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2010 - Aiaf

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a una condizione di povertà e indigenza generalizzata, è esclusa dalla protezione internazionale e<br />

umanitaria.<br />

Resta, tuttavia, il problema dell’incerta delimitazione dell’area sussumibile nei “gravi motivi di carattere<br />

umanitario”. In primo luogo (e tanto più a seguito della Cass. S.U. n. 11535/09 che ha attribuito<br />

la competenza al giudice ordinario), ci si chiede se l’art. 32, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008<br />

(“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere<br />

gravi motivi di carattere umanitario...”) attribuisca al giudice dell’impugnazione un analogo<br />

potere officioso di valutazione residuale dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi<br />

umanitari, anche in difetto di domanda. Quanto all’aspetto fondamentale, della selezione delle fattispecie<br />

meritevoli del permesso di soggiorno per motivi umanitari, si ritiene che si tratti di situazioni<br />

accomunate da condizioni di particolarità, legate alla persona del richiedente o al Paese di<br />

provenienza.<br />

Tra le pronunce più recenti della sezione si rileva una sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto<br />

la protezione umanitaria alla prostituta albanese che ha denunciato lo sfruttatore, testimoniando<br />

anche contro di lui, il quale, guardia del corpo di un potente uomo politico locale, presumibilmente<br />

potrà dare seguito alle minacce di ritorsione già espresse.<br />

Anche i motivi di persecuzione sopravvenuti, che nell’art. 4 del d.lgs. n. 251/2007 sono valutati come<br />

suscettibili di protezione internazionale, allorché difettano del requisito di consequenzialità ivi<br />

richiesto (“... quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione<br />

di convinzioni ed orientamenti già manifestati nel Paese di origine...”), potrebbero rilevare ai fini<br />

della protezione umanitaria: i casi di uomini di spettacolo o personaggi dello sport che si rifiutano<br />

di fare ritorno nel Paese di origine, nel quale erano pienamente integrati, successivamente a<br />

trasferte all’estero della squadra o della rappresentazione.<br />

Ulteriore questione critica attiene ai criteri di valutazione in ordine alla concessione della sospensione<br />

giudiziale del provvedimento impugnato, normalmente sospeso per effetto della proposizione<br />

del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6.<br />

Nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 35 del d.lgs. 25/08, l’effetto sospensivo non si produce ex lege,<br />

ma solo a seguito di un provvedimento giurisdizionale, se ricorrono gravi e fondati motivi. In<br />

ordine all’individuazione dei gravi e fondati motivi, si ritiene che questi debbano essere fatti coincidere,<br />

ancorché meramente delibati, con quegli stessi motivi che legittimerebbero la protezione<br />

internazionale e umanitaria.<br />

Tra i casi in cui non si produce automaticamente l’effetto sospensivo vi sono quelli in cui lo straniero<br />

richiedente è ospitato nei CARA (Centri accoglienza richiedenti asilo), a norma dell’art. 20,<br />

co. 2, lett. B) e C), del d.lgs. 25/08, salvo che l’accoglienza in tali strutture sia determinata dal solo<br />

fine di accertare l’identità del soggetto, secondo quanto previsto dalla lett. A) dello stesso articolo,<br />

nel qual caso, invece, l’effetto sospensivo è automatico. Ora occorre rilevare una prassi delle<br />

Questure che indicano, quale motivazione della permanenza dei richiedenti protezione presso i<br />

CARA, anche alternativamente, quella di cui alle lettere B) e C) sopra richiamate, mediante moduli<br />

privi di motivazioni concrete riferite al singolo richiedente. In questi casi, provvedendo sulla richiesta<br />

di sospensione, in assenza di prove concrete circa la sussistenza di condotte configuranti<br />

le fattispecie genericamente e alternativamente invocate, la giurisprudenza tende a riconoscere la<br />

configurabilità anche della ipotesi di cui alla lett. A), poiché si tratta sempre di persone sicuramente<br />

sprovviste di documenti di identità. In ogni caso, nel concorso delle lett. A), B) e C) si dà prevalenza<br />

alla prima ipotesi, dichiarando l’efficacia sospensiva del ricorso ex lege.<br />

L’ultimo gruppo di questioni si riconduce ai limiti della giurisdizione del giudice ordinario e ai conseguenti<br />

poteri di intervento.<br />

La più importante questione, riguarda il diniego da parte della Questura del rilascio del permesso<br />

di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, nell’ipotesi<br />

in cui gli atti siano stati a questa trasmessi dalla Commissione territoriale in conformità al disposto<br />

dell’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/08.<br />

L’interrogativo che si pone in questi casi è duplice: se sussista la giurisdizione del giudice ordinario<br />

in relazione all’impugnazione del diniego da parte del richiedente e quale sia la tipologia di de-<br />

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