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La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Cuneo Fiscale

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a seguito della notifica di un atto, la normativa<br />

preveda a seconda della disciplina impositiva di<br />

riferimento l’iscrizione provvisoria di somme a<br />

ruolo (metà dell’imposta, in talune altre il 100%<br />

della maggiore imposta, omissione di pagamento<br />

dell’imposta principale quanto all’imposta di<br />

registro), il tutto a mezzo di cartelle di pagamento,<br />

aventi un’efficacia ed un “impatto” notevole in<br />

termini negativi per il contribuente stesso.<br />

A ciò si aggiunga l’esito, per definizione aleatorio,<br />

di un contenzioso ed i costi dello stesso.<br />

Il tutto per pervenire alla conclusione che,<br />

rappresentando sostanzialmente le circolari la<br />

direzione in cui gli Uffici si muovono per ottimizzare<br />

la propria attività di accertamento, i contenuti <strong>delle</strong><br />

stesse debbono essere assolutamente tenuti in<br />

considerazione da parte del contribuente stesso.<br />

Per tutti valga un esempio…<br />

Seppur non vincolante in caso di esito negativo anche in sede di attivazione di una procedura di interpello<br />

di cui allo statuto del contribuente (L. n.212/00) da parte del contribuente stesso, un esame della<br />

fattispecie da sottoporsi all’attenzione dell’organo amministrativo, avuto riguardo alle circolari dallo<br />

stesso emanate, ri<strong>sul</strong>ta indispensabile.<br />

Invero, laddove il contribuente, effettuata la disamina della fattispecie, ravvisi una non coincidenza tra<br />

quanto oggetto di precetto legislativo e quanto indicato nelle circolari, pur consapevole della non<br />

vincolanza di un’eventuale pronuncia dell’Amministrazione Finanziaria, non sarebbe opportuno<br />

l’attivazione di una procedura di interpello della quale, in anticipo, si conoscerebbe l’esito negativo.<br />

Ciò in quanto pur essendo, in astratto, ammessa l’impugnativa dell’eventuale avviso di accertamento che<br />

scaturirebbe a seguito del comportamento non conforme posto in essere dal contribuente, tale<br />

procedimento avrebbe maggiori ragioni di esito positivo in sede di impugnativa diretta dell’avviso di<br />

accertamento, piuttosto che all’esito, negativo, di una procedura di interpello stante la piena<br />

consapevolezza in capo al contribuente della “ritenuta” illegittimità del proprio operato.<br />

Pur quindi consapevole della rilevanza della pronuncia in questione, la medesima assume una valenza<br />

limitata, confermandosi nella sostanza la non vincolanza <strong>delle</strong> circolari stesse nei confronti del<br />

contribuente e dell’Ufficio (circostanza questa ormai nota) all’opposto non potendosi affermare,<br />

nonostante la decisa presa di posizione da parte della Suprema Corte, che gli Uffici modificheranno<br />

il proprio operato disinteressandosi da questioni di responsabilità nell’ambito del rapporto<br />

gerarchico interno, e soprattutto da eventuali profili di addebiti di responsabilità nei confronti di<br />

organismi quali la Corte dei Conti, sempre attenti a tali comportamenti.<br />

Circolare n. 45/2007, pag. 22

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