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Uno sguardo ai percorsi del sistema d’istruzione<br />
Certificazione delle competenze<br />
Con il Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 è stato adottato il modello di certificazione<br />
dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione.<br />
Il modello di certificazione è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale<br />
delle seconde classi della scuola secondaria di secondo grado di ogni tipo, ordine e indirizzo ed è<br />
rilasciato a richiesta degli interessati. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è<br />
rilasciato d’ufficio.<br />
Le strutture formative accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e<br />
formazione professionale, finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, utilizzeranno il<br />
modello di certificazione sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni.<br />
La valutazione delle competenze da certificare è prevista dall’art. 4, comma 3 del regolamento<br />
emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 ed è<br />
effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello di certificato.<br />
I consigli di classe a seguito della valutazione condotta collegialmente sulla base delle proposte dei<br />
singoli insegnanti, utilizzeranno le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione in modo che la<br />
certificazione descriva l’acquisizione delle competenze di base.<br />
ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, TIPOLOGIE DI PERCORSO<br />
I tre regolamenti di riordino della Scuola secondaria di Secondo Grado sono entrati in vigore il 16<br />
giugno 2010, dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 e dopo<br />
la registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta il 1° giugno.<br />
Il regolamento di riordino degli Istituti professionali è contenuto nel DPR 15 marzo 2010, n. 87,<br />
quello di riordino degli istituti Tecnici nel DPR 15 marzo 2010, n. 88 e il regolamento di riordino dei<br />
licei nel DPR 15 marzo 2010, n. 89.<br />
Le modifiche ordinamentali, organizzative e didattiche contenute nei regolamenti hanno trovato<br />
applicazione dal 1° settembre 2010 a cominciare dalle sole classi prime. Con l’anno scolastico<br />
<strong>2014</strong>/2015 il riordino va a regime.<br />
Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi<br />
liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore<br />
tecnologico dell’istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore<br />
servizi e del settore industria ed artigianato dell’istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono<br />
presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es.<br />
percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale<br />
e coreutico) assumono la denominazione di “istituti di istruzione secondaria superiore”.<br />
Formazione classi<br />
Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto<br />
tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si<br />
determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e<br />
coreutico, secondo quanto stabilito dall’art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri<br />
casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni<br />
iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell’istruzione tecnica, nell’istruzione<br />
professionale e nei diversi percorsi liceali.<br />
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CISL SCUOLA - SEGRETERIA NAZIONALE