antiche sacre rappresentazioni - San Marco in Lamis Web
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16<br />
II<br />
LE SACRE RAPPRESENTAZIONI A SAN MARCO IN LAMIS<br />
La prima attestazione sulle <strong>rappresentazioni</strong> <strong>sacre</strong> a <strong>San</strong> <strong>Marco</strong> <strong>in</strong> <strong>Lamis</strong> si ha nello<br />
Statuto dell’Università de <strong>San</strong>to <strong>Marco</strong> <strong>in</strong> <strong>Lamis</strong>. In questo statuto c’è un breve<br />
accenno agli spettacoli che si svolgevano.<br />
L’Universitas avevano una certa autonomia gestionale della propria vita<br />
comune che dipendeva per altri versi dal feudatario, nel caso di <strong>San</strong> <strong>Marco</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>Lamis</strong> dall’abate dell’Abazia Nullius di <strong>San</strong> Giovanni <strong>in</strong> <strong>Lamis</strong> o <strong>San</strong> <strong>Marco</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>Lamis</strong>. L’Università è un organismo giuridico diverso dall’ente Comune come<br />
viene <strong>in</strong>teso nell’attuale diritto pubblico, perché era un organismo collettivo al<br />
quale partecipavano tutti i cittad<strong>in</strong>i che abitavano <strong>in</strong> un determ<strong>in</strong>ato posto e<br />
poteva succedere che <strong>in</strong> un territorio ci fossero anche più Università dist<strong>in</strong>te<br />
per contrada o casale oppure per quartiere.<br />
La copia ritrovata dello statuto dell’Universitas <strong>San</strong>cti Marci <strong>in</strong> <strong>Lamis</strong> non è<br />
completa. Ma ci da ampi squarci sulla gestione delle attività collettive e alcune<br />
notizie storiche e geografiche del territorio. Dal testo, ancora non<br />
completamente studiato, si ev<strong>in</strong>cono alcune date ma si deve completare lo<br />
studio per poterlo datare più precisamente. Sicuramente ha subito varie<br />
modifiche <strong>in</strong> epoche diverse tra il XV e il XVI sec. Per dare uno sguardo più<br />
ampio a tutto il testo occorre fare altre ricerche archivistiche, e decifrare<br />
meglio la scrittura del testo perché <strong>in</strong> molti punti è di difficile comprensione.<br />
Nello Statuto vengono discipl<strong>in</strong>ati i giorni <strong>in</strong> cui si possono fare creazioni<br />
(spettacoli) senza specificare chi dovesse autorizzarli.<br />
Nelle feste comandate dalla <strong>San</strong>cta Chiesa et ne’ venardì di marzo, nessuno<br />
deve fare alcuno lavorio o exercitio, eccetto i lavori comuni <strong>in</strong> quei giorni,<br />
lavori che non vengono specificati nello Statuto ma che sicuramente erano quei<br />
lavori <strong>in</strong>dispensabili per il normale andamento della vita, compreso il mungere<br />
e abbeverare gli animali. Si poteva realizzare qualsiasi spettacolo nei giorni di<br />
festa, ma nei venerdì di marzo, e forse di tutta la quaresima, potevano<br />
realizzarsi solo spettacoli religiosi per non <strong>in</strong>terrompere il periodo quaresimale<br />
di preparazione alla Pasqua.<br />
Erano vietato giocare con i dadi e i soldi e sicuramente tutti quegli spettacoli di<br />
scommessa tra cui anche la lotta tra animali.<br />
Nei giorni di Carnevale i Ciannoni (maschera popolare) non potevano andare<br />
con la faccia coverta e facire schiamazzi. Anche il carnevale con tutti i suoi riti<br />
doveva aveva una sua specifica collocazione nella d<strong>in</strong>amica delle feste<br />
popolari.<br />
Il testo recita:…Nissuna persona ardisca o vero presuma <strong>in</strong> dì delle feste<br />
comandate dalla <strong>San</strong>cta Chiesa et ne’ venardì di marzo, fare alcuno lavorio o<br />
exercitio, oltre al comuno uso di fare ne’ decti dì, sia punito <strong>in</strong> pena per<br />
ciascheduna volta. Item non possa niuno ne’ decti dì traniare nè ponere bastio<br />
ad alcuna bestia senza licentia del vicaro, socto la pena per ciascuna bestia et