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8<br />

<strong>obiettivo</strong> TUTELA<br />

le nostre battaglie<br />

a cura dell’Ufficio Servizi Istituzionali<br />

Danno biologico: con il nuovo disegno di legge<br />

potranno cambiare<br />

le percentuali per gli indennizzi<br />

Il 16 marzo scorso è stato esaminato in Commissione<br />

Lavoro e previdenza sociale del Senato il<br />

Disegno di Legge n. S998 in materia di “indennizzo<br />

del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione<br />

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie<br />

professionali”. In tale occasione il relatore, Sen.<br />

Maurizio Castro (PDL), ha ricordato come l’iter del<br />

disegno di legge si sia interrotto, nella seduta del<br />

18 marzo 2009, per una relazione tecnica del Governo<br />

sulla quantificazione degli oneri aggiuntivi<br />

recati dal provvedimento, di segno negativo.<br />

Tuttavia, Castro ha ritenuto opportuno fornire alcune<br />

precisazioni al fine di promuovere una nuova<br />

valutazione tecnica del provvedimento da parte<br />

dell’Esecutivo.<br />

Prima di analizzare le motivazioni che hanno<br />

spinto il Ministero dell’Economia ad<br />

esprimere parere negativo sul provvedimento<br />

e illustrare i suggerimenti forniti dal relatore,<br />

è necessario ricordare che il DdL S998<br />

è stato presentato, su iniziativa del Sen. Luigi<br />

Lusi (PD), nella seduta del 7 agosto 2008,<br />

per essere poi assegnato alla Commissione<br />

Lavoro e previdenza sociale del Senato con<br />

l’intento di ampliare la platea dei beneficiari<br />

dell’indennizzo in rendita per inabilità permanente,<br />

garantendo loro un sostegno economico<br />

per tutta la vita.<br />

In tale ottica il DdL S998 si propone, da un lato,<br />

di intervenire sul testo dell’art. 13 del D.Lgs. n.<br />

38/2000 per modificare la percentuale di inabilità<br />

per il diritto alla rendita INAIL, e dall’altro, di<br />

fornire al Governo una delega ad emanare uno o<br />

più decreti legislativi per ridefinire la disciplina dell’indennizzo<br />

del danno biologico nell’ambito dell’assicurazione<br />

contro gli infortuni sul lavoro e le<br />

malattie professionali.<br />

Per quanto attiene il primo <strong>obiettivo</strong>, l’art. 1 del<br />

citato disegno di legge prevede l’abbassamento<br />

del grado di menomazione indennizzabile in rendita,<br />

dall’attuale 16% all’11%, con conseguente<br />

variazione del grado massimo di menomazione indennizzabile<br />

in capitale dall’attuale 15% al 10%.<br />

In base alla normativa vigente, infatti, in caso di<br />

danno biologico definito “menomazione dell’integrità<br />

psico-fisica suscettibile di valutazione economica”,<br />

l’INAIL eroga il relativo indennizzo secondo<br />

i seguenti criteri:<br />

- menomazione fino al 6% = nessun indennizzo;<br />

- menomazione dal 6 al 15% = indennizzo in capitale<br />

una tantum secondo le tabelle di liquidazione<br />

del danno biologico in capitale (di cui al D.M.<br />

12/7/2000);<br />

- menomazione dal 16 al 100% = indennizzo in<br />

rendita comprensivo di due distinte quote, una corrispondente<br />

al danno biologico, calcolato sulla base<br />

delle tabelle di liquidazione del danno biologico<br />

in rendita (di cui al D.M. 12/7/2000), e l’altra<br />

corrispondente al danno patrimoniale subito, calcolata<br />

prendendo come base l’ultima retribuzione<br />

e moltiplicando per il coefficiente corrispondente al<br />

grado di menomazione subito, secondo la tabella<br />

dei coefficienti (D.M. 12/7/2000).<br />

Tale proposta consentirebbe di recuperare le<br />

conseguenze patrimoniali della menomazione anche<br />

per gradi di invalidità inferiori al 16% nonché<br />

di erogare prestazioni economiche per danno permanente<br />

mediante il pagamento di una rendita<br />

mensile, anziché mediante la liquidazione di una<br />

somma in capitale una tantum.<br />

Per quanto attiene il secondo <strong>obiettivo</strong>, con<br />

l’art. 2 del disegno di legge si delega il Governo<br />

ad adottare una serie di decreti legislativi attraverso<br />

cui giungere alla:<br />

1) revisione della tabella delle menomazioni del<br />

D.M. 12/7/2000;<br />

2) revisione della tabella dei coefficienti;<br />

3) previsione di un meccanismo di adeguamento<br />

annuale degli importi della tabella di indennizzo<br />

del danno biologico;<br />

4) modifica della base di calcolo delle quote integrative<br />

spettanti all’infortunato per il coniuge ed i<br />

figli a carico;<br />

5) applicazione del criterio della media giornaliera<br />

del settore industria, ai fini della liquidazione<br />

delle rendite spettanti ai prestatori d’opera che non

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