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Ambiente_e_Sicurezza..

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IGIENE DEL LAVORO<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

TABELLA 5<br />

Lista di controllo per evidenziare la presenza di un rischio da WBV<br />

N. WBV ­ QUESITI Modalità di adempimento<br />

1 Nelle attività dell’azienda si fa uso di veicoli, di macchine<br />

o di attrezzature di lavoro che espongono a vibrazioni<br />

l’intero corpo (per esempio, da sedili, da<br />

piattaforme o piani)<br />

2 Il RLS ha segnalato (o ci sono addetti che lamentano)<br />

esposizioni eccessive a vibrazioni al corpo intero<br />

3<br />

Il Medico competente, durante la valutazione o i<br />

suoi sopralluoghi periodici in azienda, ha segnalato<br />

la possibile presenza di esposizioni alle WBV<br />

Se le risposte sono tutte negative,<br />

“giustificare” i mancati ulteriori approfondimenti<br />

sul Documento di valutazione dei rischi<br />

oppure<br />

(con qualche risposta positiva)<br />

approfondire la valutazione del rischio, identificare e<br />

adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione,<br />

classificare le situazioni espositive ed adottare<br />

i dovuti protocolli di prevenzione e protezione.<br />

teratura (e oggi anche specifica alla<br />

direttiva comunitaria), in materia di<br />

tutela dei lavoratori dall’esposizione a<br />

vibrazioni, rappresenta un elemento<br />

fondamentale ai fini della tutela della<br />

salute dei lavoratori e della riduzione<br />

del rischio da esposizione a vibrazioni<br />

trasmesse al corpo.<br />

Come già visto a proposito delle<br />

HAV, la valutazione sulla presenza o<br />

l’assenza del rischio nei luoghi di lavoro,<br />

può avere luogo (e anche esaurirsi)<br />

con una valutazione preliminare<br />

che accerti qualitativamente il non uso<br />

di attrezzature che sollecitano con vibrazioni<br />

l’intero corpo (generalmente,<br />

veicoli, macchine semoventi) o la permanenza<br />

dei lavoratori in posizioni a<br />

rischio (piani, piattaforme, sedili eccitati<br />

da macchine), recuperando anche<br />

le valutazioni soggettive degli addetti.<br />

La valutazione preliminare potrebbe<br />

quindi utilizzare una banale<br />

lista di controllo quale quella evidenziata<br />

nella tabella 5.<br />

Con risposte tutte negative, la valutazione<br />

potrebbe esaurirsi senza tradursi<br />

in alcuna misura specifica, invece,<br />

qualora si rilevassero elementi oggettivi<br />

o soggettivi di rischio, anche<br />

nel caso dell’esposizione a WBV il<br />

datore di lavoro dovrà valutarne la rilevanza<br />

o mediante il ricorso a dati<br />

misurati da altri (produttori o banche<br />

dati) oppure con rilevazioni strumentali<br />

da lui commissionate.<br />

Come per le HAV l’indicazione a<br />

non avvalersi necessariamente di misurazioni,<br />

oltre al fatto che non è<br />

espressamente richiesta dalla legislazione,<br />

discende dalla presenza di una<br />

casistica che:<br />

l sul versante della diagnosi dell’entità<br />

del rischio possono essere risolte<br />

con discreto grado di precisione ben<br />

interpretando le informazioni di banche-dati<br />

qualificate e specifiche o,<br />

purtroppo più raramente, di dati forniti<br />

dai produttori;<br />

l sul versante del contenimento del<br />

rischio, possono essere risolte con la<br />

semplice, ma attenta, osservazione del<br />

contesto ambientale, presenza di strumenti<br />

vetusti che abbisognano di sostituzione,<br />

esigenza di provvedere alla<br />

manutenzione dell’apparecchiatura,<br />

esigenza di definire procedure per la<br />

limitazione del tempo d’esposizione<br />

ecc.<br />

Il ricorso a banche-dati può, quindi,<br />

essere una risposta realistica (economicamente<br />

e igienisticamente accettabile)<br />

per la conoscenza orientativa di<br />

rischi, riservando le misurazioni strumentali<br />

ai casi oggettivamente più<br />

complessi.<br />

In quest’ultimo caso le metodologie<br />

da seguire per la quantificazione<br />

del rischio sono dettate dalla direttiva<br />

n. 2002/44/CE, che richiama la ISO<br />

2631-1:1997.<br />

I risultati della valutazione del rischio,<br />

tanto se effettuata col ricorso a<br />

banche-dati quanto con misurazioni,<br />

vanno calcolati (si veda la tabella 6) e<br />

interpretati nello stesso modo.<br />

I valori di riferimento per le azioni<br />

da adottare andranno desunti dal recepimento<br />

della direttiva n. 2002/44/CE.<br />

La chiave con cui andare all’interpretazione<br />

dei risultati delle valutazioni<br />

si baserà, anche nel caso delle<br />

WBV, su due livelli di riferimento, denominati<br />

“livello di azione” e “livello<br />

limite”, che identificano tre possibili<br />

collocazioni della misura:<br />

l al di sotto del livello di azione, con<br />

A(8) ≤ 0,5 m/s 2 , ove si collocano le<br />

situazioni a rischio contenuto e sulle<br />

quali è sufficiente mantenere attive le<br />

generiche attenzioni di chi si occupa<br />

di prevenzione (per esempio, far controllare<br />

al medico competente il lavoratore<br />

che dichiarasse problemi alla<br />

salute, soprattutto al rachide lombare,<br />

ricollegabili all’esposizione WBV);<br />

l tra il livello di azione ed il livello<br />

limite, con 0,5 m/s 2 ≤ A(8) ≤ 1,15 m/s 2 ,<br />

fascia nella quale i già elevati livelli di<br />

esposizione comportano l’esigenza di<br />

intervenire (in tempi tecnici) per ricondurre,<br />

ovunque possibile, il rischio<br />

al di sotto del livello di azione. In questa<br />

fascia, per la direttiva n. 2002/44/<br />

CE diviene obbligatorio redigere il<br />

programma di bonifica, attivare l’informazione<br />

e la formazione nonché la<br />

sorveglianza sanitaria;<br />

l oltre il livello limite, con A(8) ><br />

1,15 m/s 2 , situazione che richiede interventi<br />

immediati (in primo luogo e<br />

sino a interventi tecnici di provata efficacia,<br />

di introdurre pause) per ricondurre<br />

le condizioni espositive quanto<br />

meno a valori inferiori al livello limite.<br />

Infine, circa le indicazioni tecniche<br />

che il consulente dovrà fornire per le<br />

48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

20 settembre 2005 ­ N. 18

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