obiettivo - Anmil
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a cura dell’Ufficio Servizi Istituzionali<br />
Un progetto di legge<br />
per conciliare lavoro e famiglia<br />
<strong>obiettivo</strong><br />
le nostre battaglie<br />
TUTELA<br />
11<br />
È un dato ormai acquisito che nel nostro Paese le<br />
donne incontrano difficoltà ben maggiori degli uomini a<br />
conciliare più attività lavorative, una delle quali, la cura<br />
della “società familiare”, è loro affidata in via spesso<br />
esclusiva, in virtù di una specifica “missione” riconosciuta<br />
anche a livello costituzionale. Questo prima evidenza<br />
si scontra poi con la difficoltà di affermare l’idea che la<br />
famiglia, pur sviluppandosi come “luogo di emozioni ed<br />
affetti”, nel quotidiano è una vera e propria azienda, la<br />
cui conduzione, per gli aspetti gestionali, è affidata alle<br />
donne. È preponderante, cioè, il loro ruolo manageriale,<br />
con una piena responsabilità professionale che può<br />
sommarsi ad un’altra attività esterna.<br />
La donna quindi, nel suo duplice ruolo di lavoratrice<br />
e responsabile della gestione familiare, deve tenere insieme<br />
due lavori veri e propri, entrambi caratterizzati<br />
dalla costrittività organizzativa e dalla responsabilità, di<br />
processo o prodotto, che fanno capo al lavoratore.<br />
L’ANMIL da tempo sta dedicando molta attenzione<br />
alla condizione delle donne, come infortunate ma prima<br />
ancora come lavoratrici, ed è arrivata alla predisposizione<br />
di un progetto di legge che mira ad adeguare nel suo<br />
complesso la tutela per i rischi professionali delle donne<br />
lavoratrici alle specificità di genere, al fine di dare compiuto<br />
riconoscimento al valore sociale ed economico dell’impegno<br />
richiesto loro per la gestione della famiglia e<br />
della casa.<br />
Innanzitutto si ribadisce il diritto assicurativo<br />
della donna infortunata a tutte le cure necessarie,<br />
tenendo presente che esse dovranno essere<br />
fornite nel rispetto della pluralità degli impegni<br />
cui la donna deve assolvere nel lavoro,<br />
dentro e fuori casa.<br />
Si precisa poi che tali cure dovranno essere rispettose<br />
dei bisogni specifici delle donne, tenendo<br />
conto dei diversi riflessi che un infortunio sul lavoro<br />
o una malattia professionale hanno su una<br />
donna piuttosto che su un uomo. Dalla perdita di<br />
un arto, ad esempio, ad una cicatrice, alla riduzione<br />
di funzionalità, che ledono capacità ed abilità,<br />
ma prima ancora dignità personale e sociale, con<br />
specifica attenzione ai punti e alle voci delle Tabelle<br />
da cui risulti allo stato attuale la mancata considerazione<br />
delle specificità delle lesioni femminili,<br />
ovvero una sottostima delle loro conseguenze rispetto<br />
ad analoghe lesioni di apparati maschili.<br />
In linea con questi<br />
principi sta anche<br />
la necessità di dedicare<br />
analisi e approfondimenti<br />
delle conseguenze<br />
che l’infortunio<br />
ha sullo stato<br />
psico–fisico della<br />
persona, per valutare<br />
l’opportunità che<br />
si debbano fornire<br />
prestazioni di assistenza<br />
psicologica,<br />
intesa però in armonia<br />
con il diritto della<br />
donna a tutte le<br />
cure necessarie e utili, non come prestazione “assistenziale”<br />
accessoria, ma come momento di cura di una lesione<br />
effettiva da recuperare.<br />
In considerazione del particolare ruolo della donna<br />
lavoratrice e madre, si prevede poi di introdurre una<br />
particolare integrazione temporanea della rendita per<br />
l’infortunata madre di figli di età inferiore a 3 anni, per<br />
la peculiare condizione di bisogno che può scaturire in<br />
un periodo della vita in cui i figli sono affidati quasi sempre<br />
esclusivamente alle cure materne.<br />
Questi sono solo alcuni degli specifici interventi che<br />
si vorrebbe fossero adottati nell’interesse delle donne infortunate,<br />
uniti ad una modifica della normativa in materia<br />
di assicurazione contro gli infortuni domestici tendente<br />
ad estendere la tutela per questi eventi anche alle donne<br />
già assicurate presso altre forme di tutela sociale.<br />
L’attuale negazione di questa possibilità, infatti, mortifica<br />
il ruolo professionale comunque duplice della donna<br />
“casalinga part time” che, assicurata per l’attività lavorativa<br />
svolta al di fuori del contesto domestico, rimane<br />
priva di tutele per gli infortuni legati alla gestione della<br />
casa e della famiglia.<br />
Della proposta appena descritta l’ANMIL ha già discusso<br />
assieme ai Senatori Oreste Tofani e Ombretta<br />
Colli, rispettivmente Presidente e Vicepresidente della<br />
Commissione di Inchiesta sul fenomeno degli incidenti<br />
sul lavoro del Senato, con i quali a breve avranno luogo<br />
nuovi confronti per definire il testo che verrà in seguito<br />
presentato in Parlamento.