"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
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capitolo 6 | tracciabilità<br />
• trasporto di <strong>rifiuti</strong> urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;<br />
• trasporti di piccole quantità di <strong>rifiuti</strong> non pericolosi che non eccedano la<br />
quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri effettuati in modo occasionale e saltuario<br />
dal produttore dei <strong>rifiuti</strong> stessi.<br />
È onere di chi invoca l’esenzione dall’obbligo del formulario fornire la prova di<br />
tale situazione agli organi di controllo.<br />
Allo stesso modo, il titolare dell’impianto che riceve i <strong>rifiuti</strong> non può limitarsi<br />
ad accettarli, in assenza di formulario, sulla base delle mere dichiarazioni del<br />
trasportatore che li conferisce, dovendo verificare almeno la natura dell’attività<br />
svolta e la verosimiglianza della asserita occasionalità del trasporto. Al fine di<br />
evitare che il conferimento si ripeta (un soggetto potrebbe conferire più volte <strong>rifiuti</strong><br />
in quantità complessivamente eccedenti i 30 lt/kg), il gestore dell’impianto<br />
dovrebbe controllare se, in passato, lo stesso soggetto abbia già fatto ricorso alla<br />
speciale esenzione 2 );<br />
• movimentazione di <strong>rifiuti</strong> (pericolosi e non pericolosi) in aree private, che<br />
non è considerata trasporto di <strong>rifiuti</strong>;<br />
• trasporto di <strong>rifiuti</strong> speciali (pericolosi e non pericolosi) derivanti da attività<br />
agricole e agro-industriali (articolo 184, comma 3, lettera a), Dlgs 152/2006),<br />
effettuato dal produttore dei <strong>rifiuti</strong> stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato<br />
al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei <strong>rifiuti</strong><br />
urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali <strong>rifiuti</strong> non<br />
eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri;<br />
• trasporto di <strong>rifiuti</strong> (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilitati<br />
allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente<br />
ai <strong>rifiuti</strong> che formano oggetto del loro commercio;<br />
• trasporti transfrontalieri (regolamento (Ce) 1013/2006);<br />
• trasporti di <strong>rifiuti</strong> animali (regolamento (Ce) 1069/2009); al riguardo è stabilito<br />
che il documento commerciale di cui all’articolo 21, regolamento (Ce)<br />
1069/2009 sostituisce “a tutti gli effetti” il formulario, per i soggetti obbligati<br />
alla tenuta del registro di carico e scarico per i <strong>rifiuti</strong> (articolo 193, comma 10,<br />
Dlgs 152/2006). Poiché il trasportatore è sempre obbligato alla tenuta del registro,<br />
è evidente che, per questo tipo di trasporto, il formulario non è richiesto.<br />
Inoltre, in ragione del fatto che ex articolo 3, comma 1, Dm 145/1998, il<br />
formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei <strong>rifiuti</strong> tra-<br />
2. Si veda P. Fimiani, Codice ambientale: oneri della prova e regimi di favore nella gestione dei <strong>rifiuti</strong> in Rifiuti<br />
– Bollettino di informazione normativa, marzo 2007, n. 138.<br />
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