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La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Cuneo Fiscale

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Deduzione spettante per il lavoratore A<br />

45.000 : 20.000 = 30.000 : X<br />

tetto massimo di deducibilità<br />

(20.000 x 30.000) = 13.333,33<br />

45.000<br />

Deduzione spettante per il lavoratore B<br />

45.000 : 35.000 = 30.000 : X<br />

tetto massimo di deducibilità<br />

(35.000 x 30.000) = 23.333,33<br />

45.000<br />

Alternatività <strong>delle</strong> disposizioni<br />

Il citato co.4-septies, inoltre, dispone che l’applicazione nuove deduzioni (base, maggiorata e dei contributi)<br />

“è alternativa alla fruizione <strong>delle</strong> disposizioni” di cui ai co.1, lett.a), n.5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-<br />

sexies” (deducibilità <strong>delle</strong> spese relative ad apprendisti, disabili, personale assunto con CFL, deduzione<br />

annua di € 2.000 per l’assunzione di lavoratori da parte di aziende con componenti positivi non superiori a<br />

€ 400.000, deduzione del costo del personale per un importo annuale non superiore a € 20.000 per ciascun<br />

dipendente assunto, deduzione per il costo di lavoratori svantaggiati).<br />

Al contribuente, tuttavia, viene lasciata la possibilità di scegliere, con riferimento a ciascun<br />

dipendente, se beneficiare <strong>delle</strong> nuove deduzioni per la riduzione del cuneo fiscale ovvero fruire di<br />

quelle di cui ai co.1, lett.a), n.5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies, dell’art.11, del decreto Irap.<br />

<strong>La</strong> norma, inoltre, consente di cumulare le nuove agevolazioni con quelle che consentono la deduzione dei<br />

contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni <strong>sul</strong> lavoro, di cui all’art.11, co.1, n.1), del<br />

D.Lgs. n.446/97.<br />

In sostanza, quindi, è vietato il cumulo <strong>sul</strong>lo stesso dipendente <strong>delle</strong> deduzioni recentemente introdotte con<br />

quelle già previste dalla disciplina dell’Irap (con la sola eccezione di quella relativa ai contributi per le<br />

assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni <strong>sul</strong> lavoro), senza per questo impedire scelte differenziate per<br />

ciascuno dei dipendenti.<br />

A titolo di esempio si riporta il caso di un soggetto che ha optato, con riferimento ad uno specifico<br />

dipendente impiegato in Basilicata, per la deduzione maggiorata pari a € 10.000.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Deduzione teorica Costo complessivo del lavoro Deduzione fruibile<br />

10.000 1 11.000 9.000<br />

2.000 2 2.000<br />

500 3 0<br />

12.500 11.000<br />

deduzione maggiorata<br />

deduzione dei contributi di assistenza e previdenza<br />

deduzione contributi assicurazioni obbligatorie infortuni <strong>sul</strong> lavoro<br />

Nel caso sopra esposto, il costo del lavoro complessivamente sostenuto (€ 11.000) è inferiore al totale della<br />

deduzione teorica, per cui il contribuente dovrà ridurre l’importo massimo di deduzioni fruibili per la parte<br />

che non trova capienza nel costo del lavoro (nell’esempio la differenza tra 12.500 e 11.000 euro).<br />

In questo esempio si è deciso di ridurre la deduzione maggiorata (da € 10.000 a € 9.000) e quella dei<br />

contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni <strong>sul</strong> lavoro.<br />

Applicabilità dell’agevolazione agli oneri contributivi<br />

Come già anticipato dalla <strong>circolare</strong> n.44, con riferimento alla deduzione dei contributi, la relazione di<br />

accompagnamento alla Legge Finanziaria dispone che: “in questo caso si farà riferimento agli importi di<br />

detti oneri relativi ai singoli mesi retributivi”.<br />

In relazione agli oneri sociali relativi alla tredicesima mensilità, stabilita a livello di contrattazione e<br />

generalmente corrisposta nel mese di dicembre, tenuto conto che gli stessi maturano nel corso dell’anno,<br />

l’importo ammesso in deduzione dovrà essere calcolato pro-quota con riferimento a ciascuna mensilità.<br />

Relativamente al periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007, occorrerà tenere altresì conto dei limiti<br />

stabiliti dal co.267 della Legge Finanziaria (riduzione al 50% nel periodo febbraio-giugno).<br />

Circolare n. 45/2007, pag. 14

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