Ottobre 2009 - APLA
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Sicurezza<br />
tutti i settori (artigianato<br />
compreso) che si<br />
trovino momentaneamente<br />
sospesi dal lavoro<br />
a causa di eventi<br />
legati alla crisi. L’indennità è<br />
pari all’80% lordo del salario<br />
entro i massimali mensili previsti<br />
dall’Inps per la Cassa Integrazione<br />
Ordinaria e viene<br />
corrisposta direttamente<br />
dall’Inps per un periodo massimo<br />
di 6 mesi (90 giornate<br />
lavorative), prorogabili di altri<br />
6 mesi sempre previo accordo<br />
con i sindacati dei lavoratori<br />
e disamina di un’apposita<br />
commissione istituita a livello<br />
regionale. Oggi, ad oltre un<br />
anno dall’inizio di questo difficile<br />
periodo, stiamo assistendo<br />
ad una frenata, forse alla<br />
conclusione della fase discendente,<br />
di certo non ad una ripresa,<br />
come invece spesso si<br />
apprende - molto impropriamente<br />
- dalla stampa. Le imprese<br />
hanno finora avuto il<br />
grande merito di non aver<br />
operato, se non sporadicamente,<br />
licenziamenti di<br />
massa, preferendo il ricorso<br />
agli ammortizzatori<br />
sociali, dimostrando<br />
così grande senso di responsabilità.<br />
Il problema<br />
che si pone alla ripresa<br />
dopo le vacanze è<br />
la possibilità di tenuta,<br />
stante il fatto che ormai<br />
molte aziende sono<br />
giunte quasi alla fine<br />
dei periodi massimi previsti<br />
dalla normativa in<br />
materia di durata degli<br />
ammortizzatori. Il rischio<br />
che si prospetta<br />
sul piano sociale è che<br />
si apra una stagione<br />
piuttosto problematica<br />
per il mantenimento dei<br />
livelli occupazionali. La<br />
speranza di tutti è che il<br />
governo emani disposizioni<br />
che prolunghino,<br />
per quanto possibile, la<br />
possibilità di ricorrere<br />
agli ammortizzatori sociali.<br />
Clementino Gabbi<br />
Testo Unico<br />
Il contributo di Confartigianato<br />
E’<br />
da poco entrato in vigore il D.Lgs.106/09<br />
che porta modifiche e integrazioni al «testo<br />
unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro»<br />
grazie anche all’impegno di Confartigianato che in<br />
questi mesi aveva posto l’attenzione dei referenti<br />
del ministero su errori formali o complicazioni burocratiche.<br />
Le novità maggiori riguardano la riscrittura<br />
dell’articolo 14, che regola la sospensione dell’attività<br />
imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto<br />
della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro.<br />
In particolare viene specificato il concetto di reiterazione<br />
che può comportare la sospensione dell’attività<br />
imprenditoriale. Vi è inoltre la modifica della disciplina<br />
relativa all’appalto, per cui si prevede che il<br />
DUVRI (documento di valutazione dei rischi) debba<br />
essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.<br />
Inoltre si specifica che non è necessario elaborare<br />
il DUVRI nei seguenti casi: servizi di natura intellettuale,<br />
alle mere forniture di materiali o attrezzature,<br />
nonché ai lavori o servizi la cui durata non<br />
sia superiore ai due giorni, sempre che essi non<br />
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti<br />
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla<br />
presenza dei rischi particolari. E, per quanto riguarda<br />
la data certa da apporre sul documento, viene<br />
precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento<br />
da parte del datore di lavoro, del responsabile<br />
del servizio di prevenzione e di protezione, del<br />
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del<br />
medico competente. Viene specificato nuovamente<br />
che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad<br />
effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo<br />
documento entro novanta giorni dalla data di inizio<br />
della propria attività. Altre importanti modifiche<br />
sono state apportate nel caso dei volontari ai quali -<br />
a parte eccezioni- si dovranno applicare le disposizioni<br />
previste per i lavoratori autonomi. Inoltre non è<br />
entrata in vigore la contestata «norma salva manager».<br />
Altre modifiche riguardano l’articolo 21 che applica<br />
le semplificazioni anche ai coltivatori diretti, ai<br />
soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,<br />
agli artigiani e ai piccoli commercianti. Unicamente<br />
per il settore edile è stato introdotto un meccanismo<br />
a «scalare» in base al quale alle imprese (o<br />
lavoratori autonomi) che compiono violazioni vengono<br />
decurtati punti a partire da una dotazione iniziale.<br />
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sono<br />
state aggiunte le ipotesi di visita medica preassuntiva<br />
e alla ripresa del lavoro. Vi è inoltre l’obbligo<br />
del datore di lavoro di garantire la presenza di mezzi<br />
di estinzione fissi e, in ultimo, per l’apparato sanzionatorio<br />
(articoli 55 e 56) sono stati rimodulati gli importi<br />
limitando anche l’applicazione della sanzione<br />
penale.<br />
Info: Stefano Dondi tel. 0521 219275<br />
ottobre <strong>2009</strong> parmartigiana 17