note su aspetti procedurali della consulenza tecnica in - CNDCEC
note su aspetti procedurali della consulenza tecnica in - CNDCEC
note su aspetti procedurali della consulenza tecnica in - CNDCEC
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
prestazione d’opera professionale, ma ben difficilmente si può assimilare il rapporto che lega<br />
il committente al prestatore d’opera a quello tra il CTU e le parti del giudizio tra le quali non<br />
esiste alcun v<strong>in</strong>colo contrattuale.<br />
Rassegna giurisprudenza:<br />
1.Corte di Cassazione, Sez. II, sent. 25/5/73 n. 1545.<br />
2. I danni risarcibili<br />
Il danno che il CTU può causare può derivare dai seguenti <strong>aspetti</strong>:<br />
a) nel ritardo con il quale è stata accolta la domanda di una delle parti <strong>in</strong> conseguenza <strong>della</strong><br />
necessità di r<strong>in</strong>novare la con<strong>su</strong>lenza;<br />
b) nelle conseguenze negative dell’accoglimento dell’altrui domanda, fondato <strong>su</strong> una<br />
con<strong>su</strong>lenza <strong>in</strong>fedele o erronea;<br />
c) nelle spese sostenute per l’adozione di provvedimenti ritenuti <strong>in</strong>differibili da una<br />
con<strong>su</strong>lenza erronea;<br />
d) nelle spese sostenute per dimostrare ‐ ad esempio, attraverso altre <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i peritali –<br />
l’erroneità <strong>della</strong> con<strong>su</strong>lenza d’ufficio.<br />
Non costituisce, <strong>in</strong>vece, un danno <strong>in</strong> senso tecnico la somma anticipata da una delle parti al<br />
CTU non diligente od <strong>in</strong>fedele.<br />
Questa somma ove la con<strong>su</strong>lenza sia dichiarata nulla, costituisce pagamento di un <strong>in</strong>debito, e<br />
se ne potrà <strong>in</strong> qualunque momento chiedere la restituzione, anche a presc<strong>in</strong>dere da qualsiasi<br />
giudizio <strong>su</strong>lla colpa grave o lieve del CTU.<br />
Legittimata a domandare il risarcimento è la parte che abbia <strong>su</strong>bito pregiudizio <strong>in</strong> conseguenza<br />
dell’opera del CTU che non necessariamente è la parte soccombente.<br />
Nel caso di <strong>in</strong>fedeltà o colpa dell’esperto nom<strong>in</strong>ato, ex artt. 2498 e 2343 cod. civ. per la stima<br />
del patrimonio sociale, è stata ammessa la legittimazione, oltre che <strong>della</strong> società, anche dei<br />
s<strong>in</strong>goli soci (Cass., sez. febbraio 2000, n. 1240)<br />
A decidere <strong>della</strong> domanda di risarcimento sarà il giudice competente per valore e territorio<br />
secondo gli ord<strong>in</strong>ari criteri.<br />
Nel silenzio <strong>della</strong> legge deve escludersi che la competenza sia riservata al giudice del<br />
36