2010 - Aiaf
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AIAF RIVISTA <strong>2010</strong>/2 • maggio-agosto <strong>2010</strong><br />
ni al momento della presentazione dell’istanza. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono<br />
equiparati ai figli.<br />
Chiaramente non ricongiungibili sono i partner non sposati, uniti nelle varie forme di convivenza riconosciute<br />
da molti Paesi della UE o da altri Paesi, siano essi di sesso diverso o dello stesso sesso;<br />
ma qui rileva la totale assenza di una legislazione in materia nel nostro Paese, malgrado i timidi tentativi<br />
(falliti) di riforme in tal senso 2 .<br />
La micro-riforma operata dal d.lgs. 160/08 introduce, all’art. 29, il comma 1 bis, di notevole portata,<br />
per il quale qualora gli stati familiari, di cui al c. 1, lett. b), c) e d), non possano essere documentati<br />
mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza<br />
di un’autorità riconosciuta o comunque quando sussistono fondati dubbi sull’autenticità della<br />
predetta documentazione, le rappresentanze diplomatico-consolari devono procedere al rilascio<br />
delle certificazioni sulla base del Dna, effettuato a spese degli interessati.<br />
Detta norma lascia alquanto perplessi, sollevando dubbi di costituzionalità in ordine alla concezione<br />
“riduttivistica” – e cioè meramente biologica – della famiglia, subordinando il ricorso obbligatorio<br />
al test del Dna in presenza anche solo di “dubbi” circa la validità della documentazione estera<br />
prodotta (con profili di contrarietà anche alla disciplina di cui alla l. 218/95) e attribuendo un largo<br />
margine di discrezionalità alla PA in materia di diritti soggettivi.<br />
Infine va segnalata un’ipotesi di rilascio di visto di ingresso per familiare al seguito – art. 29 c. 4 –,<br />
di scarsissima applicazione pratica a causa delle “resistenze” frapposte dalle nostre rappresentanze<br />
(sic!), secondo cui è consentito l’ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o<br />
di un visto d’ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno,<br />
o per lavoro autonomo non occasionale, o per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali<br />
è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio<br />
e di reddito di cui al comma 3.<br />
c) Le condizioni e il procedimento di ricongiungimento<br />
Le condizioni oggettive per poter accedere all’istituto del ricongiungimento sono disciplinate dall’art.<br />
29 c. 3, e consistono essenzialmente nell’essere il richiedente in possesso di idoneo alloggio e di<br />
reddito sufficiente al mantenimento del familiare.<br />
Circa il primo requisito (art. 29, c. 3, lett. a), la l. 94/09 interviene riformulando la norma in oggetto,<br />
prevedendo che lo straniero che chiede il ricongiungimento debba dimostrare la disponibilità di<br />
un alloggio “conforme ai requisiti igenico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti<br />
uffici comunali”. Rispetto al passato si abroga il riferimento ai “parametri previsti dalle leggi<br />
regionali di edilizia residenziale pubblica”, attribuendo ai soli uffici comunali (non più anche alle<br />
Asl) il compito di accertare sia “l’idoneità igenico-sanitaria” sia quella “abitativa”. Tuttavia, circa<br />
quest’ultima, l’assenza di riferimenti a criteri oggettivi e verificabili (i parametri minimi previsti dalle<br />
leggi regionali) comporta una totale discrezionalità in capo agli enti locali in ordine alla sua definizione.<br />
Circa il requisito del reddito, il comma 2, lettera b), del citato articolo è stato novellato dal d.lgs<br />
160/08 e attualmente prevede che sia “non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale per ogni<br />
familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 o<br />
per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto,<br />
in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale. Ai<br />
fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari<br />
conviventi con il richiedente”.<br />
E sempre con il citato d.lgs. 160/08 viene aggiunta una norma (comma 3 bis) per il solo ricongiungimento<br />
del genitore ultrasessantacinquenne, ovvero l’essere quest’ultimo titolare di un’assicurazione<br />
sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale,<br />
2 Cfr. Bonini-Baraldi, Convivente di fatto e permesso di soggiorno per motivi familiari: fenomenologia di una discriminazione,<br />
in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2/2009, 79 ss.<br />
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