7 giugno 2009 - Comunità Montana Alta Valtellina
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46<br />
Dal Consiglio Comunale<br />
delibera fondamentale per l’assetto urbanistico del territorio<br />
di Valdisotto, riportiamo solo uno stralcio della<br />
parte relativa al deliberato (anche e soprattutto per logici<br />
motivi di spazio) invitando i cittadini ad una lettura<br />
integrale dei diversi interventi che si sono susseguiti<br />
in consiglio comunale in particolar modo relativamente<br />
alla posizione della minoranza (che ha votato contrario<br />
a questa delibera e ne ha in parte già indicate le proprie<br />
motivazioni a pag. 8) e del consigliere Stefano Confortola<br />
che si è astenuto dopo aver effettuato una disamina puntuale<br />
della questione. La maggioranza ha quindi votato<br />
favorevolmente:<br />
l di escludere dall’applicazione della L.R. n.13/<strong>2009</strong>:<br />
- le aree individuate e vincolate ai sensi della legge<br />
n.1497/1939 con i Decreti Ministeriali del 16/10/1976<br />
e del 04/08/1975 con la sola esclusione dei fabbricati di<br />
fondo valle già edificati a scopo residenziale e siti in zona<br />
residenziale di PRG (escluse zone artigianali) come individuate<br />
sulla tavola allegata alla delibera sotto lettera A)<br />
in colore rosso; - le aree vincolate ai sensi dell’art.142<br />
comma 1 del Dlgs 42/2004 con la sola esclusione della<br />
lettera c);- le aree individuate dal DPR 26/09/1978 (Parco<br />
Nazionale dello Stelvio);- le aree vincolate di cui alla<br />
delibera di Giunta Regionale nr.7/4675 del 18/05/2001<br />
(Riserva naturale Paluaccio di Oga), in ragione del loro<br />
valore ambientale in rapporto alle peculiarità paesaggistiche<br />
del territorio comunale. All’interno di tali aree, si<br />
trovano edifici esistenti per i quali si ritiene che i parametri<br />
e le prescrizioni del vigente PRG non possano essere<br />
derogate mediante l’applicazione della L.R. n.13/<strong>2009</strong>,<br />
senza recare danno all’ambito vincolato;<br />
- le aree già perimetrate nel vigente PRG come zone A1<br />
e zone A2, normate rispettivamente dagli artt.6.3/1 e<br />
6.3/2 delle vigenti NTA, i quali dettano prescrizioni specifiche<br />
nell’ottica della valorizzazione e della riqualificazione<br />
dei diversi ambiti. All’interno di questi si trovano<br />
edifici esistenti per i quali si ritiene che i parametri e le<br />
prescrizioni del vigente PRG ed ai fini paesaggistici non<br />
possano essere derogate mediante l’applicazione della<br />
L.R. n.13/<strong>2009</strong>, senza recare danno al processo di valorizzazione<br />
e riqualificazioni che si vuole perseguire;<br />
- le strutture edilizie esistenti in loc. Le Motte (fabbricato<br />
di pertinenza dell’impianto di risalita), in loc. Bormio<br />
2000 (strutture seminterrate in prossimità della stazione<br />
di arrivo funiviario), in loc. Ciuk (stazione di arrivo della<br />
cabinovia Bormio - Ciuk), per motivi di ordine vincolistico<br />
– paesaggistico e di particolare valenza di ubicazione<br />
nel contesto, e in quanto le destinazioni di zona di PRG<br />
vigenti, ove risultano ubicate dette strutture, rispondo-<br />
no a ragioni di interesse pubblico collettivo, di carattere<br />
ricettivo e sportivo, che devono essere mantenute nel<br />
contesto territoriale (zona sciistico sportiva e zona turistico<br />
ricettiva).<br />
- un’area relativa alla frazione di Oga (quattro le motivazioni<br />
indicate in delibera a sostegno di questa decisione).<br />
l di determinare il contributo di costruzione di cui al<br />
comma 4 dell’art.5, per gli interventi di cui agli artt. 2 e<br />
3 della L.R. 13/<strong>2009</strong> come di seguito:<br />
- Applicare la riduzione proposta dagli art.4 e 5 della<br />
Legge Regionale nr.13/<strong>2009</strong> unicamente ai residenti nel<br />
Comune di Valdisotto e in alternativa a chi ne fa richiesta<br />
ed ha i requisiti di proprietario di prima casa come dal<br />
delibera di C.C. nr.16 del 27/06/2001;<br />
- Non applicare la riduzione proposta dal comma 4<br />
dell’art.5 della legge per le seconde case e per i non residenti<br />
nel Comune di Valdisotto e per le quali vengono<br />
applicate le relative tabelle attualmente in uso;<br />
l di determinare in merito alla dotazione di spazi per<br />
parcheggi pertinenziali per gli interventi in attuazione<br />
degli artt. 2 e 3 della legge 13/<strong>2009</strong> come di seguito:<br />
- obbligo di reperimento di spazi nella misura minima<br />
di un metro quadrato ogni 10 metri cubi di volumetria<br />
resa abitativa, con un massimo di 25 metri quadrati per<br />
ogni nuova unità immobiliare, con la specificazione che<br />
in caso di dimostrata indisponibilità di spazi idonei ad<br />
assolvere tale obbligo gli interventi siano consentiti previo<br />
il versamento al Comune di una somma pari al costo<br />
base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggio<br />
da reperire;<br />
l di specificare che gli interventi presentati ai sensi<br />
della L.R.13/<strong>2009</strong> non potranno essere cumulati con<br />
la deroga prevista dalla Normativa Regionale di cui alla<br />
L.R.12/2005 artt.64 e seguenti e s.m.i.;- Tutte le istanze<br />
presentate dovranno ottenere parere favorevole da<br />
parte della Commissione per il Paesaggio, in quanto gli<br />
interventi di cui alla L.R.13/<strong>2009</strong> andranno ad incidere<br />
sull’aspetto esteriore dei luoghi e sugli assetti paesaggistici<br />
morfologici esistenti (mediante aumenti di volumetrie<br />
l di dare indicazione all’Ufficio tecnico comunale, in<br />
sede di revisione del regolamento edilizio ai sensi del’art.<br />
28 della l.r.g n. 12/05 e succ. mod. di contenere in apposito<br />
capitolo norme tecniche di edilità, procedimentali e<br />
Bollettino di Informazione Municipale