2007 o per il 2008 secondo in quale<br />
anno il reddito familiare non è stato superiore ai<br />
35.000,00 euro.<br />
Una volta compilato il modulo deve essere consegnato<br />
al datore di lavoro, se sostituto d’imposta, o all’ente<br />
erogatore, se trattasi di pensionato, o all’Agenzia delle<br />
Entrate.<br />
I moduli forniti dall’Agenzia delle Entrate sono due:<br />
- Il primo modello è quello da usare se si presenta la<br />
domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro,<br />
o l’ente pensionistico; se si sceglie come anno di riferimento<br />
il 2007 il termine ultimo di presentazione è il 31<br />
gennaio <strong>2009</strong>, se invece si sceglie il 2008 il termine è il<br />
28 febbraio <strong>2009</strong>.<br />
- Il secondo modulo è quello da usare se si presenta<br />
la domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate; in<br />
questo caso se si sceglie come anno di riferimento il<br />
2007 il termine ultimo di presentazione è il 31 marzo<br />
<strong>2009</strong>, se invece si sceglie il 2008 il termine è il 30 giugno<br />
<strong>2009</strong>.<br />
Precisiamo che se la richiesta viene fatta per l’anno<br />
2008 e il richiedente è esonerato dalla presentazione<br />
della dichiarazione dei redditi deve utilizzare lo stesso<br />
uno dei moduli rilasciati dall’Agenzia delle Entrate per<br />
ottenere il beneficio.<br />
Comunque, anche in considerazione della poca chiarezza<br />
delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate,<br />
si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro<br />
autorizzato di assistenza fiscale)<br />
Il Bonus sarà erogato direttamente dal sostituto d’imposta<br />
o dall’ente pensionistico, nei mesi di febbraio –<br />
marzo <strong>2009</strong> se riferito al 2007, nei mesi di aprile-maggio<br />
<strong>2009</strong> se riferito al 2008.<br />
Coloro che dovessero richiedere e ricevere somme<br />
non spettanti sono tenuti a restituire le somme indebitamente<br />
percepite entro la prima dichiarazione dei redditi.<br />
16<br />
BONUS AI NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE<br />
HANDICAPPATE: COSA È CAMBIATO CON LA<br />
CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 185/08<br />
L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova Circolare,<br />
la n. 2/E <strong>2009</strong>, con la quale ritorna a precisare gli<br />
effetti del decreto legge n. 185 del 2008, anche a seguito<br />
delle modifiche apportate dalla conversione in legge<br />
28/<strong>01</strong>/<strong>2009</strong> n. 2, per l’elargizione di un Bonus straordinario<br />
per alcune categorie di cittadini.<br />
Riportiamo di seguito alcuni stralci della circolare riguardanti<br />
il bonus da erogare alle famiglie nel cui nucleo<br />
familiare è presente una persona con handicap<br />
(non è più richiesta la situazione di gravità) riconosciuta<br />
tale ai sensi della legge 104/92 articolo 3.<br />
“Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente<br />
sia residente in Italia. Per gli altri componenti del<br />
nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato,<br />
figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta<br />
la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto<br />
peraltro ai fini della condizione di familiare “a carico”<br />
ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.<br />
Fanno parte del nucleo familiare:<br />
• il richiedente;<br />
• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,<br />
anche se fiscalmente non a carico;<br />
• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi<br />
e gli affidati o affiliati;<br />
• ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che<br />
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari<br />
non risultanti da provvedimenti dell’autorità<br />
giudiziaria.<br />
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato<br />
del richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare.<br />
I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono<br />
costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme<br />
ai figli.<br />
A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri<br />
familiari di cui all’articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della<br />
composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico.<br />
Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia<br />
composta dai genitori e un figlio convivente con i<br />
genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto<br />
dai soli genitori.<br />
Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare<br />
deve possedere un reddito complessivo non superiore<br />
a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.<br />
Dalla lettera della norma si evince che il richiedente<br />
deve essere titolare di un reddito derivante da lavoro<br />
dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati<br />
a quelli di lavoro dipendente.<br />
Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la