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La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Cuneo Fiscale

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Gli interpelli<br />

<strong>La</strong> stessa sentenza oggi in commento offre lo<br />

spunto per un accenno alla valenza ed alla validità<br />

di pronuncia da parte dell’Amministrazione<br />

Finanziaria non qualificabili come circolari in<br />

senso generale, ma più specificamente adottate<br />

dall’Amministrazione a seguito di un atto di<br />

impulso proveniente dal contribuente nell’ambito<br />

dei cosiddetti procedimenti di “interpello”.<br />

In sintesi, sostiene la Suprema Corte che la valenza<br />

limitata <strong>delle</strong> circolari sarebbe avvalorata proprio<br />

avuto riguardo all’esame del c.d. interpello previsto e<br />

disciplinato dall’art.11 dello Statuto del contribuente,<br />

per cui anche un’eventuale pronuncia negativa da<br />

parte dell’Amministrazione stessa, non avrebbe<br />

valenza vincolante per l’istante, il quale ben<br />

potrebbe determinare il proprio operato in modo<br />

difforme e, legittimamente, contestare l’azione<br />

accertatrice che ne scaturisse, sostenendo le ragioni<br />

di legittimità del comportamento adottato.<br />

Al riguardo, nello specifico si conviene con le ri<strong>sul</strong>tanze<br />

del ragionamento seguito dai giudici della Corte, seppur<br />

ritenendo di dover effettuare dei distinguo.<br />

Se invero, a livello generale, quanto affermato dalla<br />

Amministrazione nelle proprie circolari riferite alla<br />

generalità dei contribuenti, assume la valenza e<br />

l’efficacia sopra riportata, altrettanto non può dirsi di<br />

tali criteri di tipo generalistico, in riferimento alle<br />

procedure di interpello disciplinate dalle diversi fonti<br />

legislative, le quali appunto perché lex specialis<br />

rispetto ad un criterio più generale, ri<strong>sul</strong>tano<br />

disciplinate dalle singole normative sottese.<br />

Come noto, le procedure di interpello nel nostro<br />

ordinamento, sono di 4 tipi:<br />

INTERPELLO c.d. ANTIELUSIVO<br />

(L. n.413/91)<br />

INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI<br />

NORME ANTIELUSIVE<br />

(art.8, DPR n.600/73)<br />

INTERPELLO ORDINARIO<br />

(L. n.212/00)<br />

INTERPELLO SPECIFICO PER IMPRESE CHE<br />

OPERANO IN AMBITO INTERNAZIONALE<br />

(art.8, D.L. n.269/03)<br />

Non essendo questa la sede per una disamina<br />

approfondita di tutte e quattro le procedure, avuto<br />

riguardo ai diversi presupposti di tipo oggettivo,<br />

soggettivo e procedurale, in ogni caso un cenno<br />

quanto al carattere vincolante o meno degli esiti,<br />

avuto riguardo appunto al principio generale oggi<br />

enunciato, si ritiene opportuno.<br />

INTERPELLO c.d. ANTIELUSIVO<br />

Quanto all’interpello preventivo elusivo che si<br />

ricorda, applicabile in riferimento ad eventuale<br />

ipotesi di interposizione fittizia di persone, operazioni<br />

potenzialmente elusive ed altre fattispecie specifiche<br />

del Testo Unico art.108 ed art.110, il parere reso dal<br />

Comitato all’esito finale del procedimento, ha efficacia<br />

esclusivamente nell’ambito del rapporto tributario che<br />

si instaura tra il contribuente istante e l’A.F..<br />

Nel caso in cui il contribuente si conformi a tale<br />

parere, tale parere ha efficacia vincolante per il caso<br />

singolo e non quindi per casi analoghi presentati da<br />

altri soggetti, con la conseguenza che tale parere<br />

potrà essere opposto in sede di attività di<br />

accertamento ai competenti organi unicamente da<br />

parte del soggetto istante e non da altri.<br />

Analoga efficacia, ad un parere espresso positivo,<br />

deve attribuirsi al c.d. silenzio-assenso decorsi i<br />

termini previsti dalle disposizioni di legge (art.21,<br />

co.10, L. n.413/91).<br />

All’opposto, in caso di comportamento posto in<br />

essere dal contribuente, che non si conformi a tale<br />

parere, non solo per tal fatto l’azione di<br />

accertamento ri<strong>sul</strong>ta fondata, ben potendo, in sede di<br />

contenzioso, il contribuente comprovare la<br />

legittimità del proprio operato.<br />

In sintesi quindi l’efficacia vincolante di tale<br />

parere sussiste nell’ipotesi di conformità del<br />

comportamento del contribuente rispetto al<br />

parere reso, all’opposto in caso di difformità di<br />

quanto posto in essere, ben potrà il contribuente<br />

difendersi innanzi ai competenti organi tributari.<br />

INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI<br />

NORME ANTIELUSIVE<br />

Quanto all’istanza di interpello per la<br />

disapplicazione di norme antielusive disciplinate<br />

dall’art.37-bis, co.8, anche in tal caso si sottolinea<br />

ed evidenzia la portata singola dell’istanza avanzata,<br />

non potendo l’eventuale principio enunciato in sede<br />

di riscontro, avere una valenza generalizzata, sia nel<br />

senso positivo che negativo per i contribuenti.<br />

In ogni caso, la risposta analogamente a quanto<br />

sopra non è vincolante per il contribuente, al<br />

contrario essendo la risposta positiva unicamente<br />

vincolante, entro certi limiti, per<br />

l’Amministrazione Finanziaria. Anche in tal caso<br />

valgono le ipotesi del c.d. silenzio assenso.<br />

<strong>La</strong> fattispecie in questione inoltre si<br />

contraddistingue per una possibile rettifica da parte<br />

dell’Ufficio che assume valenza unicamente per i<br />

comportamenti futuri, trovando quanto al<br />

comportamento posto in essere dal contribuente,<br />

“riparo” nella pronuncia già intervenuta.<br />

Circolare n. 45/2007, pag. 20

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