"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
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14 produttori, <strong>come</strong> <strong>gestire</strong> i <strong>rifiuti</strong> speciali<br />
fiuti che vengono catalogati in 20 capitoli distinti principalmente in base al loro<br />
settore di provenienza o, in alcuni casi, in base alla loro origine.<br />
<strong>come</strong> si legge il cer<br />
In ogni capitolo, le tipologie di <strong>rifiuti</strong> sono individuate da un codice a 6 cifre,<br />
di cui:<br />
• la prima coppia di cifre individua le attività che generano il rifiuto;<br />
• la seconda coppia individua il processo specifico all’interno dell’attività generale;<br />
• la terza coppia individua, infine, la singola tipologia di rifiuto.<br />
1.3 esclusioni<br />
Sono esclusi dalla disciplina sui <strong>rifiuti</strong> (articolo 185, comma 1, Dlgs 152/2006):<br />
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera;<br />
b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente<br />
al terreno;<br />
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel<br />
corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di<br />
costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;<br />
d) i <strong>rifiuti</strong> radioattivi;<br />
e) i materiali esplosivi in disuso;<br />
h) le materie fecali, purché non contemplate dal regolamento Ce 1069/2009, la<br />
paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale<br />
non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione<br />
di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente<br />
né mettono in pericolo la salute umana.<br />
Sono inoltre esclusi, purché siano “regolati da altre disposizioni normative co‑<br />
munitarie ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento” (articolo 185,<br />
comma 2):<br />
a) le acque di scarico;<br />
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati (contemplati<br />
dal regolamento Ce 1069/2009), eccetto quelli destinati all’incenerimento,<br />
allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas<br />
o di compostaggio;<br />
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli