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Relazione - ARPA Umbria

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ALLEGATO 5<br />

I LIMITI PER LE ACQUE REFLUE URBANE<br />

Dall’entrata in vigore del decreto legislativo tutti i nuovi impianti di depurazione delle acque reflue<br />

urbane dovranno rispettare i limiti indicati nella tabella 1.<br />

Tabella 1. Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane<br />

Potenzialità impianto in<br />

abitanti equivalenti<br />

2.000 - 10.000 > 10.000<br />

Concentrazione % di riduzione Concentrazione % di riduzione<br />

BOD5 mg/L = 25 70-90 = 25 80<br />

COD mg/L = 125 75 = 125 75<br />

Solidi sospesi mg/L = 35 90 = 35 90<br />

Gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 abitanti equivalenti (a.e.), recapitanti in<br />

mare, e quelli provenienti da agglomerati con meno di 2.000 a.e. recapitanti in acque dolci<br />

superficiali o acque di transizione, devono essere sottoposti a trattamento appropriato, che<br />

garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità o la tutela delle acque<br />

sotterranee nel caso di scarico nel suolo.<br />

Tali trattamenti devono essere individuati con l’obiettivo di:<br />

- rendere semplice la manutenzione e la gestione;<br />

- essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico e<br />

organico;<br />

- minimizzare i costi gestionali.<br />

Questa tipologia di trattamento può equivalere a un trattamento primario o a un trattamento<br />

secondario a seconda della soluzione tecnica adottata e dei risultati depurativi raggiunti.<br />

Per tutti gli insediamenti con popolazione compresa tra 50 e 2.000 a.e., si ritiene auspicabile il<br />

ricorso a tecnologie di depurazione naturale, quali il lagunaggio o la fitodepurazione, o a tecnologie<br />

come i filtri percolatori o gli impianti a ossidazione totale.<br />

Tali trattamenti, peraltro, possono essere considerati adatti, opportunamente dimensionati, anche per<br />

tutti gli insediamenti in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della<br />

popolazione residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano.<br />

Tali trattamenti si prestano, per insediamenti di maggiori dimensioni (popolazione compresa tra<br />

2.000 e 25.000 a.e), anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a<br />

valle del trattamento, con funzione di affinamento.<br />

L’Allegato 5 richiede, inoltre, di non superare negli scarichi una percentuale del 30 % di azoto<br />

ammoniacale rispetto all’azoto totale.<br />

I limiti per le zone sensibili<br />

Nelle aree sensibili va attuato un trattamento più spinto, atto a rispettare uno o entrambi i limiti<br />

seguenti (tabella 2), in base alle cause dell’eutrofizzazione.<br />

<strong>Relazione</strong> Generale<br />

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