"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
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capitolo 1 | inquadramento, definizioni ed esclusioni<br />
comma 1); è l’autorità competente che effettua la verifica sull’impossibilità tecnica<br />
ed economica a esperire il recupero stesso.<br />
La disciplina prevede, inoltre, una serie di obblighi a carico dei soggetti che<br />
intervengono nella gestione dei <strong>rifiuti</strong>, che vanno dalla necessità di disporre di<br />
autorizzazioni/iscrizioni per esercitare attività di gestione di <strong>rifiuti</strong>, alla tenuta<br />
di registri di carico e scarico, all’uso del formulario di identificazione per il trasporto,<br />
all’iscrizione al Sistri (Sistema per la tracciabilità dei <strong>rifiuti</strong>).<br />
Come già nel “Decreto Ronchi”, per il recupero di particolari tipologie di <strong>rifiuti</strong><br />
viene previsto un sistema di Consorzi, rappresentato da Conai, dai Consorzi di<br />
filiera e da Conip per gli imballaggi, Polieco per i <strong>rifiuti</strong> in polietilene, Coou<br />
per gli oli minerali, Cobat per le batterie al piombo, Conoe per gli oli vegetali.<br />
A questi si affianca Ecopneus, il sistema per la gestione degli pneumatici fuori<br />
uso, nonché i sistemi collettivi per la gestione dei Raee (<strong>rifiuti</strong> da apparecchiature<br />
elettriche ed elettroniche).<br />
1.2 la definizione di rifiuto e il cer<br />
Per rifiuto deve intendersi “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi<br />
o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi” (articolo 183, comma 1, lettera<br />
a), Dlgs 152/2006).<br />
Il criterio di identificazione, dunque, è duplice:<br />
• “qualsiasi sostanza od oggetto” ;<br />
• purché di essa il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene.<br />
Mentre è chiaro quando un soggetto “si disfa” di una sostanza od oggetto e<br />
quando un soggetto è “obbligato a disfarsene”, più controverso è stabilire quando<br />
ha “intenzione di disfarsene”: si ritiene che tale intenzione ricorra ogni volta<br />
che si pongano in essere atti inequivoci ed idonei a disfarsi di qualcosa.<br />
Il duplice criterio è ribadito nell’Elenco europeo dei <strong>rifiuti</strong> (decisione 2000/532/<br />
Ce) ove si specifica che un materiale presente nell’Elenco non è in ogni caso<br />
un rifiuto, ma solo quando esso ne soddisfa la definizione. Nell’Elenco i <strong>rifiuti</strong><br />
sono individuati in base al Cer (Codice europeo dei <strong>rifiuti</strong>).<br />
Il Cer rappresenta, quindi, una guida indispensabile nell’identificazione dei ri-<br />
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