note su aspetti procedurali della consulenza tecnica in - CNDCEC
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atti, per la con<strong>su</strong>lenza <strong>tecnica</strong> nel giudizio civile il riferimento va fatto con richiamo alle norme di<br />
cui agli artt. 10 e <strong>su</strong>ccessivi del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore<br />
secondo cui il valore <strong>della</strong> causa si determ<strong>in</strong>a dalla domanda. 2<br />
Si rileva a tal proposito come tale orientamento può <strong>in</strong> effetti portare a liquidazioni, <strong>in</strong> alcuni casi<br />
penalizzanti e non congrue rispetto all’attività effettivamente svolta.<br />
Va riferito come il magistrato nello stabilire correttamente l'importo da liquidare al nom<strong>in</strong>ato<br />
con<strong>su</strong>lente debba accertare, nel caso di CTU civile, <strong>su</strong>lla base delle norme <strong>su</strong>lla competenza<br />
previste nel codice di rito, il valore <strong>della</strong> controversia, nel campo penale <strong>in</strong>vece, il valore<br />
economico del bene o dell'utilità che costituiscono oggetto dell'accertamento e <strong>della</strong><br />
contestazione quale ri<strong>su</strong>lta dagli elementi obiettivi del processo.<br />
Le norme regolatrici ad oggi <strong>in</strong> vigore prevedono un limite massimo di liquidazione non <strong>su</strong>perabile.<br />
Trattasi di norme regolatrici che possono sempre essere disattese dal giudice qualora port<strong>in</strong>o a<br />
situazioni di irragionevolezza.<br />
Tuttavia si segnala <strong>su</strong>l punto come, <strong>su</strong>lla scorta dell’attuale orientamento prevalente <strong>della</strong><br />
Cassazione, tale limite massimo non è derogabile.<br />
Qualora si tratti di prestazione non contemplata neppure <strong>in</strong> via analogica dalle tabelle, così come<br />
nel caso <strong>in</strong> cui la controversia sia di valore <strong>in</strong>determ<strong>in</strong>abile, il CTU dovrà <strong>in</strong>dicare il tempo<br />
impiegato per l’esecuzione dell’<strong>in</strong>carico e chiedere la liquidazione del compenso a vacazioni.<br />
In tale caso la richiesta dell’onorario a tempo non potrà <strong>su</strong>perare le quattro vacazioni giornaliere<br />
per il periodo calcolato dal giorno del conferimento dell’<strong>in</strong>carico a quello del deposito <strong>della</strong><br />
relazione applicando una sola volta l’onorario per la prima vacazione.<br />
Qualora si tratti di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, l’ausiliario avrà<br />
cura di richiedere ai sensi dell’art. 52 D.P.R. 115/2002 che gli onorari vengano aumentati f<strong>in</strong>o al<br />
doppio, evidenziando nella domanda gli elementi di fatto secondo cui l’<strong>in</strong>dag<strong>in</strong>e espletata, pur non<br />
presentando <strong>aspetti</strong> di unicità o di assoluta rarità, abbiano comunque impegnato l’ausiliario <strong>in</strong><br />
mi<strong>su</strong>ra <strong>note</strong>volmente massiva per importanza tecnico – scientifica, complessità e difficoltà.<br />
Si precisa altresì che è possibile ricorrere al detto pr<strong>in</strong>cipio di aumento s<strong>in</strong>o al doppio quando il<br />
2 Vedasi <strong>in</strong> giurisprudenza Cassazione civile, sezione II, del 4 marzo 2002, n. 3061, In Ced Cassazione n.<br />
552744.<br />
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