31.10.2014 Views

La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Cuneo Fiscale

La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Cuneo Fiscale

La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Cuneo Fiscale

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Già da tempo, infatti, la giurisprudenza della<br />

Suprema Corte (Sentenza n.14619 del 10.11.2000)<br />

ribadiva che, di fronte alle norme tributarie,<br />

l’Amministrazione ed il contribuente si trovano su<br />

di un piano di parità, per cui la cosiddetta<br />

interpretazione ministeriale, contenuta in circolari o<br />

risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i<br />

giudici e non costituisce neppure fonte di diritto.<br />

In tal senso quindi le circolari non possono essere<br />

considerate alla stregua di norme regolamentari<br />

né possono contenere disposizioni derogative di<br />

norme di legge.<br />

È quindi pacifico, ed ormai assodato, come nei<br />

confronti di soggetti terzi ed estranei alla pubblica<br />

amministrazione, e nella fattispecie che interessa il<br />

rapporto tributario, quindi il contribuente, latu senso<br />

indicato, nonché i giudici tributari, le medesime, pur<br />

potendo rappresentare un’opinione di diritto<br />

caratterizzata da una certa “robustezza”, non<br />

possono in alcun modo rappresentare un parametro<br />

di riferimento, al quale il contribuente o il giudice<br />

debbano rapportarsi per valutare l’interpretazione di<br />

una disposizione legislativa.<br />

A titolo esemplificativo, si appalesa per<br />

evidente illegittimità, con conseguente<br />

censura per violazione di legge, un’eventuale<br />

procedura di accertamento, che si fonda <strong>sul</strong>la<br />

difformità del comportamento posto in essere<br />

dal contribuente rispetto al dettato od ai<br />

contenuti di una <strong>circolare</strong>, a prescindere da<br />

una disamina del precetto legislativo di cui tale<br />

<strong>circolare</strong> rappresenterebbe una mera<br />

interpretazione.<br />

Per utilizzare pertanto un linguaggio degli addetti al<br />

lavoro, le circolari dell’Agenzia <strong>delle</strong> <strong>Entrate</strong><br />

rappresentano quella che comunemente viene<br />

definita “prassi” ovvero “dottrina”, che, si<br />

ribadisce seppur autorevole stante la<br />

provenienza <strong>delle</strong> pronunce stesse, non può<br />

assurgere a ruoli diversi.<br />

Se l’inefficacia di normativa esterna non è mai, con<br />

qualche eccezione, stata messa in dubbio dalla<br />

giurisprudenza più autorevole, non altrettanto può<br />

dirsi per quanto concerne l’efficacia vincolante,<br />

cosiddetta interna, <strong>delle</strong> stesse nei confronti degli<br />

Uffici destinatari.<br />

Se invero, mai è stata riconosciuta alle circolari la<br />

potestà derogatoria rispetto a prescrizioni di legge<br />

ovvero carattere vincolante nei confronti dei giudici<br />

tributari e dei contribuenti, la Suprema Corte di<br />

Cassazione, Cass. civ., sez. I 25-03-1983, n.2092,<br />

ha reiteratamente affermato che<br />

“….Le circolari amministrative - contenendo<br />

istruzioni, ordini di servizio, direttive impartite<br />

dalle autorità amministrative centrali o<br />

gerarchicamente superiori agli enti o organi<br />

periferici o subordinati, con la funzione di<br />

indirizzare in modo uniforme l'attività di tali<br />

enti o organi inferiori - sono atti meramente<br />

interni della pubblica amministrazione, che<br />

esauriscono la loro portata ed efficacia<br />

giuridica nei rapporti tra i suddetti organismi ed<br />

i loro funzionari e non possono, quindi, spiegare<br />

alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti<br />

estranei all'amministrazione, né acquistare<br />

efficacia vincolante per quest'ultima, neppure<br />

come mezzo di interpretazione di norme<br />

giuridiche, non costituendo pertanto fonte di<br />

diritti a favore di terzi, né di obblighi a carico<br />

dell'amministrazione; ciò, specialmente in una<br />

materia, come quella tributaria, regolata<br />

soltanto dalla legge, con esclusione di<br />

qualunque potere o facoltà discrezionale<br />

dell'Amministrazione Finanziaria….”.<br />

In sintesi pertanto, caratterizzandosi il rapporto<br />

tributario per una riserva di legge, a nulla<br />

valgono eventuali prescrizioni derogatorie od<br />

interpretative <strong>delle</strong> circolari, essendo, si<br />

ribadisce, l’unica fonte meritevole di<br />

interpretazione di potestà normativa quella<br />

legislativa; all’opposto peraltro atteso il<br />

sopramenzionato orientamento, l’Agenzia <strong>delle</strong><br />

<strong>Entrate</strong> usualmente periferiche rispetto a pronunce<br />

di provenienza centralizzata, nell’ambito di un<br />

rapporto gerarchico amministrativo in essere,<br />

dovrebbero conformare il proprio operato <strong>sul</strong>la<br />

scorta di, appunto, interpretazioni ritraibili da<br />

circolari, anche se, per ipotesi, disallineate od in<br />

contrapposizione al dettato legislativo stesso.<br />

Tale orientamento e ratio, che sostanzialmente<br />

attribuisce alle circolari una valenza endogena al<br />

rapporto tributario e limitata appunto alla gerarchia<br />

in essere tra agenzie centrali ed agenzia periferiche,<br />

ha spesso connotato anche i rapporti con il<br />

contribuente, attesa la circostanza che l’Ufficio ben<br />

difficilmente, disattende direttive, indicazioni o<br />

quant’altro rinvenibile dal proprio superiore<br />

gerarchico.<br />

A ciò si aggiunga, pur restando il contribuente<br />

estraneo a tali profili, la sussistenza di possibili<br />

problematiche in termini di responsabilità<br />

amministrativa ovvero innanzi agli organismi<br />

preposti, uno fra tutti Corte dei Conti, di eventuali<br />

funzionari che determinassero il loro<br />

comportamento disallineandosi rispetto a direttive o<br />

Circolare n. 45/2007, pag. 18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!