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2010 - Aiaf

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AIAF RIVISTA <strong>2010</strong>/2 • maggio-agosto <strong>2010</strong><br />

zione dell’interprete nominato dall’ufficio. Va previsto, nell’agenda del giudice, che alcune udienze<br />

siano destinate all’audizione dei richiedenti la protezione, in modo da:<br />

1) nominare uno o due interpreti per udienza in relazione a più procedimenti riguardanti persone<br />

provenienti dallo stesso Paese o con lo stesso idioma;<br />

2) incentivare la comparizione dell’interprete con la previsione di un incarico più remunerativo, in<br />

quanto plurimo;<br />

3) scongiurare il rischio di udienze “a vuoto”;<br />

4) favorire la valutazione complessiva di situazioni simili. Tale soluzione comporta: a) che l’audizione<br />

del ricorrente non avviene alla prima udienza, come vorrebbe la regola del modello camerale,<br />

ma all’udienza fissata ad hoc dal giudice; b) che il giudice valuta la rilevanza dell’audizione<br />

in relazione alla decisione della causa, prima di fissare l’udienza.<br />

Quest’ultimo effetto introduce la terza (ed estrema) soluzione, allo stato, oggetto di valutazione: ossia<br />

l’eventuale omissione dell’audizione personale dello straniero richiedente e, soprattutto, l’indicazione<br />

di criteri condivisibili per l’individuazione dei casi nei quali si ritenga superflua l’audizione<br />

stessa.<br />

Un primo criterio prescinde dalla valutazione della rilevanza funzionale dell’audizione rispetto alla<br />

decisione di merito: l’audizione è superflua quando i fatti allegati nel ricorso ex art. 35 sono perfettamente<br />

sovrapponibili a quelli già esposti dall’interessato nel corso dell’audizione davanti alla<br />

Commissione territoriale. Il secondo criterio, viceversa, è funzionale alla decisione di merito: l’audizione<br />

è superflua e, quindi, può essere omessa, in conseguenza della manifesta infondatezza o<br />

inammissibilità del ricorso, secondo la disciplina dettata dagli artt. 29, 30, 32 del d.lgs. 25/08. Si<br />

tratta, in quest’ultimo caso, di una soluzione, in linea di principio, contraria al disposto dell’art. 12<br />

del d.lgs. 25/08, a norma del quale, al contrario, la Commissione territoriale può omettere l’audizione<br />

del richiedente solo quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di<br />

protezione internazionale, non per rigettarla. Tuttavia, questo secondo criterio può recuperare un<br />

valore di conformità al sistema, laddove si acceda a una interpretazione sistematica secondo cui il<br />

principio di cooperazione sancito dall’art. 3 del d.lgs. 251/07, che, per quanto detto vincola l’operato<br />

del giudice, deve essere bilanciato con il principio dell’onere di allegazione e di completezza<br />

dei fatti che grava in capo al richiedente protezione (art. 3 cit., comma 1, prima proposizione).<br />

Il secondo nodo critico, nell’ambito dell’area relativa alla gestione del processo e alle questioni processuali,<br />

riguarda la valutazione della documentazione prodotta a sostegno dei ricorsi.<br />

Nelle controversie relative ai provvedimenti in materia di ricongiungimento familiare, si è posto il<br />

problema dell’individuazione dei criteri di valutazione della documentazione anagrafica proveniente<br />

da Paesi esteri, con riguardo alla particolare efficacia probatoria di tali certificazioni. Nelle controversie<br />

in esame, trattandosi di soggetti che, nella grande maggioranza dei casi, sono sprovvisti<br />

di documenti di identità, il problema riguarda la valutazione di documenti diversi, formati nei Paesi<br />

di origine, ai quali si riconnette un valore, quantomeno indiziario, dell’identità del richiedente.<br />

A tale proposito, l’orientamento emerso è quello di far riferimento alla disciplina dettata dal d.p.r.<br />

445/2000 in materia di documenti ritenuti sufficienti per l’iscrizione anagrafica dello straniero. L’art.<br />

3, comma 1 del d.p.r. 445/2000 allude a una definizione di documento di riconoscimento, che è<br />

nozione più ampia rispetto a quella di documento di identità, dovendosi intendere come idoneo<br />

al riconoscimento dell’interessato e quindi sufficiente per la sua iscrizione anagrafica, il documento<br />

provvisto di fotografia rilasciato da autorità o enti del Paese di provenienza del richiedente. È<br />

così legittimo valutare, ai fini dell’accertamento dell’identità del richiedente tessere di partito, tessere<br />

di associazioni sportive e anche, pur essendo documenti privi di fotografia, certificati di battesimo;<br />

tutti documenti suscettibili di formare oggetto di valutazione da parte del giudice quando,<br />

in concorso con altri dati, atti o fatti deducibili dal procedimento e dai provvedimenti impugnati,<br />

possono fornire riscontri in ordine all’identità del soggetto richiedente. Per ciò che riguarda la prova<br />

testimoniale, atto saliente nell’istruttoria dei procedimenti in oggetto, si ripropongono gli stessi<br />

problemi, già evidenziati in relazione all’audizione del richiedente, circa la reperibilità degli interpreti,<br />

perché nella grande maggioranza dei casi i testi sono persone straniere, che hanno la stessa<br />

nazionalità del richiedente e che non parlano la lingua italiana. L’organizzazione dell’agenda del<br />

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