"Produttori, come gestire i rifiuti speciali" (.pdf)
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capitolo 2 | sottoprodotti e mps (materie prime secondarie)<br />
Tale regolamento 333/2011/Ue presenta una valenza praticamente nulla per i<br />
produttori di <strong>rifiuti</strong> rappresentati da rottami metallici di ferro, acciaio e alluminio<br />
(inclusi i rottami di leghe di alluminio). Costoro, infatti, potranno, avere<br />
solo sottoprodotti (e mai ex Mps, ora “end of waste” ) (si veda paragrafo 2.1).<br />
Infatti, ai sensi del medesimo regolamento il “produttore” è inteso <strong>come</strong> “il<br />
detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici che per la prima volta<br />
hanno cessato di essere considerati <strong>rifiuti</strong>”.<br />
Questo soggetto è molto diverso dal produttore di <strong>rifiuti</strong> che siamo abituati<br />
a conoscere (soggetto la cui attività produce <strong>rifiuti</strong> – produttore iniziale – o<br />
chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni<br />
che hanno modificato la natura o la composizione di detti <strong>rifiuti</strong>). Più<br />
semplicemente il “produttore” contemplato dal regolamento (Ue) 333/2011 è il<br />
recuperatore.<br />
Infatti, alla luce della definizione di “produttore” fornita dal regolamento (Ue)<br />
333/2011, la domanda da porsi, è: quando i rottami metallici, per la prima volta,<br />
hanno cessato di essere considerati <strong>rifiuti</strong>? La risposta è semplice: quando<br />
le operazioni di recupero soddisfano i criteri presenti negli allegati (articolo 3,<br />
regolamento 333/2011). È evidente che questi criteri possono essere soddisfatti<br />
solo dal recuperatore che, ai sensi del medesimo regolamento (Ue) 333/2011,<br />
viene chiamato “produttore”, ma attenzione: produttore di “end of waste” derivante<br />
da un processo di recupero (e non di un rifiuto derivante da un processo<br />
produttivo). Nulla vieta al produttore (in senso classico) di <strong>rifiuti</strong> rappresentati<br />
da rottami metallici di procedere al loro recupero, ma deve farlo nel rispetto<br />
del regolamento e purché autorizzato per il recupero di <strong>rifiuti</strong>. Questo caso, comunque,<br />
è più raro e il produttore assumerebbe la veste di produttore di <strong>rifiuti</strong><br />
(prima) e di produttore di “end of waste” (dopo).<br />
In sostanza, per il regolamento (Ue) 333/2011 il “produttore” è colui che produce<br />
rottami intesi <strong>come</strong> non <strong>rifiuti</strong> (“end of waste” ) solo dopo una lunga ed<br />
articolata serie di operazioni di recupero.<br />
Facciamo alcuni esempi:<br />
• l’azienda produttiva A lavora alluminio puro, produce ritagli e scarti di alluminio<br />
puro e li invia all’azienda produttiva B che rifonde i rottami facendone<br />
tubi, lingotti o pezzature comunque utilizzabili nuovamente conformi a specifiche<br />
ufficiali eccetera … È chiaro che qui il regolamento (Ue) 333/2011 non<br />
interviene mai. Infatti, le aziende A e B (in quanto operanti con impianti produttivi)<br />
possono giovarsi del regime del sottoprodotto;<br />
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