"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
capitolo 1 | inquadramento, definizioni ed esclusioni<br />
animali abbattuti per eradicare epizoozie, smaltiti in conformità del regolamento<br />
Ce 1069/2009;<br />
d) i <strong>rifiuti</strong> risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso<br />
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave (Dlgs 30 maggio<br />
2008, n. 117).<br />
Per quanto riguarda in particolare i materiali di riporto e la loro esclusione dal<br />
campo di applicazione della disciplina sui <strong>rifiuti</strong> l’articolo 3, Dl 2/2012 (convertito<br />
il legge 24 marzo 2012, n. 28 e in vigore dalla stessa data) ha chiarito<br />
che nel termine “suolo” (di cui alle lettere b) e c), articolo 185, Dlgs 152/2006)<br />
devono intendersi ricomprese le matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2<br />
(Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati), Parte IV del medesimo<br />
decreto legislativo.<br />
Tali “matrici materiali di riporto” sono costituiti da “materiali eterogenei, utilizzati<br />
per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili per caratteristiche<br />
geologiche e stratigrafiche al terreno in situ, all’interno dei quali possono<br />
trovarsi materiali estranei”, che saranno disciplinati da apposito decreto che<br />
il Ministero dell’ambiente dovrà emanare entro il 24 maggio 2012 (60 giorni<br />
dall’entrata in vigore della legge 28/2012).<br />
Questo decreto dovrà stabilire le condizioni affinché tali materiali possano essere<br />
considerati sottoprodotti.<br />
Fino al momento dell’emanazione di tale decreto i materiali di riporto potranno<br />
essere considerate sottoprodotti solo se ricorrono le condizioni di cui all’articolo<br />
184-bis, Dlgs 152/2006 (su cui si veda il successivo capitolo 2).<br />
Dalla data di entrata in vigore di tale decreto sarà abrogato l’articolo 186,<br />
Dlgs152/2006 che disciplina le terre e rocce da scavo.<br />
15