30.12.2014 Views

REGOLAMENTO TIROCINI POST ... - Psicologia

REGOLAMENTO TIROCINI POST ... - Psicologia

REGOLAMENTO TIROCINI POST ... - Psicologia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4) In caso di maternità o gravi e documentati motivi, il Consiglio di Corso di studio<br />

valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio,<br />

mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate<br />

in forma scritta all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente di Dipartimento e<br />

corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.<br />

5) Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’ente ospitante a seguito<br />

di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’ente dovrà darne<br />

tempestiva comunicazione all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente di<br />

Dipartimento che provvederà – di concerto con l’Ordine degli Psicologi – a valutare<br />

l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.<br />

Sedi di tirocinio<br />

Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell’operatività professionale<br />

dello psicologo, deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata attività<br />

professionale.<br />

Il tirocinio in ambiti universitari di norma può avere durata massima pari ad un semestre,<br />

salvo progetti di particolare interesse, in virtù della natura professionalizzante del percorso<br />

complessivo, che devono essere preventivamente autorizzati di concerto tra Consiglio di<br />

Corso di Studio ed Ordine.<br />

L’estensione ad un anno del tirocinio svolto in ambiti universitari non potrà in ogni caso<br />

essere accordata qualora la richiesta:<br />

- non sia corredata anche del progetto relativo al primo semestre di tirocinio;<br />

- non pervenga agli Enti competenti prima di 4 mesi dalla scadenza del primo semestre<br />

di tirocinio.<br />

Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della predetta estensione, almeno uno dei due<br />

semestri dovrà contemplare attività professionalizzanti differenti dall’attività di ricerca che<br />

consentano lo sviluppo di ulteriori e differenti competenze professionali.<br />

Le strutture, per essere riconosciute come sedi di tirocinio, devono possedere i requisiti di cui<br />

al successivo art. 3 e devono ottenere il riconoscimento unanime dell’Ordine e della del<br />

Consiglio di Corso di Studio, secondo i criteri e le modalità indicati nel medesimo articolo.<br />

Inizio dell’attività di tirocinio<br />

E’ preferibile che il tirocinio venga effettuato al termine degli studi, tuttavia è reso possibile<br />

l’avvio delle attività a condizione che lo studente abbia già superato tutti gli esami esclusa la<br />

prova finale.<br />

Per favorire la partecipazione degli studenti/tirocinanti agli Esami di Stato, si suggerisce di<br />

iniziare i tirocini in due soli periodi dell’anno ovvero a marzo e a settembre.<br />

Per i laureati del Vecchio Ordinamento il tirocinio ha inizio il 15 marzo e il 15 settembre di<br />

ogni anno.<br />

Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio<br />

Gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di<br />

collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale<br />

aggiuntiva.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!