REGOLAMENTO TIROCINI POST ... - Psicologia
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4) In caso di maternità o gravi e documentati motivi, il Consiglio di Corso di studio<br />
valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio,<br />
mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate<br />
in forma scritta all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente di Dipartimento e<br />
corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.<br />
5) Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dall’ente ospitante a seguito<br />
di giustificati e gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, l’ente dovrà darne<br />
tempestiva comunicazione all’Ufficio Tirocini o all’ufficio competente di<br />
Dipartimento che provvederà – di concerto con l’Ordine degli Psicologi – a valutare<br />
l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.<br />
Sedi di tirocinio<br />
Il tirocinio, essendo un elemento fondante per il raggiungimento dell’operatività professionale<br />
dello psicologo, deve essere svolto in strutture in cui viene effettivamente esercitata attività<br />
professionale.<br />
Il tirocinio in ambiti universitari di norma può avere durata massima pari ad un semestre,<br />
salvo progetti di particolare interesse, in virtù della natura professionalizzante del percorso<br />
complessivo, che devono essere preventivamente autorizzati di concerto tra Consiglio di<br />
Corso di Studio ed Ordine.<br />
L’estensione ad un anno del tirocinio svolto in ambiti universitari non potrà in ogni caso<br />
essere accordata qualora la richiesta:<br />
- non sia corredata anche del progetto relativo al primo semestre di tirocinio;<br />
- non pervenga agli Enti competenti prima di 4 mesi dalla scadenza del primo semestre<br />
di tirocinio.<br />
Resta inteso che, ai fini del riconoscimento della predetta estensione, almeno uno dei due<br />
semestri dovrà contemplare attività professionalizzanti differenti dall’attività di ricerca che<br />
consentano lo sviluppo di ulteriori e differenti competenze professionali.<br />
Le strutture, per essere riconosciute come sedi di tirocinio, devono possedere i requisiti di cui<br />
al successivo art. 3 e devono ottenere il riconoscimento unanime dell’Ordine e della del<br />
Consiglio di Corso di Studio, secondo i criteri e le modalità indicati nel medesimo articolo.<br />
Inizio dell’attività di tirocinio<br />
E’ preferibile che il tirocinio venga effettuato al termine degli studi, tuttavia è reso possibile<br />
l’avvio delle attività a condizione che lo studente abbia già superato tutti gli esami esclusa la<br />
prova finale.<br />
Per favorire la partecipazione degli studenti/tirocinanti agli Esami di Stato, si suggerisce di<br />
iniziare i tirocini in due soli periodi dell’anno ovvero a marzo e a settembre.<br />
Per i laureati del Vecchio Ordinamento il tirocinio ha inizio il 15 marzo e il 15 settembre di<br />
ogni anno.<br />
Contenuti e obiettivi delle attività di tirocinio<br />
Gli Enti non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di<br />
collaboratori e non possono considerare l’attività di tirocinio come risorsa professionale<br />
aggiuntiva.<br />
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