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note su aspetti procedurali della consulenza tecnica in - CNDCEC

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Ne consegue che i documenti prodotti dalle parti <strong>in</strong> modo irrituale, non potendo essere utilizzati<br />

dal giudice, non possono esserlo neanche dal CTU.<br />

Deve perciò ritenersi non corretto l’operato del con<strong>su</strong>lente il quale accetti, esam<strong>in</strong>i, e ponga a<br />

fondamento <strong>della</strong> relazione la documentazione che l’avvocato, o la stessa parte sostanziale del<br />

processo, gli abbia consegnato brevi manu, al momento stesso delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i peritali.<br />

Questa prassi è scorretta sia da un punto di vista formale, sia da uno sostanziale.<br />

In particolare, tale prassi è formalmente scorretta perché:<br />

a) l’art. 87 disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo<br />

svolgimento delle <strong>in</strong>dag<strong>in</strong>i peritali;<br />

b) l’art. 194 c.p.c. consente al CTU, ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti<br />

chiarimenti, ma non di raccogliere da esse prove documentali;<br />

c) nel rito civile è previsto un rigido sbarramento per le deduzioni istruttorie, <strong>su</strong>perato il<br />

quale non è più possibile alcuna produzione documentale (art. 184, vecchio testo, c.p.c.).<br />

E poiché i term<strong>in</strong>i per la produzione dei mezzi di prova, sono espressamente qualificati perentori,<br />

ne discende che:<br />

(c’) la violazione di essi è rilevabile d’ufficio;<br />

(c”) la violazione di essi non può essere sanata dall’acquiescenza delle parti.<br />

Dal punto di vista sostanziale tale prassi è di fatto scorretta perché impedisce la possibilità di un<br />

effettivo contraddittorio <strong>su</strong>l documento consegnato al CTU e <strong>su</strong>l punto è stato affermato che il<br />

CTU non può esam<strong>in</strong>are documenti non ritualmente prodotti <strong>in</strong> giudizio, e che, se il CTU esam<strong>in</strong>a<br />

documenti irritualmente prodotti, e le <strong>su</strong>e conclusioni vengono recepite dal giudice, la sentenza<br />

deve ritenersi viziata nella motivazione.<br />

Rassegna di giurisprudenza:<br />

1. Cassazione civile, sez. III, 26 Novembre 2007, n. 24620<br />

2. Tribunale Roma, 02 Febbraio 2005<br />

3. Cassazione civile, sez. III, 10 Agosto 2004<br />

9. L’Esame contabile ex art. 198 C.P.C. ed il tentativo di conciliazione<br />

L’esame contabile è un particolare tipo di con<strong>su</strong>lenza <strong>tecnica</strong>, avente ad oggetto l’esame di<br />

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