2010 - Aiaf
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AIAF RIVISTA <strong>2010</strong>/2 • maggio-agosto <strong>2010</strong><br />
b) se è possibile assumere atteggiamenti comuni verso quei Paesi terzi, di origine o di transito, che<br />
sono “fornitori” di richiedenti asilo o migranti (i flussi, com’è noto, essendo spesso di carattere<br />
misto);<br />
c) se sono realizzabili forme di “esternalizzazione” delle domande di asilo 51 e quali controlli e garanzie,<br />
anche di carattere giurisdizionale, dovrebbero essere offerti affinché gli standard umanitari<br />
(ed europei) siano rispettati.<br />
A queste difficoltà di concreta realizzazione si aggiungono le esigenze di contemperare le finalità<br />
umanitarie con quelle di sicurezza degli Stati, specie quelle relative al contrasto del terrorismo e<br />
dell’immigrazione clandestina 52 , che pur in presenza di obblighi internazionali, appunto, umanitari,<br />
lasciano spazio alla sovranità dello Stato nell’assumere decisioni a tutela del proprio ordinamento.<br />
Come ha affermato la Corte europea dei diritti dell’uomo (seppur a maggioranza) 53 , esaminando<br />
il possibile contrasto di norme nazionali, come quelle del Regno Unito, che consentono la detenzione<br />
dei richiedenti asilo (si tratta di norme legittime, seppur eccezionali, perché la regola generale<br />
è il diritto alla libertà sancito dall’art. 5, par. 1 CEDU), lo Stato ha un diritto sovrano sul controllo<br />
dell’ingresso e soggiorno degli stranieri, senza dover distinguere i migranti dai richiedenti asilo.<br />
La facoltà di disporre misure detentive è un “corollario” di questo diritto, teso essenzialmente<br />
a impedire l’immigrazione clandestina: il limite che l’autorità nazionale incontra nel disporre tali<br />
misure è nell’arbitrarietà della decisione di restringere la libertà individuale, non già nella misura<br />
in sé.<br />
La presa di posizione della Corte suscita perplessità, perché riproduce una posizione tradizionale<br />
del “diritto di conservazione” degli Stati a tutela delle frontiere (già ricordata nell’esaminare, in precedenza,<br />
par. 3, i lavori dell’Institut de droit international) senza affrontare il tema, a nostro avviso<br />
centrale, della “coerenza” fra obblighi internazionali previsti dalla Convenzione di Ginevra, obblighi<br />
comunitari e obblighi previsti dalla CEDU stessa. Il tema è aperto a nuove riflessioni e approfondimenti<br />
e non vi è dubbio che i casi dei respingimenti in mare operati dal nostro Paese, già<br />
portati all’esame della Corte, ne offriranno l’occasione 54 .<br />
51 Si tratta di forme, peraltro, già realizzate in Tanzania, Ucraina, Bielorussia, in virtù di progetti-pilota, che potrebbero essere<br />
estesi, cfr. la comunicazione della Commissione relativa ai programmi di protezione regionale COM(2005)388 del 1 settembre<br />
2005; sul tema, in generale, Cortese, L’esternalizzazione delle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato: l’approccio<br />
dell’Unione europea, tra prassi degli Stati membri e competenze comunitarie, in Zagato (a cura di), Verso una disciplina comune<br />
cit., 211 ss.<br />
52 Per alcuni rilievi in proposito Adinolfi¸ Politica dell’immigrazione dell’Unione europea e lotta al terrorismo internazionale, in<br />
Diritti umani e diritto internazionale, 2008, 483 ss. (ivi ampi riferimenti); Concolino, L’incidenza delle misure antiterrorismo sulla<br />
tutela dei flussi migratori, in Benvenuti (a cura di), Flussi cit., 375 ss; i vari contributi in Gargiulo, Vitucci, La tutela dei diritti<br />
umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, Napoli, 2008, spec. 339 ss. Per rilievi di carattere generale Bonetti, Terrorismo, emergenza<br />
e costituzioni democratiche, Bologna, 2006, 86 ss. e dello stesso, in precedenza, Terrorismo e stranieri nel diritto italiano.<br />
Disciplina legislativa e profili costituzionali. I parte. L’applicazione agli stranieri delle norme sul terrorismo, in Diritto immigrazione<br />
e cittadinanza, n. 3, 2005, 13 ss.; II parte. Il terrorismo nelle norme speciali e comuni in materia di stranieri, immigrazione<br />
ed asilo, in Diritto immigrazione e cittadinanza, n. 4, 2005, 13 ss.<br />
53 Grande Camera, 29 gennaio 2008, Saadi c. Regno Unito, che conferma la sentenza della Camera, 11 luglio 2006, in<br />
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=saadi&sessionid=30432490&skin=hudoc-fr;<br />
cfr. anche l’opinione dissidente di sei giudici (su diciassette componenti la Grande Camera). Per alcuni rilievi critici Ocello,<br />
La detenzione dei richiedenti asilo nel diritto comunitario alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo: il caso Saadi<br />
c. Regno Unito, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2009, 87 ss.<br />
54 Si veda il ricorso pendente avanti alla Corte europea Hirsi et autres c. Italie, n. 27765/09, comunicato al Governo italiano (i<br />
ricorrenti, cittadini eritrei e somali intercettati in acque internazionali al largo di Lampedusa e condotti in Libia dalle autorità italiane<br />
lamentano la violazione degli artt. 3 e 13 CEDU, dell’art. 4 Protocollo n. 4 alla CEDU); per riferimenti cfr. www.asgi.it; cfr.<br />
inoltre, sul caso delle espulsioni di stranieri sbarcati a Lampedusa, la sentenza di detta Corte, 19 gennaio <strong>2010</strong>, Hussun et autres<br />
c. Italie, n. 10171/05, 10601/05/11593/05, 17165/05 (sono stati cancellati dal ruolo tutti i ricorsi, tranne uno per il quale è stata ritenuta<br />
sussistente la violazione dell’art. 34 CEDU sul diritto a un ricorso individuale). Per alcune critiche a tale sentenza Favilli,<br />
Prime riflessioni sulla sentenza della Corte europea dei diritti umani sui respingimenti da Lampedusa del 2005, in www.asgi.it<br />
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