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COMUNE DI SCANDIANO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ...

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ART. 6 - PARAMETRI E<strong>DI</strong>LIZI ( DEFINIZIONE - APPLICAZIONE )<br />

ART. 6.1 - UNITÀ E<strong>DI</strong>LIZIA (UE)<br />

1') Si definisce unità edilizia UE, con la relativa area di pertinenza, l'entità edilizia individuata o<br />

individuabile come edificio autonomo e unitario dal punto di vista tipologico, statico, funzionale ed<br />

architettonico. La definizione non comprende quei manufatti minori che abbiano un mero carattere<br />

accessorio e/o tecnologico di servizio.<br />

ART. 6.2 - AREA <strong>DI</strong> PERTINENZA<br />

1') Si definisce area di pertinenza di un'unità edilizia la superficie fondiaria, catastalmente o<br />

progettualmente individuata, la cui potenzialità edificatoria PE sia almeno pari alla consistenza -<br />

legittimata o legittimabile - dell'unità edilizia stessa, in applicazione dei parametri urbanistici vigenti al<br />

momento della sua individuazione.<br />

ART. 6.3 - AREA CORTILIVA<br />

1') Si definisce area cortiliva di una o più unità edilizie la superficie scoperta, catastalmente o<br />

progettualmente individuata, posta al diretto servizio delle unità edilizie stesse ed a tale scopo attrezzata<br />

per la ricreazione, i movimenti, i depositi, ecc.. Pertanto l'area cortiliva può essere minore o maggiore<br />

dell'area di pertinenza.<br />

2') Per le unità edilizie oggetto di richiesta di concessione edilizia per nuova costruzione o di<br />

demolizione e ricostruzione comprendenti più di otto unità immobiliari residenziali, almeno un quarto<br />

dell'area cortiliva dovrà essere attrezzato per il gioco, la ricreazione e la pratica sociale, fatte salve<br />

diverse determinazioni assunte in sede di approvazione dei CA (Comparti urbanistici di attuazione) con<br />

particolare riferimento ai Piani di Recupero urbanistico-edilizio vigenti o adottati prima dell'adozione del<br />

presente P.R.G..<br />

ART. 6.4 - E<strong>DI</strong>FICIO RESIDENZIALE<br />

1') Si definisce edificio residenziale un'unità edilizia comprendente più unità immobiliari, destinate o<br />

destinabili ad abitazioni private per una quota parte prevalente, cioè superiore alla metà della SU<br />

dell'unità edilizia; mentre la restante parte della SU può essere destinata o destinabile ad usi non<br />

residenziali, purchè compatibili.<br />

ART. 6.5 - E<strong>DI</strong>FICIO UNIFAMILIARE<br />

1') Si definisce edificio unifamiliare, anche ai sensi della delibera Cons. Reg. n° 1706/1978, un'unità<br />

edilizia destinata o destinabile prevalentemente ad abitazione di un solo nucleo familiare; tale unità<br />

edilizia può essere isolata oppure aggregata in una schiera; in quest'ultimo caso presenta almeno un<br />

proprio fronte esterno completo, da terra a cielo.<br />

2') Ai fini della gratuità della concessione edilizia per interventi di recupero e ampliamento fino al<br />

20%, l'edificio unifamiliare deve essere tale sia prima che dopo l'intervento.<br />

3’) Sono comunque fatti salvi i limiti e le condizioni più restrittive stabiliti da specifiche Delibere<br />

consiliari che regolamentano la materia.<br />

ART. 6.6 - UNITÀ IMMOBILIARE (UI)<br />

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