2010 - Aiaf
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CONTRIBUTI<br />
tonomo o studio, nell’ambito delle politiche d’ingresso attraverso i decreti flussi, di emanazione governativa,<br />
a loro volta strutturati nelle cosiddette quote d’ingresso.<br />
Titolari sono anche i genitori naturali residenti all’estero con i figli minori già regolarmente soggiornanti<br />
in Italia (art. 28 c. 5 t.u. imm., cosiddetto ricongiungimento a rovescio). Se nella formulazione<br />
originaria di detta norma si consentiva al genitore di dimostrare di essere in possesso dei requisiti<br />
(oggettivi) di alloggio e reddito (di cui al c. 3 dell’art. citato) entro un anno dall’ingresso in Italia (disposizione<br />
quest’ultima in linea con la sent. 203/97 Corte Cost. che rimarcava il diritto al soggiorno<br />
del genitore straniero extracomunitario per ricongiungersi al figlio, considerato minore secondo la<br />
legislazione italiana, legalmente residente e convivente in Italia con l’altro genitore, ancorché non<br />
unito al primo in matrimonio), l’ultimo atto del “pacchetto sicurezza” – e cioè la l. 94/09 – modifica<br />
detta disposizione, prevedendo che detto ingresso sia subordinato alla preventiva dimostrazione<br />
del possesso dei requisiti di cui all’art. 29 c. 3, con la precisazione che a tal fine “si tiene conto del<br />
possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore”.<br />
Il ricongiungimento familiare dei rifugiati è disciplinato opportunamente da apposita disposizione<br />
(art. 29 bis t.u. imm), introdotta nel t.u. imm. dal d.lgs. 5/07 (di recepimento della direttiva europea<br />
sul ricongiungimento) che, se per quanto riguarda i beneficiari rinvia alla norma generale (vedi infra),<br />
per ciò che concerne i requisiti oggettivi stabilisce che non si debba applicare l’art. 29 c. 3 cit.,<br />
e cioè non è richiesta la dimostrazione del possesso dell’alloggio e del reddito. Tale norma di favore<br />
tiene conto delle maggiori difficoltà in cui versano i rifugiati e dell’oggettivo pericolo che corrono<br />
i loro familiari rimasti nei Paesi di origine, motivo per cui si cerca di agevolare il procedimento<br />
di ricongiungimento che li riguarda.<br />
Anche l’eventualità che il rifugiato non possa fornire documenti ufficiali attestanti i vincoli familiari,<br />
in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un’autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità<br />
dei documenti rilasciati dall’autorità locale, è considerata dalla norma (art. 29 bis c. 2), che<br />
in tali casi consente alle nostre rappresentanze consolari di rilasciare “certificazioni ai sensi dell’art.<br />
49 d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base di verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli<br />
interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l’esistenza del vincolo familiare,<br />
tra cui elementi tratti da documenti rilasciati da organismi internazionali ritenuti idonei dal<br />
Ministero degli esteri”. Viene altresì precisato che il rigetto della domanda “non può essere motivato<br />
unicamente dall’assenza di documenti probatori”.<br />
Infine, se il rifugiato è un minore non accompagnato, è consentito l’ingresso e il soggiorno, ai fini<br />
del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo grado (art. 29 bis c. 3).<br />
b) I beneficiari del diritto all’unità familiare<br />
È proprio il novero dei cosiddetti “ricongiungibili” che ha subìto più modifiche dall’entrata in vigore<br />
del t.u. imm. a oggi, nel senso di una progressiva riduzione dei familiari per i quali si può avviare<br />
la pratica del ricongiungimento.<br />
In particolare il d.lgs 160/08 (parte del “pacchetto sicurezza”) è intervenuto – restringendone la portata<br />
– sul d.lgs 5/07 che aveva parzialmente ri-allargato le maglie dei familiari beneficiari, a seguito<br />
del recepimento della direttiva europea sui ricongiungimenti familiari (la 2003/86/CE).<br />
Il d.lgs 160/08 ha modificato l’art. 29, comma 1, t.u.imm. stabilendo che possono essere ricongiunti:<br />
a. il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni;<br />
b. i figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l’altro<br />
genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;<br />
c. figli maggiorenni, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili<br />
esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;<br />
d. genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d’origine o di provenienza, ovvero genitori<br />
ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati<br />
gravi motivi di salute.<br />
Il c. 2 precisa che si considerano minori ai fini del ricongiungimento i figli di età inferiore ai 18 an-<br />
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