Ambiente_e_Sicurezza..
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RUBRICA<br />
SINTESI<br />
IN SINTESI<br />
Inserto<br />
SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />
ARTICOLI ...........................................................................................................................................................................................da pag. II<br />
<strong>Sicurezza</strong> delle macchine da cantiere: la perforatrice Dopo una serie di approfondimenti dedicati alle terne (n. 18/2003), alle gru a<br />
torre (n. 22/2003), agli escavatori (n. 1/2004), alle gru a torre automontanti (n. 4/2004), ai dumper e agli autocarri (n. 6/2004), alle autogrù<br />
(n. 8/2004), ai rullo compattatori (n. 10/2004), alle vibrofinitrici (n. 13/2004), alle scarificatrici (n. 14/2004), alle motolivellatrici (n. 16/2004),<br />
alle autobetoniere (n. 18/2004), alle posatubi (n. 21/2004), alle motoruspe (n. 22/2004) e agli argani (n. 2/2005), alle pompe per il<br />
calcestruzzo (n. 4/2005), ai carrelli semoventi a braccio telescopico (n. 6/2005), alle pale caricatrici (n. 8/2005), agli apripista (n. 10/2005) alle<br />
piattaforme aeree sviluppabili (n. 12/2005), alle palificatrici a massa battente (n. 14/2005) e alla sega circolare da cantiere (n. 16/2005),<br />
<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> prosegue la pubblicazione degli inserti dedicati alla sicurezza delle macchine da cantiere occupandosi della perforatrice.<br />
Composte da un carro cingolato o gommato con un motore diesel, le perforatrici sono macchine movimento terra impiegate nella<br />
perforazione del suolo in profondità e per la costruzione di gallerie. Queste macchine sono dotate di una cabina di guida, generalmente<br />
insonorizzata e munita di protezioni per il conduttore che lo riparano sia dalla caduta di materiale dall’alto e dalla proiezione dello stesso in<br />
caso di perforazioni orizzontali (nel caso di scavi in galleria), sia dalla possibilità di schianto, di rovesciamento e di ribaltamento (ROPS).<br />
L’Inserto propone un breve inquadramento normativo e un approfondimento che guida all’individuazione dei rischi mediante l’analisi delle<br />
principali caratteristiche e modalità di impiego, indica la documentazione necessaria a corredo della macchina, affronta il tema della<br />
formazione dell’operatore addetto alla conduzione. In chiusura, una check list per la verifica delle condizioni della macchina.<br />
Speciale<br />
IGIENE DEL LAVORO<br />
ARTICOLI ........................................................................................................................................................................................da pag. 23<br />
Rischi da vibrazioni meccaniche: la direttiva 2002/44/CE e il suo recepimento Una prolungata esposizione a elevati livelli di<br />
vibrazioni generate da macchinari e utensili portatili vibranti impiegati nell’industria manifatturiera, nel settore estrattivo, nell’industria delle<br />
costruzioni, nel settore agricoloforestale e nei servizi di pubblica utilità, può causare notevoli disturbi e lesioni a carico degli arti superiori,<br />
con un aumento dell’insorgenza di lesioni vascolari, neurologiche e muscoloscheletriche a carico del sistema manobraccio, e del rachide<br />
lombare, con un’alta incidenza di lombalgie, lombosciatalgie, alterazioni degenerative della colonna vertebrale, discopatie e ernie discali<br />
lombari e lombosacrali. Le disposizioni della direttiva della Commissione europea e del Consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/44/CE,<br />
pubblicata in G.U.C.E. L del 6 luglio 2002, n. 177 e consultabile all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com, nella<br />
sezione “Documentazione integrativa”, di prossimo recepimento all’interno dell’ordinamento italiano, impongono un miglioramento<br />
delle condizioni di sicurezza e di tutela della salute del lavoratore esposto a questo rischio. Per ciascuna tipologia di rischio, disturbi derivanti<br />
da vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio e al corpo intero, il provvedimento europeo ha previsto sia un valore limite di esposizione,<br />
da non superare in nessun caso, sia un valore di esposizione che fa scattare l’azione di riduzione del fenomeno. Tra i diversi punti affrontati<br />
nella direttiva è importante evidenziare la differenza esistente tra la valutazione del rischio, che può essere effettuata tramite l’osservazione<br />
delle condizioni di lavoro specifiche, e la misurazione dello stesso, che richiede l’utilizzo di una strumentazione specifica e di una<br />
metodologia appropriata. Inoltre, sono indicati gli elementi a cui deve prestare particolare attenzione il datore di lavoro quando effettua la<br />
valutazione, quali, per esempio, il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, la possibilità di impiegare attrezzature alternative progettate per<br />
ridurre il più possibile i livelli di esposizione, il prolungamento del periodo di esposizione oltre l’orario di lavoro nonché l’azione sinergica delle<br />
basse temperature.<br />
L’Approfondimento<br />
CERTIFICAZIONE E QUALITÀ<br />
ARTICOLI ........................................................................................................................................................................................da pag. 62<br />
DOCUMENTO ...................................................................................................................................................................................a pag. 70<br />
La nuova UNI EN ISO 14001:2004 La seconda edizione della norma UNI EN ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale (SGA),<br />
pubblicata di recente da UNI, merita sicuramente qualche approfondimento, quantomeno sulle premesse e sulla modalità del processo di<br />
revisione del testo, sui relativi obiettivi e sui cambiamenti attesi per l’applicazione al mercato nazionale. In particolare, il nuovo testo risulta<br />
essere complessivamente più chiaro e maggiormente compatibile con la ISO 9001 rispetto al passato, offrendo, inoltre, diverse possibilità di<br />
valutazione della conformità del sistema ai requisiti, da quella “di prima parte” fino a quella di terza, passando anche attraverso la verifica<br />
di seconda o terza parte di una attività di valutazione della conformità di prima parte. Rafforzato anche il ruolo della direzione<br />
dell’organizzazione che adotta un SGA, che deve mettere a disposizione le risorse per il miglioramento continuo ed è responsabile della<br />
20 settembre 2005 N. 18<br />
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
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