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2010 - Aiaf

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giudice, al fine di economizzare la convocazione dell’interprete nominato dal giudice e il ricorso,<br />

quantomeno sussidiario, all’interprete portato dal ricorrente, sono, anche in questo caso, rimedi<br />

praticabili per i segnalati problemi organizzativi.<br />

Quanto all’articolazione in capitoli della prova stessa, è la stessa Cassazione 3 che autorizza una certa<br />

elasticità, nella valutazione di ammissibilità della prova. Non si esige una capitolazione rigorosamente<br />

dettagliata, dando ingresso nel procedimento a prove testimoniali che, nell’ambito di un<br />

giudizio civile ordinario, sarebbero certamente colpite dalla sanzione dell’inammissibilità, per la genericità<br />

della capitolazione. L’ammissione di prove testimoniali formulate in modo generico, comporta<br />

che, nel corso dell’espletamento della prova, il giudice svolga una funzione integrativa della<br />

prova stessa. In realtà più che di testimoni, si è in presenza di informatori, le cui dichiarazioni sono<br />

valutate in bilanciamento con altri elementi emersi dal giudizio, al fine della valutazione della<br />

fondatezza del ricorso.<br />

Un fondamento importantissimo nell’elaborazione della decisione, è rappresentato dalle informazioni<br />

precise e aggiornate sulla situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti,<br />

che devono essere poste a disposizione del giudice chiamato a pronunciarsi sulle impugnazioni<br />

dei provvedimenti di rigetto delle domande di protezione internazionale.<br />

A tale proposito, l’art. 8 co. 3 del d.lgs. 25/08 istituisce un canale privilegiato, prevedendo che tali<br />

informazioni siano elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR<br />

e dal Ministero degli Affari Esteri; la Commissione nazionale cura, poi, che le informazioni così elaborate<br />

siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali e altresì fornite agli organi giurisdizionali.<br />

Si tratta però di un canale poco efficiente, poiché le richieste non vengono evase tempestivamente,<br />

quando non restano addirittura prive di risposta. Ci si avvale allora di fonti di informazioni<br />

alternative. Il giudice, infatti, molto spesso reperisce le informazioni utili ai fini della decisione<br />

dei ricorsi, utilizzando lo strumento telematico, vale a dire adoperando le informazioni reperibili<br />

su vari siti internet, dandone, poi, atto nella motivazione.<br />

La conclusione, all’esito dell’esame dei principali nodi critici connessi alla celebrazione dei giudizi<br />

relativi al riconoscimento della protezione internazionale è che si tratta di giudizi certamente deformalizzati,<br />

coerentemente con il modello processuale camerale, ma sicuramente non semplici,<br />

quanto all’attività istruttoria richiesta e che, inoltre, per l’assenza di mezzi e competenze specifiche<br />

a disposizione del giudice, raramente possono esaurirsi in un’unica udienza, con conseguente negazione<br />

del requisito di celerità nella definizione, richiesto dalla legge.<br />

Ultimo argomento di rilievo processuale è quello afferente al patrocinio a spese dello Stato, normativa<br />

di grande rilevo in queste controversie, nelle quali le parti ricorrenti sono normalmente impossidenti<br />

e prive di reddito. In passato, infatti, tale materia aveva creato difficoltà legate alla valutazione<br />

delle norme applicabili, non essendovi alcuno specifico rinvio alla relativa disciplina. In particolare,<br />

era l’art. 119 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, a porre problemi di applicabilità della normativa<br />

alle controversie in oggetto, nella parte in cui equipara al cittadino, ai fini dell’estensione<br />

del trattamento previsto dalle norme in esame, soltanto “lo straniero regolarmente soggiornante sul<br />

territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare...”.<br />

A oggi, la problematica risulta superata, poiché l’art. 16, co. 2, del d.lgs. 25/08, fa espresso rinvio<br />

al d.p.r. 115/02 in materia di gratuito patrocinio, peraltro, confermando implicitamente, per le controversie<br />

instaurate prima del 2008, i dubbi di applicabilità esposti. In ogni caso, consegue che, almeno<br />

a oggi, anche per le controversie in materia di diritto di asilo, si applica la norma del t.u. sul<br />

patrocinio a spese dello Stato nella sua interezza.<br />

Ciò comporta, quindi, che anche l’art. 74 comma 2, possa trovare applicazione, con la conseguente<br />

ipotizzabilità che la pronuncia di rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 29 (casi di inammissibilità<br />

e manifesta infondatezza), determini la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio.<br />

Passando a considerare le questioni comprese nella seconda area di interesse, volta a selezionare e<br />

3 Cass. S.U. n. 27310/2008.<br />

41<br />

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