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2010 - Aiaf

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L’art. 19 del decreto in esame prevede disposizioni particolari per i minori non accompagnati, ribadendo<br />

la necessità della nomina di un tutore pubblico che affianchi il minore anche per tutta la<br />

durata della procedura dinanzi alla Commissione, prevedendo, se del caso, il rispetto del diritto alla<br />

difesa anche nell’eventuale fase giudiziale 18 . Inoltre, circa la possibilità di sottoporre il minore a<br />

esami non invasivi per il rilevamento dell’età anagrafica, viene stabilita la necessità che lo stesso<br />

ne venga tempestivamente informato, anche al fine di raccogliere il suo consenso, puntualizzando<br />

che un eventuale rifiuto di sottoporsi all’esame non potrà essere ostativo al rigetto della domanda.<br />

Il successivo art. 26, inoltre, conferma la volontà del legislatore di riunire in un unicum le disposizioni<br />

promulgate in passato in materia, riprendendo quasi pedissequamente quanto previsto dall’art.<br />

2, comma 5, del d.p.r. 303/2004, circa l’attivazione della tutela pubblica e del divieto di trattenimento<br />

presso i centri di trattenimento per adulti.<br />

In materia, poi, di ricerca dei propri parenti ed eventuale ricongiungimento del minore rifugiato<br />

con i familiari, il d.lgs. n. 5 del 2007, in attuazione della Direttiva CE 2003/86, ha previsto l’inserimento<br />

nel t.u. sull’immigrazione di una disposizione aggiuntiva: l’art 29 bis, il quale, posto immediatamente<br />

dopo la pur novellata norma sul ricongiungimento familiare tout court, detta lo speciale<br />

regime per il ricongiungimento familiare dei rifugiati.<br />

La norma precisa che la procedura per ricongiungere un proprio familiare da parte di soggetto riconosciuto<br />

rifugiato segue lo stesso iter amministrativo di ogni altro straniero regolarmente soggiornante.<br />

Tuttavia il rifugiato, ai fini dell’ottenimento del nulla osta al ricongiungimento, non dovrà<br />

provare né i requisiti di reddito, né quelli di carattere igienico-sanitario e di idoneità alloggiativa.<br />

È poi previsto un regime probatorio “agevolato” rispetto all’accertamento della parentela con<br />

il familiare che si chiede di ricongiungere. Inoltre, laddove il richiedente sia un minore di diciotto<br />

anni, è consentito l’ingresso e il soggiorno anche degli ascendenti diretti di primo grado, senza le<br />

limitazioni previste dall’art. 29 nel caso di ricongiungimento con i genitori.<br />

5. Riflessioni<br />

Questo breve excursus normativo consente di affermare che nel nostro ordinamento si sta cercando,<br />

almeno su un piano formale, di rendere la tutela dei minori stranieri richiedenti asilo e rifugio<br />

il più possibile rispondente ai princìpi internazionali e comunitari.<br />

L’assunto appare ancor più importante laddove si rifletta sulla circostanza che negli ultimi anni il<br />

fenomeno migratorio minorile è andato aumentando in misura esponenziale e che, pertanto, sono<br />

sempre di più i minori stranieri non accompagnati che giungono nel nostro Paese e chiedono asilo<br />

e rifugio.<br />

Basti pensare, a tal proposito, che nel triennio 2006-2008 le variazioni annuali di richieste di asilo<br />

e rifugio da parte di minori non accompagnati sono state del 250% 19 , con un forte aumento d’incidenza<br />

percentuale sul totale dei minori stranieri presi in carico 20 e notevole aggravio di lavoro delle<br />

Commissioni territoriali di tutto il Paese.<br />

Il dato, in ogni caso, non può – o non dovrebbe – stupire alla luce dei cruenti conflitti mondiali<br />

in corso, specie in Africa e Asia Minore, che costringono centinaia di bambini e ragazzi a fuggire<br />

a causa dei gravi pericoli di torture e abusi, spesse volte aiutati proprio dai loro genitori angosciati<br />

e spaventati.<br />

51<br />

FOCUS<br />

18 Il minore straniero, accompagnato o meno, cui venga rigettata dalla competente Commissione la richiesta di status di rifugiato,<br />

ha infatti il diritto di ricorrere all’Autorità giudiziaria competente per il territorio. Naturalmente, se il minore è accompagnato<br />

dovrà farlo per il tramite dei propri genitori o del parente che ne ha la tutela; se, invece, è non accompagnato sarà onere del tutore<br />

pubblico nominato dal Giudice Tutelare ad adoperarsi al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni a ricorrere.<br />

19 Così, in Dipartimento Immigrazione ANCI, Minori stranieri non accompagnati. Terzo Rapporto ANCI 2009, 105-106, pubblicato<br />

a marzo <strong>2010</strong>. Il documento è scaricabile all’indirizzo http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rapporto_anci_2009<br />

20 Cfr. ibidem, nota 14.

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