"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
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capitolo 8 | i <strong>rifiuti</strong> pericolosi e l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “h”<br />
un asterisco) in modo vincolante: basta scorrere il Catalogo e, molto facilmente,<br />
si ritrovano, classificati <strong>come</strong> <strong>rifiuti</strong> pericolosi, anche oggetti o prodotti<br />
comunemente presenti nelle nostre case e di uso comune, quali pile, lampade<br />
fluorescenti, televisori (altre voci del Cer sono invece più complesse poiché sono<br />
state concepite per <strong>rifiuti</strong> di provenienza industriale). Ciò è il frutto del cosiddetto<br />
“principio di precauzione”, uno dei principi cardine di tutta la legislazione<br />
ambientale; in altre parole, il Legislatore ha ritenuto che questi e altri oggetti/<br />
prodotti/sostanze, una volta diventati <strong>rifiuti</strong>, hanno o potrebbero avere degli effetti<br />
negativi sull’ambiente e/o sulla salute e pertanto ha prescritto l’adozione di<br />
precauzioni particolari nella loro gestione <strong>come</strong> <strong>rifiuti</strong>.<br />
8.1 le caratteristiche di pericolo<br />
In base alla definizione di rifiuto pericoloso, è indispensabile stabilire quali<br />
siano le caratteristiche di pericolo del rifiuto, non solo per la sua gestione in<br />
sicurezza, ma anche per la completa conformità delle documentazioni prescritte<br />
(si veda capitolo 6). I criteri sono definiti dal Cer (allegato D al Dlgs<br />
152/2006, che recepisce la decisione Ce 2000/532) e dalle note all’allegato I,<br />
che si riportano di seguito:<br />
“1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico” (e “molto tossico”), “noci‑<br />
vo”, “corrosivo” e “irritante” “cancerogeno”, “tossico per la riproduzione”, “mutage‑<br />
no” ed “ecotossico” è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e<br />
parte II.B della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive<br />
modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislati‑<br />
ve, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e<br />
all’etichettatura delle sostanze pericolose.<br />
2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della di‑<br />
rettiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999<br />
concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi‑<br />
nistrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’eti‑<br />
chettatura dei preparati pericolosi.<br />
Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V della<br />
direttiva 67/548/Cee e in altre pertinenti note del Cen. all’imballaggio e all’eti‑<br />
chettatura delle sostanze pericolose.”<br />
Ne deriva quindi un quadro normativo complesso e, in alcuni punti, a causa<br />
della stratificazione successiva di norme, purtroppo non del tutto coerente;<br />
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