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"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)

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capitolo 6 | tracciabilità<br />

• trasporto di <strong>rifiuti</strong> urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;<br />

• trasporti di piccole quantità di <strong>rifiuti</strong> non pericolosi che non eccedano la<br />

quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri effettuati in modo occasionale e saltuario<br />

dal produttore dei <strong>rifiuti</strong> stessi.<br />

È onere di chi invoca l’esenzione dall’obbligo del formulario fornire la prova di<br />

tale situazione agli organi di controllo.<br />

Allo stesso modo, il titolare dell’impianto che riceve i <strong>rifiuti</strong> non può limitarsi<br />

ad accettarli, in assenza di formulario, sulla base delle mere dichiarazioni del<br />

trasportatore che li conferisce, dovendo verificare almeno la natura dell’attività<br />

svolta e la verosimiglianza della asserita occasionalità del trasporto. Al fine di<br />

evitare che il conferimento si ripeta (un soggetto potrebbe conferire più volte <strong>rifiuti</strong><br />

in quantità complessivamente eccedenti i 30 lt/kg), il gestore dell’impianto<br />

dovrebbe controllare se, in passato, lo stesso soggetto abbia già fatto ricorso alla<br />

speciale esenzione 2 );<br />

• movimentazione di <strong>rifiuti</strong> (pericolosi e non pericolosi) in aree private, che<br />

non è considerata trasporto di <strong>rifiuti</strong>;<br />

• trasporto di <strong>rifiuti</strong> speciali (pericolosi e non pericolosi) derivanti da attività<br />

agricole e agro-industriali (articolo 184, comma 3, lettera a), Dlgs 152/2006),<br />

effettuato dal produttore dei <strong>rifiuti</strong> stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato<br />

al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei <strong>rifiuti</strong><br />

urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali <strong>rifiuti</strong> non<br />

eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri;<br />

• trasporto di <strong>rifiuti</strong> (pericolosi e non pericolosi) effettuato da soggetti abilitati<br />

allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente<br />

ai <strong>rifiuti</strong> che formano oggetto del loro commercio;<br />

• trasporti transfrontalieri (regolamento (Ce) 1013/2006);<br />

• trasporti di <strong>rifiuti</strong> animali (regolamento (Ce) 1069/2009); al riguardo è stabilito<br />

che il documento commerciale di cui all’articolo 21, regolamento (Ce)<br />

1069/2009 sostituisce “a tutti gli effetti” il formulario, per i soggetti obbligati<br />

alla tenuta del registro di carico e scarico per i <strong>rifiuti</strong> (articolo 193, comma 10,<br />

Dlgs 152/2006). Poiché il trasportatore è sempre obbligato alla tenuta del registro,<br />

è evidente che, per questo tipo di trasporto, il formulario non è richiesto.<br />

Inoltre, in ragione del fatto che ex articolo 3, comma 1, Dm 145/1998, il<br />

formulario sostituisce gli altri documenti di accompagnamento dei <strong>rifiuti</strong> tra-<br />

2. Si veda P. Fimiani, Codice ambientale: oneri della prova e regimi di favore nella gestione dei <strong>rifiuti</strong> in Rifiuti<br />

– Bollettino di informazione normativa, marzo 2007, n. 138.<br />

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