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Ambiente_e_Sicurezza..

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IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

Le deroghe per l’applicazione delle disposizioni comunitarie sono concesse dall’ASL per un periodo massimo di quattro anni<br />

Lo schema della direttiva n. 2002/44/CE<br />

per il recepimento nell’ordinamento italiano<br />

di Anna Maria Faventi, Dirigente Divisione VI della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni<br />

di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e Mauro Franciosi, Divisione VI della Direzione<br />

Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali<br />

La direttiva 25 giugno 2002,<br />

n. 2002/44/CE, che rappresenta la<br />

sedicesima direttiva particolare,<br />

ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1,<br />

direttiva n. 89/391/CEE, stabilisce<br />

le prescrizioni minime di sicurezza<br />

e di salute relative all’esposizione<br />

dei lavoratori ai rischi derivanti<br />

da agenti fisici, le vibrazioni<br />

meccaniche. Nel Testo Unico<br />

di salute e sicurezza sul lavoro,<br />

nell’ambito del Titolo XI,<br />

“Agenti fisici”, era stato previsto<br />

il recepimento di questa direttiva,<br />

in un apposito Capo, (il terzo),<br />

con decorrenza al 15 febbraio<br />

2006, come previsto dalla<br />

direttiva stessa. La mancata<br />

approvazione della bozza di<br />

decreto attuativo della delega,<br />

di cui all’art. 3, legge n. 229/2003,<br />

ha reso necessaria<br />

la predisposizione e l’adozione<br />

di un decreto legislativo ad hoc,<br />

sulla base della delega prevista<br />

nella legge comunitaria per<br />

l’anno 2003 (legge 31 ottobre<br />

2003, n. 306). Fino ad allora<br />

continuerà ad applicarsi il Capo<br />

IV, D.Lgs. n. 277/1991, e una volta<br />

approvato, questo decreto<br />

integrerà le disposizioni del<br />

D.Lgs. n. 626/1994 in materia.<br />

Le disposizioni della direttiva del<br />

la Commissione europea e del<br />

Consiglio 25 giugno 2002, n.<br />

2002/44/CE e, quindi, del decreto legislativo<br />

che recepirà queste disposizioni,<br />

impongono un miglioramento<br />

delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.<br />

Occorre, al riguardo, rilevare<br />

che l’attuale ordinamento prevede, all’art.<br />

24, D.P.R. n. 303/1956, genericamente,<br />

che nelle lavorazioni nelle<br />

quali si producono scuotimenti e vibrazioni<br />

dannose vige l’obbligo di<br />

adottare «i provvedimenti consigliati<br />

dalla tecnica per diminuirne l’intensità».<br />

Inoltre, è prevista la sorveglianza<br />

sanitaria, ex art. 33, D.P.R. n. 303/<br />

1956 e voce 48 della tabella a esso<br />

allegata, per alcune tipologie di lavoratori.<br />

Va, inoltre, sottolineato che, a livello<br />

europeo, è stata predisposta una<br />

linea-guida in materia, la cui versione<br />

ufficiale, in lingua inglese, si spera<br />

venga presto resa disponibile anche<br />

in italiano.<br />

Lo schema di decreto di recepimento<br />

è stato realizzato seguendo il<br />

più fedelmente possibile le disposizioni<br />

della direttiva e, di conseguenza,<br />

risulta costituito da 13 articoli e<br />

da un allegato tecnico, riportati nella<br />

tabella 1. Al riguardo, si ritiene opportuno<br />

riportare di seguito un breve<br />

commento su alcune previsioni normative,<br />

da ritenersi particolarmente<br />

importanti.<br />

Campo di applicazione<br />

Il campo di applicazione stabilisce,<br />

senza equivoci, che la normativa si<br />

applica, fermo restando quanto disposto<br />

dall’art. 1, decreto legislativo n.<br />

626/1994, alle attività lavorative che<br />

espongono o possono esporre a rischi<br />

derivanti da vibrazioni meccaniche.<br />

Nelle definizioni è chiaramente<br />

specificato che i lavoratori esposti a<br />

vibrazioni meccaniche vengono protetti<br />

dai seguenti effetti nocivi:<br />

l disturbi vascolari, osteoarticolari,<br />

neurologici o muscolari, per le vibrazioni<br />

trasmesse al sistema mano-braccia;<br />

l lombalgie e traumi del rachide,<br />

per le vibrazioni trasmesse al corpo.<br />

Per ciascuna delle tipologie di rischio<br />

sono stati previsti sia un valore<br />

limite di esposizione, che non può<br />

essere mai superato, sia un valore di<br />

esposizione che fa scattare l’azione,<br />

ambedue normalizzati su un periodo<br />

giornaliero di 8 ore lavorative, i cui<br />

valori numerici sono riportati nella<br />

tabella 2.<br />

Esposizione: valutazione<br />

e misurazione<br />

La valutazione o la misurazione<br />

del livello di esposizione dei lavoratori<br />

alle vibrazioni meccaniche sono<br />

realizzate sulla base delle modalità<br />

descritte nell’allegato tecnico e, in relazione<br />

ai valori riscontrati, ne discende<br />

l’adozione, da parte del datore<br />

di lavoro, di specifiche misure organizzative,<br />

procedurali e tecniche<br />

esplicitate negli appositi articoli.<br />

Viene stabilita la differenza che<br />

esiste tra valutazione e misurazione.<br />

La prima può essere effettuata<br />

mediante l’osservazione delle condizioni<br />

di lavoro specifiche e il riferi-<br />

30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

20 settembre 2005 ­ N. 18

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