2010 - Aiaf
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a una condizione di povertà e indigenza generalizzata, è esclusa dalla protezione internazionale e<br />
umanitaria.<br />
Resta, tuttavia, il problema dell’incerta delimitazione dell’area sussumibile nei “gravi motivi di carattere<br />
umanitario”. In primo luogo (e tanto più a seguito della Cass. S.U. n. 11535/09 che ha attribuito<br />
la competenza al giudice ordinario), ci si chiede se l’art. 32, comma 3 del d.lgs. n. 25/2008<br />
(“Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere<br />
gravi motivi di carattere umanitario...”) attribuisca al giudice dell’impugnazione un analogo<br />
potere officioso di valutazione residuale dei presupposti per il permesso di soggiorno per motivi<br />
umanitari, anche in difetto di domanda. Quanto all’aspetto fondamentale, della selezione delle fattispecie<br />
meritevoli del permesso di soggiorno per motivi umanitari, si ritiene che si tratti di situazioni<br />
accomunate da condizioni di particolarità, legate alla persona del richiedente o al Paese di<br />
provenienza.<br />
Tra le pronunce più recenti della sezione si rileva una sentenza del Tribunale di Roma che ha riconosciuto<br />
la protezione umanitaria alla prostituta albanese che ha denunciato lo sfruttatore, testimoniando<br />
anche contro di lui, il quale, guardia del corpo di un potente uomo politico locale, presumibilmente<br />
potrà dare seguito alle minacce di ritorsione già espresse.<br />
Anche i motivi di persecuzione sopravvenuti, che nell’art. 4 del d.lgs. n. 251/2007 sono valutati come<br />
suscettibili di protezione internazionale, allorché difettano del requisito di consequenzialità ivi<br />
richiesto (“... quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l’espressione e la continuazione<br />
di convinzioni ed orientamenti già manifestati nel Paese di origine...”), potrebbero rilevare ai fini<br />
della protezione umanitaria: i casi di uomini di spettacolo o personaggi dello sport che si rifiutano<br />
di fare ritorno nel Paese di origine, nel quale erano pienamente integrati, successivamente a<br />
trasferte all’estero della squadra o della rappresentazione.<br />
Ulteriore questione critica attiene ai criteri di valutazione in ordine alla concessione della sospensione<br />
giudiziale del provvedimento impugnato, normalmente sospeso per effetto della proposizione<br />
del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 6.<br />
Nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 35 del d.lgs. 25/08, l’effetto sospensivo non si produce ex lege,<br />
ma solo a seguito di un provvedimento giurisdizionale, se ricorrono gravi e fondati motivi. In<br />
ordine all’individuazione dei gravi e fondati motivi, si ritiene che questi debbano essere fatti coincidere,<br />
ancorché meramente delibati, con quegli stessi motivi che legittimerebbero la protezione<br />
internazionale e umanitaria.<br />
Tra i casi in cui non si produce automaticamente l’effetto sospensivo vi sono quelli in cui lo straniero<br />
richiedente è ospitato nei CARA (Centri accoglienza richiedenti asilo), a norma dell’art. 20,<br />
co. 2, lett. B) e C), del d.lgs. 25/08, salvo che l’accoglienza in tali strutture sia determinata dal solo<br />
fine di accertare l’identità del soggetto, secondo quanto previsto dalla lett. A) dello stesso articolo,<br />
nel qual caso, invece, l’effetto sospensivo è automatico. Ora occorre rilevare una prassi delle<br />
Questure che indicano, quale motivazione della permanenza dei richiedenti protezione presso i<br />
CARA, anche alternativamente, quella di cui alle lettere B) e C) sopra richiamate, mediante moduli<br />
privi di motivazioni concrete riferite al singolo richiedente. In questi casi, provvedendo sulla richiesta<br />
di sospensione, in assenza di prove concrete circa la sussistenza di condotte configuranti<br />
le fattispecie genericamente e alternativamente invocate, la giurisprudenza tende a riconoscere la<br />
configurabilità anche della ipotesi di cui alla lett. A), poiché si tratta sempre di persone sicuramente<br />
sprovviste di documenti di identità. In ogni caso, nel concorso delle lett. A), B) e C) si dà prevalenza<br />
alla prima ipotesi, dichiarando l’efficacia sospensiva del ricorso ex lege.<br />
L’ultimo gruppo di questioni si riconduce ai limiti della giurisdizione del giudice ordinario e ai conseguenti<br />
poteri di intervento.<br />
La più importante questione, riguarda il diniego da parte della Questura del rilascio del permesso<br />
di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, nell’ipotesi<br />
in cui gli atti siano stati a questa trasmessi dalla Commissione territoriale in conformità al disposto<br />
dell’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/08.<br />
L’interrogativo che si pone in questi casi è duplice: se sussista la giurisdizione del giudice ordinario<br />
in relazione all’impugnazione del diniego da parte del richiedente e quale sia la tipologia di de-<br />
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