Ambiente_e_Sicurezza..
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IGIENE DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
La valutazione del rischio assume ancor più valore nella ricerca delle cause dei rischi per la salute nell’ambiente di lavoro<br />
Le novità sugli adempimenti aziendali<br />
in vista del recepimento della direttiva<br />
diOmarNicolini, Servizio Prevenzione <strong>Sicurezza</strong> Ambienti Lavoro, Dipartimento di Sanità pubblica, AUSL di Modena<br />
Il quadro normativo italiano<br />
vigente in materia di tutela del<br />
lavoratore dai rischi derivanti<br />
dall’esposizione dello stesso alle<br />
vibrazioni è riferibile, oltre al<br />
D.Lgs. n. 626/1994, anche al D.P.R.<br />
n. 303/1956 e ad alcune norme<br />
tecniche, quali, per esempio, la<br />
ISO 5349, inerente al sistema<br />
manobraccio, e la ISO 2631,<br />
applicabile nel caso l’esposizione<br />
interessi tutto il corpo; in questo<br />
ambito legislativo l’obbligo della<br />
valutazione del rischio da<br />
vibrazioni, posto in capo al<br />
datore di lavoro, discende da<br />
disposizioni molto generali<br />
(Titolo I, D.Lgs. n. 626/1994) che<br />
non forniscono regole precise alle<br />
quali attenersi. Con il<br />
recepimento della direttiva della<br />
Commissione europea e del<br />
Consiglio 25 giugno 2005, n.<br />
2002/44/CE, l’esposizione a<br />
vibrazioni sarà interessata da<br />
particolari indicazioni sulle<br />
modalità e sugli obiettivi che<br />
dovranno essere propri della<br />
valutazione del rischio,<br />
assumendo, così, ancora più che<br />
in passato, il ruolo di oggetto<br />
principale necessario alla ricerca<br />
delle cause dei rischi per la salute<br />
del lavoratore.<br />
Il D.Lgs. n. 626/1994, recepimento<br />
della direttiva quadro n. 89/<br />
391/CEE e di altre direttive applicative<br />
della stessa, ha avuto un forte<br />
impatto sulle aziende italiane in quanto<br />
ha avviato un metodo di gestione<br />
aziendale della sicurezza imperniato<br />
su procedure verificabili che prevede<br />
una importante serie di elementi innovativi<br />
riconducibili essenzialmente a<br />
due capitoli:<br />
l un sistema di relazioni più strutturato<br />
basato anche sulla partecipazione<br />
attiva di tutti i soggetti che operano in<br />
azienda e che contempla, accanto alle<br />
classiche figure di datore di lavoro-dirigenti-preposti-lavoratori,<br />
il servizio<br />
di prevenzione e protezione con un<br />
suo responsabile, il rappresentante dei<br />
lavoratori per la sicurezza e il medico<br />
competente;<br />
l un metodo di gestione della sicurezza<br />
attuato mediante l’adozione delle<br />
misure generali di tutela indicate<br />
all’art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 626/<br />
1994, e complessivamente più attento<br />
alle procedure.<br />
Relativamente a questo secondo<br />
punto e in estrema sintesi, il percorso<br />
operativo delineato dall’art. 3, D.Lgs.<br />
n. 626/1994 può essere così schematizzato:<br />
l effettuazione della valutazione dei<br />
rischi;<br />
l eliminazione o controllo dei rischi<br />
mediante l’adozione di tutte le misure<br />
tecniche, organizzative e procedurali<br />
concretamente attuabili e il ricorso ai<br />
dispositivi di protezione individuali;<br />
l attuazione del controllo sanitario;<br />
l informazione e formazione degli<br />
addetti.<br />
Con specifico riferimento alle vibrazioni,<br />
però, l’analisi dei documenti<br />
di valutazione disponibili presso le<br />
aziende risulta fortemente lacunoso.<br />
Pur in presenza di un rischio ben<br />
avvertibile ai sensi e che rappresenta<br />
la quarta causa di malattia professionale<br />
indennizzata dall’INAIL, spesso<br />
non si è andati al di là dell’apporre un<br />
segno negativo su di una lista di pericoli,<br />
ignorando la presenza di rischi<br />
per la salute tanto al sistema manobraccio<br />
(HAV) quanto al corpo intero<br />
(WBV).<br />
Nei pochi casi, poi, in cui si è provveduto<br />
a effettuare rilievi strumentali,<br />
questi si sono quasi sempre limitati<br />
alla sola quantificazione del rischio,<br />
raramente affrontando il tema della<br />
sua riduzione.<br />
L’assenza di una valutazione corretta<br />
ha determinato a ricaduta elementi<br />
negativi all’applicazione delle altre<br />
grandi procedure della prevenzione.<br />
L’attuazione di misure di prevenzione<br />
e protezione resta, inoltre, quasi<br />
sempre ispirata a criteri molto approssimativi,<br />
il controllo sanitario specifico<br />
è spesso disatteso né si dà peso alla<br />
formazione e all’informazione per<br />
promuovere i comportamenti di sicurezza<br />
che tutelano dal rischio.<br />
Si procederà a una disamina delle<br />
“grandi procedure della prevenzione”<br />
applicate alle specificità del rischio vibrazioni<br />
e, a partire dall’osservazione<br />
dei principali limiti riscontrati sul<br />
campo nella loro applicazione, per<br />
enucleare gli adempimenti che derivano<br />
al datore di lavoro dalla legislazione<br />
vigente con l’integrazione dell’imminente<br />
recepimento della direttiva n.<br />
2002/44/CE.<br />
La valutazione del rischio<br />
nel D.Lgs. n. 626/1994<br />
La valutazione del rischio, così come<br />
prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 626/<br />
42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
20 settembre 2005 N. 18