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"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)

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14 produttori, <strong>come</strong> <strong>gestire</strong> i <strong>rifiuti</strong> speciali<br />

fiuti che vengono catalogati in 20 capitoli distinti principalmente in base al loro<br />

settore di provenienza o, in alcuni casi, in base alla loro origine.<br />

<strong>come</strong> si legge il cer<br />

In ogni capitolo, le tipologie di <strong>rifiuti</strong> sono individuate da un codice a 6 cifre,<br />

di cui:<br />

• la prima coppia di cifre individua le attività che generano il rifiuto;<br />

• la seconda coppia individua il processo specifico all’interno dell’attività generale;<br />

• la terza coppia individua, infine, la singola tipologia di rifiuto.<br />

1.3 esclusioni<br />

Sono esclusi dalla disciplina sui <strong>rifiuti</strong> (articolo 185, comma 1, Dlgs 152/2006):<br />

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;<br />

b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente<br />

al terreno;<br />

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel<br />

corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di<br />

costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;<br />

d) i <strong>rifiuti</strong> radioattivi;<br />

e) i materiali esplosivi in disuso;<br />

h) le materie fecali, purché non contemplate dal regolamento Ce 1069/2009, la<br />

paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale<br />

non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione<br />

di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente<br />

né mettono in pericolo la salute umana.<br />

Sono inoltre esclusi, purché siano “regolati da altre disposizioni normative co‑<br />

munitarie ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento” (articolo 185,<br />

comma 2):<br />

a) le acque di scarico;<br />

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (contemplati<br />

dal regolamento Ce 1069/2009), eccetto quelli destinati all’incenerimento,<br />

allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas<br />

o di compostaggio;<br />

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli

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