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obiettivo - Anmil

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a cura dell’Ufficio Servizi Istituzionali<br />

<strong>obiettivo</strong> TUTELA<br />

il direttore risponde<br />

51<br />

È sempre bene ricordare che nell’ambito degli infortuni domestici non vale il principio dell’automaticità delle<br />

prestazioni e quindi solo il pagamento del premio dà diritto al relativo risarcimento.<br />

Ricordiamo anche che la rendita non è soggetta a revisioni e che il grado di inabilità minimo per il riconoscimento<br />

è pari al 33%, con il correttivo al 27% per eventi dall’1 gennaio 2007.<br />

Altra particolarità: le rendite sono erogate solo sul minimale dell’industria e le tabelle delle menomazioni di<br />

riferimento rimangono quelle del Testo Unico Infortuni D.p.r 1124/65. Se ci consente una battuta, come si<br />

può ben comprendere, la richiesta di assicurare suo figlio non è la cosa più insolita di questo particolare istituto<br />

risarcitorio.<br />

Grado di invalidità<br />

Vi scrivo questa breve mail per porVi uno spunto di riflessione per quelle che sono le vostre battaglie<br />

per i diritti dei lavoratori infortunati. Dal 1° gennaio del 2007 il grado di inabilità per essere considerato<br />

grande invalido del lavoro e sceso dal 80% al 60%. Questa, per coloro che da quel momento hanno<br />

loro malgrado subito un infortunio, può considerarsi una cosa positiva in quanto possono accedere<br />

ad alcune prestazioni economiche INAIL accessorie. La cosa che non capisco è come mai se una persona<br />

ha subito un infortunio l'anno precedente e magari li è stata riconosciuta una inabilita del 75%<br />

non deve essere considerato grande invalido, visto che la legge e le tabelle prese in considerazione<br />

per la valutazione del danno sono le stesse<br />

Non sarebbe più corretto estendere questa norma anche agli infortuni avvenuti dopo il 25 luglio 2000,<br />

data che rappresenta un effettivo "sparti acque ", tra nuove e vecchie norme in materia di valutazione<br />

del danno subito in conseguenza di un infortunio del lavoro<br />

Perché agli eredi di un infortunato sul lavoro con percentuale di invalidità del 60% (stabilita secondo<br />

il D. Lgs . 38/2000) non verrà corrisposto alcun assegno continuativo mensile, mentre da gennaio 2007<br />

la soglia per accedere a tale prestazione è scesa al 48%, la stessa cosa vale per l'erogazione integrativa<br />

di fine anno.<br />

Non crede che questa cosa possa creare discriminazione tra gli invalidi del lavoro lo personalmente<br />

la trovo una grande ingiustizia , ed è vergognoso per uno stato di diritto come il nostro. Spero che Voi<br />

ne facciate un punto fermo per una vostra battaglia di 'giustizia sociale’, nelle sedi opportune, per le<br />

centinaia di migliaia di persone che rappresentate. Grazie!<br />

(n.f.)<br />

Gentile socio, concordiamo con lei nel rilevare una profonde discriminazione tra i grandi invalidi del lavoro a<br />

seguito delle novità introdotte nella legge finanziaria 2007, che modifica l'articolo 178 del Testo Unico Infortuni<br />

ammettendo alle prestazioni della specifica gestione coloro che abbiano subito un'inabilità permanente con<br />

conseguente riduzione dell'attitudine al lavoro di almeno tre quinti.<br />

Rispetto al vecchio articolo del Testo Unico, che prevedeva un grado di menomazione di almeno quattro quinti,<br />

coloro che si sono infortunati dopo il 1° gennaio 2007 hanno diritto all'assistenza per i grandi invalidi a partire<br />

dalla percentuale del 60 per cento, per cui appare inaccettabile che un lavoratore infortunatosi soltanto un<br />

mese prima rispetto a questa data, e che abbia riportato una percentuale di inabilità del 75 per cento, non possa<br />

accedere alle prestazioni previste per i grandi invalidi.<br />

Tuttavia, ferma restando la nostra comprensione per la sua amarezza, dobbiamo ricordare che la legge non può<br />

estendere la sua efficacia anche al tempo precedente a quello della sua emanazione. È questo il principio dell'irretroattività,<br />

previsto per tutte le leggi, nell'articolo Il delle preleggi il quale sancisce che "la legge non dispone<br />

che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", e codificato, limitatamente all'ambito penale, nell'articolo<br />

25 della Costituzione, oltre che nell'articolo 2 del Codice penale.<br />

Per quanto possa sembrare ingiusto, relativamente a casi specifici quale quello da lei rappresentato, il principio<br />

di non retroattività è contemplato nel nostro ordinamento giuridico per garantire i cittadini dagli abusi del potere<br />

legislativo, poiché risponde a un'esigenza di certezza e deve considerarsi principio di civiltà giuridica.<br />

Nonostante quanto sopra, facciamo salvo nelle more delle decisioni degli organi centrali dell'ANMIL, il nostro<br />

diritto di sollevare eccezioni di incostituzionalità rispetto alla più volte citata Finanziaria 2007. Nella speranza<br />

di essere stati sufficientemente esaustivi, cogliamo l'occasione per porgerle i nostri più cordiali saluti.

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