Ambiente_e_Sicurezza..
Ambiente_e_Sicurezza..
Ambiente_e_Sicurezza..
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
IGIENE DEL LAVORO<br />
Articolo<br />
SPECIALE<br />
TABELLA 5<br />
Lista di controllo per evidenziare la presenza di un rischio da WBV<br />
N. WBV QUESITI Modalità di adempimento<br />
1 Nelle attività dell’azienda si fa uso di veicoli, di macchine<br />
o di attrezzature di lavoro che espongono a vibrazioni<br />
l’intero corpo (per esempio, da sedili, da<br />
piattaforme o piani)<br />
2 Il RLS ha segnalato (o ci sono addetti che lamentano)<br />
esposizioni eccessive a vibrazioni al corpo intero<br />
3<br />
Il Medico competente, durante la valutazione o i<br />
suoi sopralluoghi periodici in azienda, ha segnalato<br />
la possibile presenza di esposizioni alle WBV<br />
Se le risposte sono tutte negative,<br />
“giustificare” i mancati ulteriori approfondimenti<br />
sul Documento di valutazione dei rischi<br />
oppure<br />
(con qualche risposta positiva)<br />
approfondire la valutazione del rischio, identificare e<br />
adottare le adeguate misure di prevenzione e protezione,<br />
classificare le situazioni espositive ed adottare<br />
i dovuti protocolli di prevenzione e protezione.<br />
teratura (e oggi anche specifica alla<br />
direttiva comunitaria), in materia di<br />
tutela dei lavoratori dall’esposizione a<br />
vibrazioni, rappresenta un elemento<br />
fondamentale ai fini della tutela della<br />
salute dei lavoratori e della riduzione<br />
del rischio da esposizione a vibrazioni<br />
trasmesse al corpo.<br />
Come già visto a proposito delle<br />
HAV, la valutazione sulla presenza o<br />
l’assenza del rischio nei luoghi di lavoro,<br />
può avere luogo (e anche esaurirsi)<br />
con una valutazione preliminare<br />
che accerti qualitativamente il non uso<br />
di attrezzature che sollecitano con vibrazioni<br />
l’intero corpo (generalmente,<br />
veicoli, macchine semoventi) o la permanenza<br />
dei lavoratori in posizioni a<br />
rischio (piani, piattaforme, sedili eccitati<br />
da macchine), recuperando anche<br />
le valutazioni soggettive degli addetti.<br />
La valutazione preliminare potrebbe<br />
quindi utilizzare una banale<br />
lista di controllo quale quella evidenziata<br />
nella tabella 5.<br />
Con risposte tutte negative, la valutazione<br />
potrebbe esaurirsi senza tradursi<br />
in alcuna misura specifica, invece,<br />
qualora si rilevassero elementi oggettivi<br />
o soggettivi di rischio, anche<br />
nel caso dell’esposizione a WBV il<br />
datore di lavoro dovrà valutarne la rilevanza<br />
o mediante il ricorso a dati<br />
misurati da altri (produttori o banche<br />
dati) oppure con rilevazioni strumentali<br />
da lui commissionate.<br />
Come per le HAV l’indicazione a<br />
non avvalersi necessariamente di misurazioni,<br />
oltre al fatto che non è<br />
espressamente richiesta dalla legislazione,<br />
discende dalla presenza di una<br />
casistica che:<br />
l sul versante della diagnosi dell’entità<br />
del rischio possono essere risolte<br />
con discreto grado di precisione ben<br />
interpretando le informazioni di banche-dati<br />
qualificate e specifiche o,<br />
purtroppo più raramente, di dati forniti<br />
dai produttori;<br />
l sul versante del contenimento del<br />
rischio, possono essere risolte con la<br />
semplice, ma attenta, osservazione del<br />
contesto ambientale, presenza di strumenti<br />
vetusti che abbisognano di sostituzione,<br />
esigenza di provvedere alla<br />
manutenzione dell’apparecchiatura,<br />
esigenza di definire procedure per la<br />
limitazione del tempo d’esposizione<br />
ecc.<br />
Il ricorso a banche-dati può, quindi,<br />
essere una risposta realistica (economicamente<br />
e igienisticamente accettabile)<br />
per la conoscenza orientativa di<br />
rischi, riservando le misurazioni strumentali<br />
ai casi oggettivamente più<br />
complessi.<br />
In quest’ultimo caso le metodologie<br />
da seguire per la quantificazione<br />
del rischio sono dettate dalla direttiva<br />
n. 2002/44/CE, che richiama la ISO<br />
2631-1:1997.<br />
I risultati della valutazione del rischio,<br />
tanto se effettuata col ricorso a<br />
banche-dati quanto con misurazioni,<br />
vanno calcolati (si veda la tabella 6) e<br />
interpretati nello stesso modo.<br />
I valori di riferimento per le azioni<br />
da adottare andranno desunti dal recepimento<br />
della direttiva n. 2002/44/CE.<br />
La chiave con cui andare all’interpretazione<br />
dei risultati delle valutazioni<br />
si baserà, anche nel caso delle<br />
WBV, su due livelli di riferimento, denominati<br />
“livello di azione” e “livello<br />
limite”, che identificano tre possibili<br />
collocazioni della misura:<br />
l al di sotto del livello di azione, con<br />
A(8) ≤ 0,5 m/s 2 , ove si collocano le<br />
situazioni a rischio contenuto e sulle<br />
quali è sufficiente mantenere attive le<br />
generiche attenzioni di chi si occupa<br />
di prevenzione (per esempio, far controllare<br />
al medico competente il lavoratore<br />
che dichiarasse problemi alla<br />
salute, soprattutto al rachide lombare,<br />
ricollegabili all’esposizione WBV);<br />
l tra il livello di azione ed il livello<br />
limite, con 0,5 m/s 2 ≤ A(8) ≤ 1,15 m/s 2 ,<br />
fascia nella quale i già elevati livelli di<br />
esposizione comportano l’esigenza di<br />
intervenire (in tempi tecnici) per ricondurre,<br />
ovunque possibile, il rischio<br />
al di sotto del livello di azione. In questa<br />
fascia, per la direttiva n. 2002/44/<br />
CE diviene obbligatorio redigere il<br />
programma di bonifica, attivare l’informazione<br />
e la formazione nonché la<br />
sorveglianza sanitaria;<br />
l oltre il livello limite, con A(8) ><br />
1,15 m/s 2 , situazione che richiede interventi<br />
immediati (in primo luogo e<br />
sino a interventi tecnici di provata efficacia,<br />
di introdurre pause) per ricondurre<br />
le condizioni espositive quanto<br />
meno a valori inferiori al livello limite.<br />
Infine, circa le indicazioni tecniche<br />
che il consulente dovrà fornire per le<br />
48 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />
20 settembre 2005 N. 18