note su aspetti procedurali della consulenza tecnica in - CNDCEC
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Quest’ultimo, <strong>in</strong>fatti, viene garantito mediante:<br />
1) la possibilità data alle parti di partecipare alle operazioni e di nom<strong>in</strong>are propri con<strong>su</strong>lenti;<br />
2) l’obbligo del con<strong>su</strong>lente tecnico d’ufficio di dare avviso dell’<strong>in</strong>izio delle operazioni peritali;<br />
3) la facoltà riconosciuta alle parti ed ai loro con<strong>su</strong>lenti tecnici di presenziare alle operazioni,<br />
fare richieste, domande ed osservazioni al con<strong>su</strong>lente tecnico d’ufficio, delle quali questi<br />
dovrà tenere conto;<br />
4) la possibilità, per i con<strong>su</strong>lenti tecnici di parte, di redigere con<strong>su</strong>lenze di parte ed allegarle<br />
agli atti quali scritti difensivi;<br />
5) la necessità che il giudicante, nell’as<strong>su</strong>mere e motivare la decisione, prenda <strong>in</strong><br />
considerazione le contestazioni ed osservazione mosse dai tecnici di parte al con<strong>su</strong>lente<br />
tecnico d’ufficio;<br />
6) la possibilità che i con<strong>su</strong>lenti tecnici di parte siano presenti qualora il giudice – anche<br />
collegiale – ritenga di sentire a chiarimenti il con<strong>su</strong>lente tecnico d’ufficio <strong>in</strong> camera di<br />
consiglio.<br />
Quanto al diritto delle parti di presenziare, anche di persona, oltre che a mezzo dei difensori e<br />
tecnici di fiducia, alle operazioni del con<strong>su</strong>lente tecnico, lo stesso è previsto dall’art. 194, 2°<br />
comma c.p.c. con la conseguenza che le parti devono essere necessariamente avvisate dell’<strong>in</strong>izio<br />
delle operazioni peritali per come previsto e stabilito dalle disposizioni di cui agli artt. 90, 1°<br />
comma e 91, 2° comma disp. att. c.p.c..<br />
Il primo comma dell’art. 90 impone, <strong>in</strong>fatti, al con<strong>su</strong>lente tecnico d’ufficio, qualora venga<br />
autorizzato a compiere le <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i <strong>in</strong> assenza del giudice, di dare comunicazione alle parti del<br />
giorno, dell’ora e del luogo di <strong>in</strong>izio delle operazioni, con dichiarazione <strong>in</strong>serita nel verbale di<br />
udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere.<br />
Nell’ipotesi <strong>in</strong> cui vi sia stata la nom<strong>in</strong>a del con<strong>su</strong>lente tecnico di parte ai sensi dell’art. 201, 1°<br />
comma c.p.c., sarà il cancelliere a dover comunicare al con<strong>su</strong>lente di parte la data delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i<br />
predisposte dal con<strong>su</strong>lente tecnico d’ufficio, aff<strong>in</strong>ché il tecnico di parte possa assistervi.<br />
Tuttavia va rilevato come le norme <strong>in</strong> questione, nella prassi, vengono di frequente derogate, <strong>in</strong><br />
quanto, laddove l’<strong>in</strong>izio delle operazioni peritali non venga già stabilito nel corso dell’udienza di<br />
comparizione del con<strong>su</strong>lente tecnico d’ufficio (e qu<strong>in</strong>di nel contraddittorio delle parti), è lo stesso<br />
CTU a comunicare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle parti ed ai<br />
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