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Leggi il formato PDF - Ordine degli Avvocati di Lecco

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ed attuale (c.d. criterio della vicinitas, <strong>di</strong><br />

matrice amministrativa).<br />

La tesi della legittimazione delle associazioni<br />

ambientaliste a costituirsi parte<br />

civ<strong>il</strong>e si articolava nei seguenti passaggi<br />

logico-giuri<strong>di</strong>ci:<br />

a) <strong>il</strong> danno ambientale, in quanto lesivo<br />

<strong>di</strong> un bene r<strong>il</strong>evante ex art.2 Cost, reca, <strong>di</strong><br />

per sé, un’offesa alla persona umana nella<br />

sua <strong>di</strong>mensione in<strong>di</strong>viduale e sociale;<br />

b) per le associazioni ambientaliste la lesione<br />

riguarda anche <strong>il</strong> <strong>di</strong>ritto della personalità<br />

del sodalizio, in relazione allo scopo<br />

perseguito e per quanto attiene alle associazioni<br />

non riconosciute ex art. 13, occorre<br />

che vi sia lesione <strong>di</strong> un interesse specifico<br />

dell’ente territorialmente localizzato;<br />

c) <strong>il</strong> danno ha tipica natura non patrimoniale<br />

(per le frustrazioni <strong>degli</strong> associati,<br />

nonché per <strong>il</strong> <strong>di</strong>scre<strong>di</strong>to derivante dal<br />

mancato raggiungimento dello scopo, che<br />

potrebbe indurre gli associati a privare<br />

<strong>il</strong> sodalizio del loro sostegno personale e<br />

finanziario), ma può essere anche patrimoniale<br />

(per i costi sostenuti nello svolgimento<br />

delle attività <strong>di</strong> propaganda e <strong>di</strong> sensib<strong>il</strong>izzazione<br />

della pubblica opinione).<br />

5. Il D. L.vo 152/06.<br />

L’art. 318 co. 2 lettera b ha abrogato<br />

l’art. 9 co. 3 D.L.vo 267/00 nonchè l’art. 18<br />

L. 349/1986 ed ha attribuito solo al Ministero<br />

dell’Ambiente l’esercizio dell’azione<br />

civ<strong>il</strong>e in sede penale per <strong>il</strong> risarcimento in<br />

forma specifica o, qualora questo non sia<br />

possib<strong>il</strong>e, in via equivalente.<br />

La mo<strong>di</strong>fica legislativa non ha però intaccato<br />

<strong>il</strong> co. 5 dell’art. 18 sulla facoltà <strong>di</strong><br />

intervento delle associazioni in<strong>di</strong>viduate ai<br />

sensi dell’art. 13. Tale comma non è stato<br />

16<br />

abrogato ed è tuttora in vigore.<br />

In seguito a tale riforma la giurisprudenza<br />

è tornata ad interrogarsi sulla facoltà<br />

<strong>di</strong> intervento attribuita alle associazioni<br />

e se la riforma legislativa avesse inteso<br />

accentrare <strong>il</strong> risarcimento del danno in<br />

capo ad un solo soggetto (<strong>il</strong> Ministero) per<br />

estromettere i soggetti “minori” dalle pretese<br />

risarcitorie per la lesione <strong>di</strong> interesse<br />

(quello alla tutela ambientale) che nasce<br />

precipuamente come interesse <strong>di</strong> natura<br />

pubblicistica.<br />

L’orientamento della Cassazione. La<br />

giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità si è attestata<br />

sulle precedenti posizioni asseritive della<br />

legittimazione in capo alle associazioni<br />

ambientali della costituzione <strong>di</strong> parte civ<strong>il</strong>e<br />

ex art. 74 c.p.p.: in particolare, tra le più<br />

recenti, Cass. Pen. 21.10.2004 n. 46746,<br />

Cass. Pen. 07.04.2006 n. 33887 e Cass.<br />

28.03.2007 n. 20681.<br />

Cass. Pen. 13.06.2006 n. 29855: “…<br />

fermo restando nel nuovo impianto la concentrazione<br />

nello Stato della azione risarcitoria,<br />

con <strong>il</strong> coinvolgimento <strong>degli</strong> enti locali<br />

sul cui territorio si è verificato <strong>il</strong> danno ambientale,<br />

ma soltanto in sede istruttoria e<br />

<strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visione del ricavato…non potrebbe<br />

negarsi neppure per <strong>il</strong> futuro la possib<strong>il</strong>ità<br />

per gli enti locali e per gli altri soggetti pubblici<br />

o privati <strong>di</strong> agire per <strong>il</strong> risarcimento dei<br />

propri danni patrimoniali o non patrimoniali<br />

derivanti dalla azione inquinante, <strong>di</strong>versi<br />

da quelli dell’inquinamento del sito, come<br />

nel caso in esame in esame in cui la azione<br />

<strong>degli</strong> enti locali ha riguardato un danno più<br />

esteso ed anche <strong>di</strong>verso da quello strettamente<br />

ambientale.”<br />

Cass. Pen. 28.03.2007 n. 20681. Si legge<br />

in motivazione: “Col se<strong>di</strong>cesimo motivo<br />

<strong>di</strong> gravame la <strong>di</strong>fesa lamenta la erroneità<br />

