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Ottobre 2009 - APLA

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Fiscale<br />

Manovra estiva<br />

Analisi punto per punto<br />

A<br />

decorrere dal 5 Agosto<br />

<strong>2009</strong> è entrata in vigore la<br />

Legge 102/<strong>2009</strong> di conversione del<br />

D.L. 78/<strong>2009</strong> contenente le c.d.<br />

‘manovra d’estate <strong>2009</strong>’ che ha apportato<br />

alcune modifiche alla versione<br />

iniziale del D.L.. Di seguito verranno<br />

brevemente esposte le principali<br />

novità introdotte.<br />

Detassazione degli investimenti<br />

in macchinari<br />

Il beneficio fiscale è costituito da<br />

una riduzione del reddito imponibile<br />

pari alla metà del costo sostenuto<br />

per l’acquisizione di beni strumentali<br />

nuovi (macchinari e apparecchiature)<br />

effettuati nel periodo dal 1 luglio<br />

<strong>2009</strong> al 30 giugno 2010. I beni oggetto<br />

dell’agevolazione sono quelli<br />

compresi nella divisione 28 della tabella<br />

ATECO (a disposizione sul sito<br />

dell’Associazione). La dismissione<br />

dei beni oggetto di agevolazione entro<br />

due periodi d’imposta determina<br />

la revoca dell’agevolazione. Siamo<br />

in attesa e ci auguriamo un intervento<br />

urgente da parte dell’Agenzia Entrate<br />

al fine di ottenere chiarimenti.<br />

Agevolazione per la<br />

capitalizzazione delle società<br />

La disposizione prevede che a fronte<br />

di un aumento di capitale, da effettuarsi<br />

mediante conferimento da<br />

parte dei soci, sia riconosciuto alla<br />

società un rendimento teorico pari al<br />

3% annuo, da escludersi da tassazione<br />

per il periodo d’imposta in cui<br />

si perfeziona l’aumento e per i quattro<br />

periodi successivi. Non sono pertanto<br />

comprese nell’agevolazione le<br />

Sara Soliani<br />

imprese individuali. L’aumento di capitale<br />

non potrà superare il tetto di<br />

500.000 euro. L’operazione di aumento<br />

di capitale dovrà essere eseguito<br />

entro il 5 febbraio 2010.<br />

Compensazioni dei crediti fiscali<br />

La disposizione introduce il principio<br />

secondo cui è data la possibilità di<br />

compensare il credito IVA, se di importo<br />

superiore a 10.000 euro annui,<br />

solo a decorrere dal giorno 16<br />

del mese successivo a quello di presentazione<br />

della dichiarazione. Inoltre<br />

i contribuenti che intendono utilizzare<br />

in compensazione crediti IVA<br />

per importi superiori i 15.000 euro<br />

annui avranno l’obbligo di richiedere<br />

il visto di conformità ai soggetti abilitati.<br />

La nuova disposizione va ad integrare<br />

la normativa di contrasto agli<br />

abusi nell’utilizzo della compensazione.<br />

A seguito di una azione sindacale<br />

da parte di Confartigianato, le<br />

nuove regole sulle compensazioni<br />

avranno effetto dal 1 gennaio 2010.<br />

Rimpatrio di attività finanziarie<br />

e patrimoniali estere<br />

La disposizione ripropone lo «scudo<br />

fiscale» al fine di favorire il rimpatrio<br />

e la regolarizzazione delle attività finanziarie<br />

e patrimoniali detenute<br />

all’estero alla data del 31 dicembre<br />

2008 mediante il pagamento di<br />

un’imposta straordinaria.<br />

Credito d’imposta per le imprese<br />

dell’autotrasporto<br />

È riproposto il credito d’imposta a favore<br />

degli autotrasportatori, corrispondente<br />

a quota parte delle tasse<br />

automobilistiche pagate nel <strong>2009</strong>,<br />

per ciascun veicolo: il 38,5% dell’importo<br />

pagato, per i veicoli di massa<br />

massima complessiva compresa tra<br />

7,5 t e 11,5 t e il 77% dell’importo<br />

pagato, per i veicoli di massa complessiva<br />

superiore a 11,5 t. La fruizione<br />

del credito è subordinata alla<br />

presentazione di una specifica «autocertificazione».<br />

Rimborso Irap<br />

Il decreto anticrisi ha concesso la possibilità di dedurre dal reddito un importo<br />

pari al 10% dell’IRAP, a partire dall’esercizio 2008, abbattendo quindi la base imponibile<br />

IRES/IRPEF. Il legislatore ha inoltre introdotto la possibilità di chiedere il<br />

rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate negli esercizi precedenti a<br />

causa della totale indeducibilità dell’IRAP, previa presentazione di un’apposita<br />

istanza. L’invio era stato fissato a partire dalle ore 12 del 14 settembre <strong>2009</strong> e<br />

le modalità di rimborso avrebbero seguito l’ordine di presentazione delle domande<br />

nel rispetto dei limiti di spesa fissati: in 100 milioni di euro per il <strong>2009</strong>, in<br />

500 milioni di euro per il 2010, in 400 milioni di euro per il 2011. L’Agenzia delle<br />

Entrate, il 2 settembre, in seguito al pressing esercitato da Confartigianato, insieme<br />

alle altre organizzazioni di categoria, ha comunicato la proroga della scadenza.<br />

Sono inoltre state richieste soluzioni più idonee a garantire il diritto al<br />

rimborso a tutti gli aventi diritto quale il rimborso d’imposta in modo proporzionale,<br />

sulla base dello stanziamento predisposto, a tutti i contribuenti che presenteranno<br />

correttamente l’istanza in modo tale che possa così essere garantito, anche<br />

se pro quota, il rimborso a tutti.<br />

Alla data di redazione dell’articolo la data della scadenza non è nota.<br />

Info: tel. 0521 219229<br />

18 parmartigiana ottobre <strong>2009</strong>

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