Ambiente_e_Sicurezza..
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IGIENE DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
Le deroghe per l’applicazione delle disposizioni comunitarie sono concesse dall’ASL per un periodo massimo di quattro anni<br />
Lo schema della direttiva n. 2002/44/CE<br />
per il recepimento nell’ordinamento italiano<br />
di Anna Maria Faventi, Dirigente Divisione VI della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni<br />
di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Mauro Franciosi, Divisione VI della Direzione<br />
Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<br />
La direttiva 25 giugno 2002,<br />
n. 2002/44/CE, che rappresenta la<br />
sedicesima direttiva particolare,<br />
ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1,<br />
direttiva n. 89/391/CEE, stabilisce<br />
le prescrizioni minime di sicurezza<br />
e di salute relative all’esposizione<br />
dei lavoratori ai rischi derivanti<br />
da agenti fisici, le vibrazioni<br />
meccaniche. Nel Testo Unico<br />
di salute e sicurezza sul lavoro,<br />
nell’ambito del Titolo XI,<br />
“Agenti fisici”, era stato previsto<br />
il recepimento di questa direttiva,<br />
in un apposito Capo, (il terzo),<br />
con decorrenza al 15 febbraio<br />
2006, come previsto dalla<br />
direttiva stessa. La mancata<br />
approvazione della bozza di<br />
decreto attuativo della delega,<br />
di cui all’art. 3, legge n. 229/2003,<br />
ha reso necessaria<br />
la predisposizione e l’adozione<br />
di un decreto legislativo ad hoc,<br />
sulla base della delega prevista<br />
nella legge comunitaria per<br />
l’anno 2003 (legge 31 ottobre<br />
2003, n. 306). Fino ad allora<br />
continuerà ad applicarsi il Capo<br />
IV, D.Lgs. n. 277/1991, e una volta<br />
approvato, questo decreto<br />
integrerà le disposizioni del<br />
D.Lgs. n. 626/1994 in materia.<br />
Le disposizioni della direttiva del<br />
la Commissione europea e del<br />
Consiglio 25 giugno 2002, n.<br />
2002/44/CE e, quindi, del decreto legislativo<br />
che recepirà queste disposizioni,<br />
impongono un miglioramento<br />
delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.<br />
Occorre, al riguardo, rilevare<br />
che l’attuale ordinamento prevede, all’art.<br />
24, D.P.R. n. 303/1956, genericamente,<br />
che nelle lavorazioni nelle<br />
quali si producono scuotimenti e vibrazioni<br />
dannose vige l’obbligo di<br />
adottare «i provvedimenti consigliati<br />
dalla tecnica per diminuirne l’intensità».<br />
Inoltre, è prevista la sorveglianza<br />
sanitaria, ex art. 33, D.P.R. n. 303/<br />
1956 e voce 48 della tabella a esso<br />
allegata, per alcune tipologie di lavoratori.<br />
Va, inoltre, sottolineato che, a livello<br />
europeo, è stata predisposta una<br />
linea-guida in materia, la cui versione<br />
ufficiale, in lingua inglese, si spera<br />
venga presto resa disponibile anche<br />
in italiano.<br />
Lo schema di decreto di recepimento<br />
è stato realizzato seguendo il<br />
più fedelmente possibile le disposizioni<br />
della direttiva e, di conseguenza,<br />
risulta costituito da 13 articoli e<br />
da un allegato tecnico, riportati nella<br />
tabella 1. Al riguardo, si ritiene opportuno<br />
riportare di seguito un breve<br />
commento su alcune previsioni normative,<br />
da ritenersi particolarmente<br />
importanti.<br />
Campo di applicazione<br />
Il campo di applicazione stabilisce,<br />
senza equivoci, che la normativa si<br />
applica, fermo restando quanto disposto<br />
dall’art. 1, decreto legislativo n.<br />
626/1994, alle attività lavorative che<br />
espongono o possono esporre a rischi<br />
derivanti da vibrazioni meccaniche.<br />
Nelle definizioni è chiaramente<br />
specificato che i lavoratori esposti a<br />
vibrazioni meccaniche vengono protetti<br />
dai seguenti effetti nocivi:<br />
l disturbi vascolari, osteoarticolari,<br />
neurologici o muscolari, per le vibrazioni<br />
trasmesse al sistema mano-braccia;<br />
l lombalgie e traumi del rachide,<br />
per le vibrazioni trasmesse al corpo.<br />
Per ciascuna delle tipologie di rischio<br />
sono stati previsti sia un valore<br />
limite di esposizione, che non può<br />
essere mai superato, sia un valore di<br />
esposizione che fa scattare l’azione,<br />
ambedue normalizzati su un periodo<br />
giornaliero di 8 ore lavorative, i cui<br />
valori numerici sono riportati nella<br />
tabella 2.<br />
Esposizione: valutazione<br />
e misurazione<br />
La valutazione o la misurazione<br />
del livello di esposizione dei lavoratori<br />
alle vibrazioni meccaniche sono<br />
realizzate sulla base delle modalità<br />
descritte nell’allegato tecnico e, in relazione<br />
ai valori riscontrati, ne discende<br />
l’adozione, da parte del datore<br />
di lavoro, di specifiche misure organizzative,<br />
procedurali e tecniche<br />
esplicitate negli appositi articoli.<br />
Viene stabilita la differenza che<br />
esiste tra valutazione e misurazione.<br />
La prima può essere effettuata<br />
mediante l’osservazione delle condizioni<br />
di lavoro specifiche e il riferi-<br />
30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
20 settembre 2005 N. 18