30.12.2014 Views

REGOLAMENTO TIROCINI POST ... - Psicologia

REGOLAMENTO TIROCINI POST ... - Psicologia

REGOLAMENTO TIROCINI POST ... - Psicologia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4) In caso di maternità o gravi e documentati motivi, il Consiglio di Corso di studio<br />

valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio,<br />

mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate<br />

in forma scritta all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente di Dipartimento e<br />

corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.<br />

5) Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’ente ospitante a seguito<br />

di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’ente dovrà darne<br />

tempestiva comunicazione all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente di<br />

Dipartimento che provvederà – di concerto con l’Ordine degli Psicologi – a valutare<br />

l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.<br />

Sedi di tirocinio<br />

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell’operatività professionale<br />

dello psicologo, deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata attività<br />

professionale.<br />

Il tirocinio in ambiti universitari di norma può avere durata massima pari ad un semestre,<br />

salvo progetti di particolare interesse, in virtù della natura professionalizzante del percorso<br />

complessivo, che devono essere preventivamente autorizzati di concerto tra Consiglio di<br />

Corso di Studio ed Ordine.<br />

L’estensione ad un anno del tirocinio svolto in ambiti universitari non potrà in ogni caso<br />

essere accordata qualora la richiesta:<br />

- non sia corredata anche del progetto relativo al primo semestre di tirocinio;<br />

- non pervenga agli Enti competenti prima di 4 mesi dalla scadenza del primo semestre<br />

di tirocinio.<br />

Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della predetta estensione, almeno uno dei due<br />

semestri dovrà contemplare attività professionalizzanti differenti dall’attività di ricerca che<br />

consentano lo sviluppo di ulteriori e differenti competenze professionali.<br />

Le strutture, per essere riconosciute come sedi di tirocinio, devono possedere i requisiti di cui<br />

al successivo art. 3 e devono ottenere il riconoscimento unanime dell’Ordine e della del<br />

Consiglio di Corso di Studio, secondo i criteri e le modalità indicati nel medesimo articolo.<br />

Inizio dell’attività di tirocinio<br />

E’ preferibile che il tirocinio venga effettuato al termine degli studi, tuttavia è reso possibile<br />

l’avvio delle attività a condizione che lo studente abbia già superato tutti gli esami esclusa la<br />

prova finale.<br />

Per favorire la partecipazione degli studenti/tirocinanti agli Esami di Stato, si suggerisce di<br />

iniziare i tirocini in due soli periodi dell’anno ovvero a marzo e a settembre.<br />

Per i laureati del Vecchio Ordinamento il tirocinio ha inizio il 15 marzo e il 15 settembre di<br />

ogni anno.<br />

Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio<br />

Gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di<br />

collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale<br />

aggiuntiva.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!