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note su aspetti procedurali della consulenza tecnica in - CNDCEC

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Ogni affermazione pertanto deve essere <strong>su</strong>pportata da elementi concreti, evitando affermazioni<br />

generali, <strong>su</strong> documenti che sono "elementi di fatto concreti", <strong>su</strong>lle normative vigenti al momento<br />

dei fatti, <strong>in</strong>tendendo con il term<strong>in</strong>e "normative vigenti" tutto il quadro normativo composto da<br />

leggi, decreti, regolamenti, norme di comportamento ed anche con<strong>su</strong>etud<strong>in</strong>i.<br />

Ogni affermazione, <strong>in</strong>oltre, deve possibilmente essere accompagnata da copie dei documenti e<br />

delle norme che vanno citate, ma non commentate.<br />

Il professionista deve necessariamente tenere un atteggiamento <strong>in</strong>dipendente con la conseguenza<br />

che il <strong>su</strong>o lavoro non può e non deve, per divisione di ruoli, divenire uno strumento funzionale a<br />

nes<strong>su</strong>na delle parti del processo, essendo il <strong>su</strong>o ruolo unicamente quello di ricerca <strong>della</strong> verità.<br />

12. Responsabilità del CTU e relative sanzioni<br />

A. La responsabilità civile del CTU<br />

L’art. 64, comma secondo, cod. proc. civ., stabilisce che il con<strong>su</strong>lente tecnico è “<strong>in</strong> ogni caso”<br />

tenuto a risarcire i danni causati alle parti nell’esecuzione dell’<strong>in</strong>carico ricevuto.<br />

In merito alla responsabilità civile del con<strong>su</strong>lente, che ha natura aquiliana e non contrattuale<br />

(1), vanno esam<strong>in</strong>ati i seguenti tre <strong>aspetti</strong>:<br />

a) quale sia il grado <strong>della</strong> colpa necessario per l’apertura un giudizio di responsabilità;<br />

b) se sia applicabile al CTU la limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ. (se la<br />

prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore<br />

d’opera non risponde dei danni, se non <strong>in</strong> caso di dolo o colpa grave);<br />

c) quali siano i danni risarcibili.<br />

1. Il grado <strong>della</strong> colpa. In merito alle prime due questioni, permane un <strong>in</strong>soluto contrasto<br />

dottr<strong>in</strong>ario.<br />

Secondo un primo orientamento, il con<strong>su</strong>lente risponderebbe dei danni causati alle parti<br />

solo se abbia agito con dolo o colpa grave.<br />

Egli qu<strong>in</strong>di sarebbe esonerato da responsabilità nelle ipotesi <strong>in</strong> cui abbia agito con colpa<br />

lieve. Tale soluzione è stata così motivata:<br />

- l’art. 64 cod. proc. civ. prevede una figura di reato penale contravvenzionale a carico del<br />

con<strong>su</strong>lente che <strong>in</strong>corra <strong>in</strong> colpa grave nell’esecuzione del proprio <strong>in</strong>carico, sicché la stessa<br />

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