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2010 - Aiaf

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CONTRIBUTI<br />

tonomo o studio, nell’ambito delle politiche d’ingresso attraverso i decreti flussi, di emanazione governativa,<br />

a loro volta strutturati nelle cosiddette quote d’ingresso.<br />

Titolari sono anche i genitori naturali residenti all’estero con i figli minori già regolarmente soggiornanti<br />

in Italia (art. 28 c. 5 t.u. imm., cosiddetto ricongiungimento a rovescio). Se nella formulazione<br />

originaria di detta norma si consentiva al genitore di dimostrare di essere in possesso dei requisiti<br />

(oggettivi) di alloggio e reddito (di cui al c. 3 dell’art. citato) entro un anno dall’ingresso in Italia (disposizione<br />

quest’ultima in linea con la sent. 203/97 Corte Cost. che rimarcava il diritto al soggiorno<br />

del genitore straniero extracomunitario per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la<br />

legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l’altro genitore, ancorché non<br />

unito al primo in matrimonio), l’ultimo atto del “pacchetto sicurezza” – e cioè la l. 94/09 – modifica<br />

detta disposizione, prevedendo che detto ingresso sia subordinato alla preventiva dimostrazione<br />

del possesso dei requisiti di cui all’art. 29 c. 3, con la precisazione che a tal fine “si tiene conto del<br />

possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore”.<br />

Il ricongiungimento familiare dei rifugiati è disciplinato opportunamente da apposita disposizione<br />

(art. 29 bis t.u. imm), introdotta nel t.u. imm. dal d.lgs. 5/07 (di recepimento della direttiva europea<br />

sul ricongiungimento) che, se per quanto riguarda i beneficiari rinvia alla norma generale (vedi infra),<br />

per ciò che concerne i requisiti oggettivi stabilisce che non si debba applicare l’art. 29 c. 3 cit.,<br />

e cioè non è richiesta la dimostrazione del possesso dell’alloggio e del reddito. Tale norma di favore<br />

tiene conto delle maggiori difficoltà in cui versano i rifugiati e dell’oggettivo pericolo che corrono<br />

i loro familiari rimasti nei Paesi di origine, motivo per cui si cerca di agevolare il procedimento<br />

di ricongiungimento che li riguarda.<br />

Anche l’eventualità che il rifugiato non possa fornire documenti ufficiali attestanti i vincoli familiari,<br />

in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità<br />

dei documenti rilasciati dall’autorità locale, è considerata dalla norma (art. 29 bis c. 2), che<br />

in tali casi consente alle nostre rappresentanze consolari di rilasciare “certificazioni ai sensi dell’art.<br />

49 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base di verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli<br />

interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l’esistenza del vincolo familiare,<br />

tra cui elementi tratti da documenti rilasciati da organismi internazionali ritenuti idonei dal<br />

Ministero degli esteri”. Viene altresì precisato che il rigetto della domanda “non può essere motivato<br />

unicamente dall’assenza di documenti probatori”.<br />

Infine, se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso e il soggiorno, ai fini<br />

del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado (art. 29 bis c. 3).<br />

b) I beneficiari del diritto all’unità familiare<br />

È proprio il novero dei cosiddetti “ricongiungibili” che ha subìto più modifiche dall’entrata in vigore<br />

del t.u. imm. a oggi, nel senso di una progressiva riduzione dei familiari per i quali si può avviare<br />

la pratica del ricongiungimento.<br />

In particolare il d.lgs 160/08 (parte del “pacchetto sicurezza”) è intervenuto – restringendone la portata<br />

– sul d.lgs 5/07 che aveva parzialmente ri-allargato le maglie dei familiari beneficiari, a seguito<br />

del recepimento della direttiva europea sui ricongiungimenti familiari (la 2003/86/CE).<br />

Il d.lgs 160/08 ha modificato l’art. 29, comma 1, t.u.imm. stabilendo che possono essere ricongiunti:<br />

a. il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;<br />

b. i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro<br />

genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;<br />

c. figli maggiorenni, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili<br />

esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;<br />

d. genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine o di provenienza, ovvero genitori<br />

ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati<br />

gravi motivi di salute.<br />

Il c. 2 precisa che si considerano minori ai fini del ricongiungimento i figli di età inferiore ai 18 an-<br />

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