dell’impugnata sentenza che, in accoglimento<br />

<strong>degli</strong> appelli proposti dalle associazioni<br />

ambientaliste, aveva ritenuto le<br />

stesse legittimate a costituirsi iure proprio<br />

ed aveva quin<strong>di</strong> condannato gli imputati<br />

al risarcimento del danno in favore delle<br />

predette. Il r<strong>il</strong>ievo non è fondato. Sul punto<br />

osserva innanzi tutto <strong>il</strong> Collegio che l’argomento<br />

che parte ricorrente intende ricavare<br />

dalla L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 5,<br />

<strong>il</strong> quale prevede che “le associazioni in<strong>di</strong>viduate<br />

in base all’art. 13 della presente<br />

legge, possono intervenire nei giu<strong>di</strong>zi per<br />

danno ambientale e ricorrere in sede <strong>di</strong><br />

giuris<strong>di</strong>zione amministrativa per l’annullamento<br />

<strong>di</strong> atti <strong>il</strong>legittimi”, si appalesa in<br />

realtà inconferente.<br />

La tesi sostenuta dalla <strong>di</strong>fesa si inserisce<br />

in quel f<strong>il</strong>one dottrinario, invero minoritario,<br />

per cui la facoltà <strong>di</strong> intervento, prevista<br />

dalla norma suddetta, consente alle associazioni<br />

solo l’ingresso nel processo alle<br />

con<strong>di</strong>zioni e con i limiti <strong>di</strong> cui agli artt. 91<br />

c.p.p. e ss.; tale tesi è sostenuta con riferimento<br />

al testo letterale della norma ed ai<br />

lavori preparatori da cui emergerebbe una<br />

volontà del legislatore in tale senso.<br />

Il Collegio non ritiene corretta siffatta<br />

lettura restrittiva della norma in questione,<br />

da cui deriverebbe una legittimazione,<br />

a titolo esclusivo, dello Stato e <strong>degli</strong> enti<br />

territoriali alla costituzione <strong>di</strong> parte civ<strong>il</strong>e in<br />

base alla L. n. 349 del 1986, art. 18 mentre<br />

le associazioni <strong>di</strong> cui all’art. 13 potrebbero<br />

solo “intervenire” nei giu<strong>di</strong>zi per danno<br />

ambientale.<br />

La norma dettata dalla predetta L. n. 349<br />

del 1986, art. 18 ha introdotto una nuova<br />

figura <strong>di</strong> azione ed ha considerato <strong>il</strong> danno<br />

non ritiene esatta le lettura restrittiva della norma ed esclude una legittimazione, a titolo esclusivo, dello Stato e <strong>degli</strong> enti territoriali alla costituzione <strong>di</strong> parte civ<strong>il</strong>e<br />

in base all’art. 18 L. 348/1986.... l’art. 18 citato integra e non esclude i principi generali in materia del risarcimento del danno e <strong>di</strong> costituzione <strong>di</strong> parte civ<strong>il</strong>e...<br />

Ora <strong>il</strong> nocumento in oggetto ha <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong>versificate.... <strong>il</strong> danno ambientale presenta, oltre a quella pubblica, una <strong>di</strong>mensione personale<br />

e sociale quale lesione del <strong>di</strong>ritto fondamentale all’ambiente salubre <strong>di</strong> ogni uomo e delle formazioni sociali in cui si sv<strong>il</strong>uppa la personalità...<br />

Tale r<strong>il</strong>ievo porta alla conclusione che la legittimazione a costituirsi parte civ<strong>il</strong>e per danno ambientale non spetta solo ai soggetti pubblici, in nome<br />

dell’ambiente come interesse pubblico, ma anche alle persone singole o associate in nome dell’ambiente come <strong>di</strong>ritto fondamentale <strong>di</strong> ogni uomo.<br />

Di conseguenza la legittimazione in oggetto spetta anche alle associazioni ecologiche quando hanno subito dal reato una lesione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> natura patrimoniale (ad<br />

esempio, per i costi sostenuti nello svolgimento della attività <strong>di</strong>rette ad impe<strong>di</strong>re pregiu<strong>di</strong>zio al territorio o per la propaganda) o non patrimoniale (ad esempio, attinente<br />

alla personalità del sodalizio per <strong>il</strong> <strong>di</strong>scre<strong>di</strong>to derivante dal mancato raggiungimento dei fini istituzionali che potrebbe indurre gli associati a privare l’ente del loro sostegno<br />

personale e finanziario).... A questo punto, si impone una precisazione: non sono legittimati a costituirsi parte civ<strong>il</strong>e gli enti e le associazioni quando l’interesse perseguito<br />

sia quello genericamente inteso all’ambiente o, comunque, un interesse che, per essere caratterizzato da un mero collegamento con l’interesse pubblico, resta <strong>di</strong>ffuso<br />

e, come tale, non proprio del sodalizio e non risarcib<strong>il</strong>e....Perché una associazione si possa considerare ente esponenziale della collettività, in cui si trova <strong>il</strong> bene oggetto<br />

della protezione, necessita che abbia come fine statutario essenziale la tutela dell’ambiente che <strong>di</strong>viene la ragione dell’ente, sia ra<strong>di</strong>cata sul territorio anche attraverso<br />

se<strong>di</strong> locali, sia rappresentativa <strong>di</strong> un gruppo significativo <strong>di</strong> consociati, abbia dato prova <strong>di</strong> continuità della sua azione e r<strong>il</strong>evanza del suo contributo a <strong>di</strong>fesa del territorio.<br />

A tali con<strong>di</strong>zioni le associazioni ecologostiche sono legittimate alla azione.”

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