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Ottobre 2009 - APLA

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Sicurezza<br />

tutti i settori (artigianato<br />

compreso) che si<br />

trovino momentaneamente<br />

sospesi dal lavoro<br />

a causa di eventi<br />

legati alla crisi. L’indennità è<br />

pari all’80% lordo del salario<br />

entro i massimali mensili previsti<br />

dall’Inps per la Cassa Integrazione<br />

Ordinaria e viene<br />

corrisposta direttamente<br />

dall’Inps per un periodo massimo<br />

di 6 mesi (90 giornate<br />

lavorative), prorogabili di altri<br />

6 mesi sempre previo accordo<br />

con i sindacati dei lavoratori<br />

e disamina di un’apposita<br />

commissione istituita a livello<br />

regionale. Oggi, ad oltre un<br />

anno dall’inizio di questo difficile<br />

periodo, stiamo assistendo<br />

ad una frenata, forse alla<br />

conclusione della fase discendente,<br />

di certo non ad una ripresa,<br />

come invece spesso si<br />

apprende - molto impropriamente<br />

- dalla stampa. Le imprese<br />

hanno finora avuto il<br />

grande merito di non aver<br />

operato, se non sporadicamente,<br />

licenziamenti di<br />

massa, preferendo il ricorso<br />

agli ammortizzatori<br />

sociali, dimostrando<br />

così grande senso di responsabilità.<br />

Il problema<br />

che si pone alla ripresa<br />

dopo le vacanze è<br />

la possibilità di tenuta,<br />

stante il fatto che ormai<br />

molte aziende sono<br />

giunte quasi alla fine<br />

dei periodi massimi previsti<br />

dalla normativa in<br />

materia di durata degli<br />

ammortizzatori. Il rischio<br />

che si prospetta<br />

sul piano sociale è che<br />

si apra una stagione<br />

piuttosto problematica<br />

per il mantenimento dei<br />

livelli occupazionali. La<br />

speranza di tutti è che il<br />

governo emani disposizioni<br />

che prolunghino,<br />

per quanto possibile, la<br />

possibilità di ricorrere<br />

agli ammortizzatori sociali.<br />

Clementino Gabbi<br />

Testo Unico<br />

Il contributo di Confartigianato<br />

E’<br />

da poco entrato in vigore il D.Lgs.106/09<br />

che porta modifiche e integrazioni al «testo<br />

unico sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro»<br />

grazie anche all’impegno di Confartigianato che in<br />

questi mesi aveva posto l’attenzione dei referenti<br />

del ministero su errori formali o complicazioni burocratiche.<br />

Le novità maggiori riguardano la riscrittura<br />

dell’articolo 14, che regola la sospensione dell’attività<br />

imprenditoriale, diretta a garantire il rispetto<br />

della regolarità delle condizioni di tutela sul lavoro.<br />

In particolare viene specificato il concetto di reiterazione<br />

che può comportare la sospensione dell’attività<br />

imprenditoriale. Vi è inoltre la modifica della disciplina<br />

relativa all’appalto, per cui si prevede che il<br />

DUVRI (documento di valutazione dei rischi) debba<br />

essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori.<br />

Inoltre si specifica che non è necessario elaborare<br />

il DUVRI nei seguenti casi: servizi di natura intellettuale,<br />

alle mere forniture di materiali o attrezzature,<br />

nonché ai lavori o servizi la cui durata non<br />

sia superiore ai due giorni, sempre che essi non<br />

comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti<br />

cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla<br />

presenza dei rischi particolari. E, per quanto riguarda<br />

la data certa da apporre sul documento, viene<br />

precisato che è sufficiente la sottoscrizione del documento<br />

da parte del datore di lavoro, del responsabile<br />

del servizio di prevenzione e di protezione, del<br />

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del<br />

medico competente. Viene specificato nuovamente<br />

che le imprese di nuova costituzione sono tenute ad<br />

effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo<br />

documento entro novanta giorni dalla data di inizio<br />

della propria attività. Altre importanti modifiche<br />

sono state apportate nel caso dei volontari ai quali -<br />

a parte eccezioni- si dovranno applicare le disposizioni<br />

previste per i lavoratori autonomi. Inoltre non è<br />

entrata in vigore la contestata «norma salva manager».<br />

Altre modifiche riguardano l’articolo 21 che applica<br />

le semplificazioni anche ai coltivatori diretti, ai<br />

soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,<br />

agli artigiani e ai piccoli commercianti. Unicamente<br />

per il settore edile è stato introdotto un meccanismo<br />

a «scalare» in base al quale alle imprese (o<br />

lavoratori autonomi) che compiono violazioni vengono<br />

decurtati punti a partire da una dotazione iniziale.<br />

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria sono<br />

state aggiunte le ipotesi di visita medica preassuntiva<br />

e alla ripresa del lavoro. Vi è inoltre l’obbligo<br />

del datore di lavoro di garantire la presenza di mezzi<br />

di estinzione fissi e, in ultimo, per l’apparato sanzionatorio<br />

(articoli 55 e 56) sono stati rimodulati gli importi<br />

limitando anche l’applicazione della sanzione<br />

penale.<br />

Info: Stefano Dondi tel. 0521 219275<br />

ottobre <strong>2009</strong> parmartigiana 17

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