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Ambiente_e_Sicurezza..

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IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

La valutazione del rischio assume ancor più valore nella ricerca delle cause dei rischi per la salute nell’ambiente di lavoro<br />

Le novità sugli adempimenti aziendali<br />

in vista del recepimento della direttiva<br />

diOmarNicolini, Servizio Prevenzione <strong>Sicurezza</strong> Ambienti Lavoro, Dipartimento di Sanità pubblica, AUSL di Modena<br />

Il quadro normativo italiano<br />

vigente in materia di tutela del<br />

lavoratore dai rischi derivanti<br />

dall’esposizione dello stesso alle<br />

vibrazioni è riferibile, oltre al<br />

D.Lgs. n. 626/1994, anche al D.P.R.<br />

n. 303/1956 e ad alcune norme<br />

tecniche, quali, per esempio, la<br />

ISO 5349, inerente al sistema<br />

mano­braccio, e la ISO 2631,<br />

applicabile nel caso l’esposizione<br />

interessi tutto il corpo; in questo<br />

ambito legislativo l’obbligo della<br />

valutazione del rischio da<br />

vibrazioni, posto in capo al<br />

datore di lavoro, discende da<br />

disposizioni molto generali<br />

(Titolo I, D.Lgs. n. 626/1994) che<br />

non forniscono regole precise alle<br />

quali attenersi. Con il<br />

recepimento della direttiva della<br />

Commissione europea e del<br />

Consiglio 25 giugno 2005, n.<br />

2002/44/CE, l’esposizione a<br />

vibrazioni sarà interessata da<br />

particolari indicazioni sulle<br />

modalità e sugli obiettivi che<br />

dovranno essere propri della<br />

valutazione del rischio,<br />

assumendo, così, ancora più che<br />

in passato, il ruolo di oggetto<br />

principale necessario alla ricerca<br />

delle cause dei rischi per la salute<br />

del lavoratore.<br />

Il D.Lgs. n. 626/1994, recepimento<br />

della direttiva quadro n. 89/<br />

391/CEE e di altre direttive applicative<br />

della stessa, ha avuto un forte<br />

impatto sulle aziende italiane in quanto<br />

ha avviato un metodo di gestione<br />

aziendale della sicurezza imperniato<br />

su procedure verificabili che prevede<br />

una importante serie di elementi innovativi<br />

riconducibili essenzialmente a<br />

due capitoli:<br />

l un sistema di relazioni più strutturato<br />

basato anche sulla partecipazione<br />

attiva di tutti i soggetti che operano in<br />

azienda e che contempla, accanto alle<br />

classiche figure di datore di lavoro-dirigenti-preposti-lavoratori,<br />

il servizio<br />

di prevenzione e protezione con un<br />

suo responsabile, il rappresentante dei<br />

lavoratori per la sicurezza e il medico<br />

competente;<br />

l un metodo di gestione della sicurezza<br />

attuato mediante l’adozione delle<br />

misure generali di tutela indicate<br />

all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 626/<br />

1994, e complessivamente più attento<br />

alle procedure.<br />

Relativamente a questo secondo<br />

punto e in estrema sintesi, il percorso<br />

operativo delineato dall’art. 3, D.Lgs.<br />

n. 626/1994 può essere così schematizzato:<br />

l effettuazione della valutazione dei<br />

rischi;<br />

l eliminazione o controllo dei rischi<br />

mediante l’adozione di tutte le misure<br />

tecniche, organizzative e procedurali<br />

concretamente attuabili e il ricorso ai<br />

dispositivi di protezione individuali;<br />

l attuazione del controllo sanitario;<br />

l informazione e formazione degli<br />

addetti.<br />

Con specifico riferimento alle vibrazioni,<br />

però, l’analisi dei documenti<br />

di valutazione disponibili presso le<br />

aziende risulta fortemente lacunoso.<br />

Pur in presenza di un rischio ben<br />

avvertibile ai sensi e che rappresenta<br />

la quarta causa di malattia professionale<br />

indennizzata dall’INAIL, spesso<br />

non si è andati al di là dell’apporre un<br />

segno negativo su di una lista di pericoli,<br />

ignorando la presenza di rischi<br />

per la salute tanto al sistema manobraccio<br />

(HAV) quanto al corpo intero<br />

(WBV).<br />

Nei pochi casi, poi, in cui si è provveduto<br />

a effettuare rilievi strumentali,<br />

questi si sono quasi sempre limitati<br />

alla sola quantificazione del rischio,<br />

raramente affrontando il tema della<br />

sua riduzione.<br />

L’assenza di una valutazione corretta<br />

ha determinato a ricaduta elementi<br />

negativi all’applicazione delle altre<br />

grandi procedure della prevenzione.<br />

L’attuazione di misure di prevenzione<br />

e protezione resta, inoltre, quasi<br />

sempre ispirata a criteri molto approssimativi,<br />

il controllo sanitario specifico<br />

è spesso disatteso né si dà peso alla<br />

formazione e all’informazione per<br />

promuovere i comportamenti di sicurezza<br />

che tutelano dal rischio.<br />

Si procederà a una disamina delle<br />

“grandi procedure della prevenzione”<br />

applicate alle specificità del rischio vibrazioni<br />

e, a partire dall’osservazione<br />

dei principali limiti riscontrati sul<br />

campo nella loro applicazione, per<br />

enucleare gli adempimenti che derivano<br />

al datore di lavoro dalla legislazione<br />

vigente con l’integrazione dell’imminente<br />

recepimento della direttiva n.<br />

2002/44/CE.<br />

La valutazione del rischio<br />

nel D.Lgs. n. 626/1994<br />

La valutazione del rischio, così come<br />

prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 626/<br />

42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

20 settembre 2005 ­ N. 18

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