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ALLEGATO 5<br />
I LIMITI PER LE ACQUE REFLUE URBANE<br />
Dall’entrata in vigore del decreto legislativo tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque reflue<br />
urbane dovranno rispettare i limiti indicati nella tabella 1.<br />
Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane<br />
Potenzialità impianto in<br />
abitanti equivalenti<br />
2.000 - 10.000 > 10.000<br />
Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione<br />
BOD5 mg/L = 25 70-90 = 25 80<br />
COD mg/L = 125 75 = 125 75<br />
Solidi sospesi mg/L = 35 90 = 35 90<br />
Gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti (a.e.), recapitanti in<br />
mare, e quelli provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. recapitanti in acque dolci<br />
superficiali o acque di transizione, devono essere sottoposti a trattamento appropriato, che<br />
garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque<br />
sotterranee nel caso di scarico nel suolo.<br />
Tali trattamenti devono essere individuati con l’obiettivo di:<br />
- rendere semplice la manutenzione e la gestione;<br />
- essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e<br />
organico;<br />
- minimizzare i costi gestionali.<br />
Questa tipologia di trattamento può equivalere a un trattamento primario o a un trattamento<br />
secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.<br />
Per tutti gli insediamenti con popolazione compresa tra 50 e 2.000 a.e., si ritiene auspicabile il<br />
ricorso a tecnologie di depurazione naturale, quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o a tecnologie<br />
come i filtri percolatori o gli impianti a ossidazione totale.<br />
Tali trattamenti, peraltro, possono essere considerati adatti, opportunamente dimensionati, anche per<br />
tutti gli insediamenti in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della<br />
popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano.<br />
Tali trattamenti si prestano, per insediamenti di maggiori dimensioni (popolazione compresa tra<br />
2.000 e 25.000 a.e), anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a<br />
valle del trattamento, con funzione di affinamento.<br />
L’Allegato 5 richiede, inoltre, di non superare negli scarichi una percentuale del 30 % di azoto<br />
ammoniacale rispetto all’azoto totale.<br />
I limiti per le zone sensibili<br />
Nelle aree sensibili va attuato un trattamento più spinto, atto a rispettare uno o entrambi i limiti<br />
seguenti (tabella 2), in base alle cause dell’eutrofizzazione.<br />
<strong>Relazione</strong> Generale<br />
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