06.06.2013 Views

N° 01 2009 Gen-Feb-Marz - Prader Willi

N° 01 2009 Gen-Feb-Marz - Prader Willi

N° 01 2009 Gen-Feb-Marz - Prader Willi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Impegno per una vita migliore<br />

SCARTABELLANDO<br />

Riteniamo utile, alfine di rendere tutti sempre più informati e consapevoli dei diritti delle persone handicappate,<br />

pubblicare nella rubrica “scartabellando” alcuni argomenti essenziali riguardanti le norme vigenti in materia di<br />

handicap. Iniziamo però con un argomento di attualità come il Bonus.<br />

BONUS STRAORDINARIO<br />

Il Governo Italiano con il Decreto Legge 185/2008 ha<br />

previsto l’erogazione di una serie di bonus, di varie entità,<br />

da concedere in base ai criteri scelti dal Consiglio<br />

dei ministri.<br />

Fra i vari beneficiari del bonus ci sono i nuclei familiari<br />

in cui siano presenti figli riconosciuti handicappati in situazione<br />

di gravità (ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della<br />

legge 5/2/1992 n. 104) e siano a carico del richiedente<br />

il cui reddito complessivo familiare non sia superiore<br />

ad euro 35.000,00.<br />

La richiesta va compilata dal richiedente su un apposito<br />

modulo che viene distribuito presso le Agenzie delle<br />

Entrate oppure può essere scaricato dal sito internet<br />

della stessa agenzia.<br />

Il Bonus può essere richiesto per il periodo di imposta<br />

relativo all’anno 2007 o per il 2008 secondo in quale<br />

anno il reddito familiare non è stato superiore ai<br />

35.000,00 euro.<br />

Una volta compilato il modulo deve essere consegnato<br />

al datore di lavoro, se sostituto d’imposta, o all’ente<br />

erogatore, se trattasi di pensionato, o all’Agenzia delle<br />

Entrate.<br />

I moduli forniti dall’Agenzia delle Entrate sono due:<br />

- Il primo modello è quello da usare se si presenta la<br />

domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro,<br />

o l’ente pensionistico; se si sceglie come anno di riferimento<br />

il 2007 il termine ultimo di presentazione è il 31<br />

gennaio <strong>2009</strong>, se invece si sceglie il 2008 il termine è il<br />

28 febbraio <strong>2009</strong>.<br />

- Il secondo modulo è quello da usare se si presenta<br />

la domanda direttamente all’Agenzia delle Entrate; in<br />

questo caso se si sceglie come anno di riferimento il<br />

2007 il termine ultimo di presentazione è il 31 marzo<br />

<strong>2009</strong>, se invece si sceglie il 2008 il termine è il 30 giugno<br />

<strong>2009</strong>.<br />

Precisiamo che se la richiesta viene fatta per l’anno<br />

2008 e il richiedente è esonerato dalla presentazione<br />

della dichiarazione dei redditi deve utilizzare lo stesso<br />

uno dei moduli rilasciati dall’Agenzia delle Entrate per<br />

ottenere il beneficio.<br />

Comunque, anche in considerazione della poca chiarezza<br />

delle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate,<br />

si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro<br />

autorizzato di assistenza fiscale)<br />

Il Bonus sarà erogato direttamente dal sostituto d’imposta<br />

o dall’ente pensionistico, nei mesi di febbraio –<br />

marzo <strong>2009</strong> se riferito al 2007, nei mesi di aprile-maggio<br />

<strong>2009</strong> se riferito al 2008.<br />

Coloro che dovessero richiedere e ricevere somme<br />

non spettanti sono tenuti a restituire le somme indebitamente<br />

percepite entro la prima dichiarazione dei redditi.<br />

16<br />

BONUS AI NUCLEI FAMILIARI CON PERSONE<br />

HANDICAPPATE: COSA È CAMBIATO CON LA<br />

CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 185/08<br />

L’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova Circolare,<br />

la n. 2/E <strong>2009</strong>, con la quale ritorna a precisare gli<br />

effetti del decreto legge n. 185 del 2008, anche a seguito<br />

delle modifiche apportate dalla conversione in legge<br />

28/<strong>01</strong>/<strong>2009</strong> n. 2, per l’elargizione di un Bonus straordinario<br />

per alcune categorie di cittadini.<br />

Riportiamo di seguito alcuni stralci della circolare riguardanti<br />

il bonus da erogare alle famiglie nel cui nucleo<br />

familiare è presente una persona con handicap<br />

(non è più richiesta la situazione di gravità) riconosciuta<br />

tale ai sensi della legge 104/92 articolo 3.<br />

“Per beneficiare del bonus è necessario che il richiedente<br />

sia residente in Italia. Per gli altri componenti del<br />

nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato,<br />

figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta<br />

la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto<br />

peraltro ai fini della condizione di familiare “a carico”<br />

ai sensi dell’articolo 12 del Tuir.<br />

Fanno parte del nucleo familiare:<br />

• il richiedente;<br />

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,<br />

anche se fiscalmente non a carico;<br />

• i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi<br />

e gli affidati o affiliati;<br />

• ogni altra persona indicata nell’art. 433 del c.c. che<br />

conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari<br />

non risultanti da provvedimenti dell’autorità<br />

giudiziaria.<br />

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato<br />

del richiedente fa sempre parte quindi del nucleo familiare.<br />

I coniugi separati o divorziati o non coniugati possono<br />

costituire ciascuno un autonomo nucleo insieme<br />

ai figli.<br />

A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri<br />

familiari di cui all’articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della<br />

composizione del nucleo solo se fiscalmente a carico.<br />

Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia<br />

composta dai genitori e un figlio convivente con i<br />

genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto<br />

dai soli genitori.<br />

Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare<br />

deve possedere un reddito complessivo non superiore<br />

a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.<br />

Dalla lettera della norma si evince che il richiedente<br />

deve essere titolare di un reddito derivante da lavoro<br />

dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati<br />

a quelli di lavoro dipendente.<br />

Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!