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Uno sguardo ai percorsi del sistema d’istruzione<br />
utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di<br />
ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri<br />
docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli<br />
studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è<br />
registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente<br />
inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca<br />
e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti<br />
prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale<br />
Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria<br />
Digitale Scolastica".<br />
Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli<br />
strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell'anno <strong>2014</strong>/2015, il Ministero emanerà<br />
specifiche linee guida contenenti le indicazioni per la elaborazione dei materiali.<br />
Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono trasmesse per via telematica all'Associazione<br />
Italiana Editori.<br />
Inoltre,sono pubblicate all'albo e sul sito web delle istituzioni scolastiche nonché sul portale<br />
ministeriale "Scuola in chiaro", suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza<br />
vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti).<br />
Valutazione<br />
Le norme in materia di valutazione degli alunni, introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge<br />
137/2008, convertito in Legge 169/08, e sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 22<br />
giugno 2009, n. 122, hanno disposto che dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di<br />
primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la<br />
certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo<br />
sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. L'ammissione alla<br />
classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è prevista per gli studenti che<br />
ottengono, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei<br />
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline compreso il voto di comportamento<br />
(DPR.122/2009).<br />
L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e<br />
illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di<br />
maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una<br />
valutazione non inferiore a sei decimi.<br />
I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e<br />
finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle<br />
istituzioni scolastiche.<br />
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi<br />
riguarda anche l’insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento.<br />
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’articolo 309 del<br />
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto<br />
numerico, fatte salve eventuali modifiche all’intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla<br />
legge 25 marzo 1985, n. 121.<br />
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,<br />
avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui<br />
all’articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.<br />
CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE 29