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<strong>obiettivo</strong> TUTELA<br />
le nostre battaglie<br />
a cura dell’Ufficio Servizi Istituzionali<br />
Danno biologico: con il nuovo disegno di legge<br />
potranno cambiare<br />
le percentuali per gli indennizzi<br />
Il 16 marzo scorso è stato esaminato in Commissione<br />
Lavoro e previdenza sociale del Senato il<br />
Disegno di Legge n. S998 in materia di “indennizzo<br />
del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione<br />
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie<br />
professionali”. In tale occasione il relatore, Sen.<br />
Maurizio Castro (PDL), ha ricordato come l’iter del<br />
disegno di legge si sia interrotto, nella seduta del<br />
18 marzo 2009, per una relazione tecnica del Governo<br />
sulla quantificazione degli oneri aggiuntivi<br />
recati dal provvedimento, di segno negativo.<br />
Tuttavia, Castro ha ritenuto opportuno fornire alcune<br />
precisazioni al fine di promuovere una nuova<br />
valutazione tecnica del provvedimento da parte<br />
dell’Esecutivo.<br />
Prima di analizzare le motivazioni che hanno<br />
spinto il Ministero dell’Economia ad<br />
esprimere parere negativo sul provvedimento<br />
e illustrare i suggerimenti forniti dal relatore,<br />
è necessario ricordare che il DdL S998<br />
è stato presentato, su iniziativa del Sen. Luigi<br />
Lusi (PD), nella seduta del 7 agosto 2008,<br />
per essere poi assegnato alla Commissione<br />
Lavoro e previdenza sociale del Senato con<br />
l’intento di ampliare la platea dei beneficiari<br />
dell’indennizzo in rendita per inabilità permanente,<br />
garantendo loro un sostegno economico<br />
per tutta la vita.<br />
In tale ottica il DdL S998 si propone, da un lato,<br />
di intervenire sul testo dell’art. 13 del D.Lgs. n.<br />
38/2000 per modificare la percentuale di inabilità<br />
per il diritto alla rendita INAIL, e dall’altro, di<br />
fornire al Governo una delega ad emanare uno o<br />
più decreti legislativi per ridefinire la disciplina dell’indennizzo<br />
del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione<br />
contro gli infortuni sul lavoro e le<br />
malattie professionali.<br />
Per quanto attiene il primo <strong>obiettivo</strong>, l’art. 1 del<br />
citato disegno di legge prevede l’abbassamento<br />
del grado di menomazione indennizzabile in rendita,<br />
dall’attuale 16% all’11%, con conseguente<br />
variazione del grado massimo di menomazione indennizzabile<br />
in capitale dall’attuale 15% al 10%.<br />
In base alla normativa vigente, infatti, in caso di<br />
danno biologico definito “menomazione dell’integrità<br />
psico-fisica suscettibile di valutazione economica”,<br />
l’INAIL eroga il relativo indennizzo secondo<br />
i seguenti criteri:<br />
- menomazione fino al 6% = nessun indennizzo;<br />
- menomazione dal 6 al 15% = indennizzo in capitale<br />
una tantum secondo le tabelle di liquidazione<br />
del danno biologico in capitale (di cui al D.M.<br />
12/7/2000);<br />
- menomazione dal 16 al 100% = indennizzo in<br />
rendita comprensivo di due distinte quote, una corrispondente<br />
al danno biologico, calcolato sulla base<br />
delle tabelle di liquidazione del danno biologico<br />
in rendita (di cui al D.M. 12/7/2000), e l’altra<br />
corrispondente al danno patrimoniale subito, calcolata<br />
prendendo come base l’ultima retribuzione<br />
e moltiplicando per il coefficiente corrispondente al<br />
grado di menomazione subito, secondo la tabella<br />
dei coefficienti (D.M. 12/7/2000).<br />
Tale proposta consentirebbe di recuperare le<br />
conseguenze patrimoniali della menomazione anche<br />
per gradi di invalidità inferiori al 16% nonché<br />
di erogare prestazioni economiche per danno permanente<br />
mediante il pagamento di una rendita<br />
mensile, anziché mediante la liquidazione di una<br />
somma in capitale una tantum.<br />
Per quanto attiene il secondo <strong>obiettivo</strong>, con<br />
l’art. 2 del disegno di legge si delega il Governo<br />
ad adottare una serie di decreti legislativi attraverso<br />
cui giungere alla:<br />
1) revisione della tabella delle menomazioni del<br />
D.M. 12/7/2000;<br />
2) revisione della tabella dei coefficienti;<br />
3) previsione di un meccanismo di adeguamento<br />
annuale degli importi della tabella di indennizzo<br />
del danno biologico;<br />
4) modifica della base di calcolo delle quote integrative<br />
spettanti all’infortunato per il coniuge ed i<br />
figli a carico;<br />
5) applicazione del criterio della media giornaliera<br />
del settore industria, ai fini della liquidazione<br />
delle rendite spettanti ai prestatori d’opera che non