2010 - Aiaf
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AIAF RIVISTA <strong>2010</strong>/2 • maggio-agosto <strong>2010</strong><br />
zione dell’interprete nominato dall’ufficio. Va previsto, nell’agenda del giudice, che alcune udienze<br />
siano destinate all’audizione dei richiedenti la protezione, in modo da:<br />
1) nominare uno o due interpreti per udienza in relazione a più procedimenti riguardanti persone<br />
provenienti dallo stesso Paese o con lo stesso idioma;<br />
2) incentivare la comparizione dell’interprete con la previsione di un incarico più remunerativo, in<br />
quanto plurimo;<br />
3) scongiurare il rischio di udienze “a vuoto”;<br />
4) favorire la valutazione complessiva di situazioni simili. Tale soluzione comporta: a) che l’audizione<br />
del ricorrente non avviene alla prima udienza, come vorrebbe la regola del modello camerale,<br />
ma all’udienza fissata ad hoc dal giudice; b) che il giudice valuta la rilevanza dell’audizione<br />
in relazione alla decisione della causa, prima di fissare l’udienza.<br />
Quest’ultimo effetto introduce la terza (ed estrema) soluzione, allo stato, oggetto di valutazione: ossia<br />
l’eventuale omissione dell’audizione personale dello straniero richiedente e, soprattutto, l’indicazione<br />
di criteri condivisibili per l’individuazione dei casi nei quali si ritenga superflua l’audizione<br />
stessa.<br />
Un primo criterio prescinde dalla valutazione della rilevanza funzionale dell’audizione rispetto alla<br />
decisione di merito: l’audizione è superflua quando i fatti allegati nel ricorso ex art. 35 sono perfettamente<br />
sovrapponibili a quelli già esposti dall’interessato nel corso dell’audizione davanti alla<br />
Commissione territoriale. Il secondo criterio, viceversa, è funzionale alla decisione di merito: l’audizione<br />
è superflua e, quindi, può essere omessa, in conseguenza della manifesta infondatezza o<br />
inammissibilità del ricorso, secondo la disciplina dettata dagli artt. 29, 30, 32 del d.lgs. 25/08. Si<br />
tratta, in quest’ultimo caso, di una soluzione, in linea di principio, contraria al disposto dell’art. 12<br />
del d.lgs. 25/08, a norma del quale, al contrario, la Commissione territoriale può omettere l’audizione<br />
del richiedente solo quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di<br />
protezione internazionale, non per rigettarla. Tuttavia, questo secondo criterio può recuperare un<br />
valore di conformità al sistema, laddove si acceda a una interpretazione sistematica secondo cui il<br />
principio di cooperazione sancito dall’art. 3 del d.lgs. 251/07, che, per quanto detto vincola l’operato<br />
del giudice, deve essere bilanciato con il principio dell’onere di allegazione e di completezza<br />
dei fatti che grava in capo al richiedente protezione (art. 3 cit., comma 1, prima proposizione).<br />
Il secondo nodo critico, nell’ambito dell’area relativa alla gestione del processo e alle questioni processuali,<br />
riguarda la valutazione della documentazione prodotta a sostegno dei ricorsi.<br />
Nelle controversie relative ai provvedimenti in materia di ricongiungimento familiare, si è posto il<br />
problema dell’individuazione dei criteri di valutazione della documentazione anagrafica proveniente<br />
da Paesi esteri, con riguardo alla particolare efficacia probatoria di tali certificazioni. Nelle controversie<br />
in esame, trattandosi di soggetti che, nella grande maggioranza dei casi, sono sprovvisti<br />
di documenti di identità, il problema riguarda la valutazione di documenti diversi, formati nei Paesi<br />
di origine, ai quali si riconnette un valore, quantomeno indiziario, dell’identità del richiedente.<br />
A tale proposito, l’orientamento emerso è quello di far riferimento alla disciplina dettata dal d.p.r.<br />
445/2000 in materia di documenti ritenuti sufficienti per l’iscrizione anagrafica dello straniero. L’art.<br />
3, comma 1 del d.p.r. 445/2000 allude a una definizione di documento di riconoscimento, che è<br />
nozione più ampia rispetto a quella di documento di identità, dovendosi intendere come idoneo<br />
al riconoscimento dell’interessato e quindi sufficiente per la sua iscrizione anagrafica, il documento<br />
provvisto di fotografia rilasciato da autorità o enti del Paese di provenienza del richiedente. È<br />
così legittimo valutare, ai fini dell’accertamento dell’identità del richiedente tessere di partito, tessere<br />
di associazioni sportive e anche, pur essendo documenti privi di fotografia, certificati di battesimo;<br />
tutti documenti suscettibili di formare oggetto di valutazione da parte del giudice quando,<br />
in concorso con altri dati, atti o fatti deducibili dal procedimento e dai provvedimenti impugnati,<br />
possono fornire riscontri in ordine all’identità del soggetto richiedente. Per ciò che riguarda la prova<br />
testimoniale, atto saliente nell’istruttoria dei procedimenti in oggetto, si ripropongono gli stessi<br />
problemi, già evidenziati in relazione all’audizione del richiedente, circa la reperibilità degli interpreti,<br />
perché nella grande maggioranza dei casi i testi sono persone straniere, che hanno la stessa<br />
nazionalità del richiedente e che non parlano la lingua italiana. L’organizzazione dell’agenda del<br />
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