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obiettivo - Anmil

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a cura dell’Ufficio Servizi Istituzionali<br />

Un progetto di legge<br />

per conciliare lavoro e famiglia<br />

<strong>obiettivo</strong><br />

le nostre battaglie<br />

TUTELA<br />

11<br />

È un dato ormai acquisito che nel nostro Paese le<br />

donne incontrano difficoltà ben maggiori degli uomini a<br />

conciliare più attività lavorative, una delle quali, la cura<br />

della “società familiare”, è loro affidata in via spesso<br />

esclusiva, in virtù di una specifica “missione” riconosciuta<br />

anche a livello costituzionale. Questo prima evidenza<br />

si scontra poi con la difficoltà di affermare l’idea che la<br />

famiglia, pur sviluppandosi come “luogo di emozioni ed<br />

affetti”, nel quotidiano è una vera e propria azienda, la<br />

cui conduzione, per gli aspetti gestionali, è affidata alle<br />

donne. È preponderante, cioè, il loro ruolo manageriale,<br />

con una piena responsabilità professionale che può<br />

sommarsi ad un’altra attività esterna.<br />

La donna quindi, nel suo duplice ruolo di lavoratrice<br />

e responsabile della gestione familiare, deve tenere insieme<br />

due lavori veri e propri, entrambi caratterizzati<br />

dalla costrittività organizzativa e dalla responsabilità, di<br />

processo o prodotto, che fanno capo al lavoratore.<br />

L’ANMIL da tempo sta dedicando molta attenzione<br />

alla condizione delle donne, come infortunate ma prima<br />

ancora come lavoratrici, ed è arrivata alla predisposizione<br />

di un progetto di legge che mira ad adeguare nel suo<br />

complesso la tutela per i rischi professionali delle donne<br />

lavoratrici alle specificità di genere, al fine di dare compiuto<br />

riconoscimento al valore sociale ed economico dell’impegno<br />

richiesto loro per la gestione della famiglia e<br />

della casa.<br />

Innanzitutto si ribadisce il diritto assicurativo<br />

della donna infortunata a tutte le cure necessarie,<br />

tenendo presente che esse dovranno essere<br />

fornite nel rispetto della pluralità degli impegni<br />

cui la donna deve assolvere nel lavoro,<br />

dentro e fuori casa.<br />

Si precisa poi che tali cure dovranno essere rispettose<br />

dei bisogni specifici delle donne, tenendo<br />

conto dei diversi riflessi che un infortunio sul lavoro<br />

o una malattia professionale hanno su una<br />

donna piuttosto che su un uomo. Dalla perdita di<br />

un arto, ad esempio, ad una cicatrice, alla riduzione<br />

di funzionalità, che ledono capacità ed abilità,<br />

ma prima ancora dignità personale e sociale, con<br />

specifica attenzione ai punti e alle voci delle Tabelle<br />

da cui risulti allo stato attuale la mancata considerazione<br />

delle specificità delle lesioni femminili,<br />

ovvero una sottostima delle loro conseguenze rispetto<br />

ad analoghe lesioni di apparati maschili.<br />

In linea con questi<br />

principi sta anche<br />

la necessità di dedicare<br />

analisi e approfondimenti<br />

delle conseguenze<br />

che l’infortunio<br />

ha sullo stato<br />

psico–fisico della<br />

persona, per valutare<br />

l’opportunità che<br />

si debbano fornire<br />

prestazioni di assistenza<br />

psicologica,<br />

intesa però in armonia<br />

con il diritto della<br />

donna a tutte le<br />

cure necessarie e utili, non come prestazione “assistenziale”<br />

accessoria, ma come momento di cura di una lesione<br />

effettiva da recuperare.<br />

In considerazione del particolare ruolo della donna<br />

lavoratrice e madre, si prevede poi di introdurre una<br />

particolare integrazione temporanea della rendita per<br />

l’infortunata madre di figli di età inferiore a 3 anni, per<br />

la peculiare condizione di bisogno che può scaturire in<br />

un periodo della vita in cui i figli sono affidati quasi sempre<br />

esclusivamente alle cure materne.<br />

Questi sono solo alcuni degli specifici interventi che<br />

si vorrebbe fossero adottati nell’interesse delle donne infortunate,<br />

uniti ad una modifica della normativa in materia<br />

di assicurazione contro gli infortuni domestici tendente<br />

ad estendere la tutela per questi eventi anche alle donne<br />

già assicurate presso altre forme di tutela sociale.<br />

L’attuale negazione di questa possibilità, infatti, mortifica<br />

il ruolo professionale comunque duplice della donna<br />

“casalinga part time” che, assicurata per l’attività lavorativa<br />

svolta al di fuori del contesto domestico, rimane<br />

priva di tutele per gli infortuni legati alla gestione della<br />

casa e della famiglia.<br />

Della proposta appena descritta l’ANMIL ha già discusso<br />

assieme ai Senatori Oreste Tofani e Ombretta<br />

Colli, rispettivmente Presidente e Vicepresidente della<br />

Commissione di Inchiesta sul fenomeno degli incidenti<br />

sul lavoro del Senato, con i quali a breve avranno luogo<br />

nuovi confronti per definire il testo che verrà in seguito<br />

presentato in Parlamento.

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