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La circolare dell'Agenzia delle Entrate sul Cuneo Fiscale

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Sul punto, tuttavia, si rileva che, mentre la prima (€ 5.000) è un’agevolazione avente carattere generale e<br />

fruibile dalla generalità di contribuenti, la seconda (€ 10.000), invece, è soggetta, come si vedrà in seguito,<br />

alle nuove regole in materia di aiuti “de minimis” recentemente emanate dalla Commissione europea.<br />

Compatibilità <strong>delle</strong> nuove deduzioni Irap con le nuove regole in materia di aiuti de minimis<br />

Gli aiuti considerati “de minimis” sono stati introdotti con gli artt.87 e 88 del Trattato istitutivo agli aiuti di<br />

importanza minore e disciplinati dal regolamento (CE) n.69/01 della Commissione del 12 gennaio 2001.<br />

<strong>La</strong> L. n.296/06, con l’art.1, co.268 ha inserito nel corpo normativo dell’art.11, co.1, la nuova lett.a), n.3), che<br />

attribuisce una “deduzione maggiorata (fino a 10.000 euro annui per ogni lavoratore con contratto a tempo<br />

indeterminato impiegato in Regioni del centro sud) classificabile come aiuto “de minimis”.<br />

In particolare, l’art.2, par.2 del regolamento (CE) n.1998/06 della Commissione europea del 15 dicembre<br />

2006, ha apportato le seguenti modifiche alle condizioni previste dal sopracitato regolamento (CE) n.69/01:<br />

è stato elevato da € 100.000 a € 200.000 il limite del beneficio percepito a titolo de minimis da una<br />

medesima impresa nell’arco di tre esercizi finanziari;<br />

è stato sostituito il riferimento agli anni solari con quello degli esercizi finanziari, da intendersi come<br />

periodi d’imposta rilevanti in conformità alle disposizioni vigenti in materia fiscale in ciascuno degli Stati<br />

membri interessati.<br />

COME SI EFFETTUA IL CALCOLO DELLA DEDUZIONE<br />

<strong>La</strong> <strong>circolare</strong> in commento, chiarisce che la corretta determinazione della deduzione Irap deve essere<br />

effettuata su “base mobile”.<br />

Ad esempio, qualora il contribuente abbia già beneficiato di aiuti a titolo di de minimis, per poter determinare<br />

l’ammontare del bonus residuo ancora utilizzabile dovrà:<br />

• prendere come parametri di riferimento i limiti fissati dal nuovo regolamento CE n.1998/06 (euro<br />

200.000);<br />

• stabilire quanto già fruito nell’arco dei due esercizi antecedenti il periodo d’imposta considerato;<br />

• applicare i massimali previsti dal citato Regolamento indipendentemente dalla forma dell’aiuto de<br />

minimis, dall’obiettivo perseguito o dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato<br />

interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.<br />

Nel caso in cui il soggetto abbia usufruito negli anni 2005 e 2006 rispettivamente di € 30.000 e € 70.000, nel<br />

2007 potrà beneficiare al massimo di € 100.000.<br />

Periodo di imposta<br />

Agevolazione goduta<br />

01/02/2005 - 31/01/2006 30.000<br />

01/02/2006 - 31/01/2007 70.000<br />

Bonus residuo<br />

01/02/2007 - 31/01/2008<br />

Limite del beneficio<br />

beneficiabile in 3 anni<br />

100.000 200.000<br />

<strong>La</strong> deduzione maggiorata di € 10.000, inoltre, è alternativa alla deduzione base di € 5.000, per cui<br />

un’impresa può decidere di non operare una scelta univoca per tutti i dipendenti ma di applicare ad alcuni la<br />

deduzione “maggiorata” e ad altri quella “base”.<br />

Sul tema si propone di seguito un esempio per meglio specificare il concetto sopra esposto.<br />

SOCIETÀ A<br />

3<br />

DIPENDENTI<br />

Impiegati in <strong>La</strong>zio<br />

7<br />

DIPENDENTI<br />

Impiegati in Basilicata<br />

Circolare n. 45/2007, pag. 9

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