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“NAVIGARE INFORMATI 2014 - 2015"

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Uno sguardo ai percorsi del sistema d’istruzione<br />

Certificazione delle competenze<br />

Con il Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 è stato adottato il modello di certificazione<br />

dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione.<br />

Il modello di certificazione è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale<br />

delle seconde classi della scuola secondaria di secondo grado di ogni tipo, ordine e indirizzo ed è<br />

rilasciato a richiesta degli interessati. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è<br />

rilasciato d’ufficio.<br />

Le strutture formative accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e<br />

formazione professionale, finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, utilizzeranno il<br />

modello di certificazione sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni.<br />

La valutazione delle competenze da certificare è prevista dall’art. 4, comma 3 del regolamento<br />

emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 ed è<br />

effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello di certificato.<br />

I consigli di classe a seguito della valutazione condotta collegialmente sulla base delle proposte dei<br />

singoli insegnanti, utilizzeranno le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione in modo che la<br />

certificazione descriva l’acquisizione delle competenze di base.<br />

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, TIPOLOGIE DI PERCORSO<br />

I tre regolamenti di riordino della Scuola secondaria di Secondo Grado sono entrati in vigore il 16<br />

giugno 2010, dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 e dopo<br />

la registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta il 1° giugno.<br />

Il regolamento di riordino degli Istituti professionali è contenuto nel DPR 15 marzo 2010, n. 87,<br />

quello di riordino degli istituti Tecnici nel DPR 15 marzo 2010, n. 88 e il regolamento di riordino dei<br />

licei nel DPR 15 marzo 2010, n. 89.<br />

Le modifiche ordinamentali, organizzative e didattiche contenute nei regolamenti hanno trovato<br />

applicazione dal 1° settembre 2010 a cominciare dalle sole classi prime. Con l’anno scolastico<br />

<strong>2014</strong>/2015 il riordino va a regime.<br />

Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi<br />

liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore<br />

tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore<br />

servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono<br />

presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es.<br />

percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale<br />

e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.<br />

Formazione classi<br />

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto<br />

tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si<br />

determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e<br />

coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri<br />

casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni<br />

iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione<br />

professionale e nei diversi percorsi liceali.<br />

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CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE

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