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Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

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egolamento e le speciali prescrizioni della licenza <strong>di</strong> costruzione, oppure qualora riscontri che l'esecuzione<br />

non è conforme al progetto approvato.<br />

Qualora per un qualsiasi motivo, debba sospendersi un lavoro già iniziato, il titolare della licenza, e per esso<br />

ìl <strong>di</strong>rettore dei lavori, ha l'obbligo <strong>di</strong> darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico Comunale,<br />

in<strong>di</strong>cando in tale comunicazione anche i motivi che hanno indotto alla sospensione stessa. Uguale<br />

comunicazione dovrà essere fatta anche per segnalare la data <strong>di</strong> ripresa dei lavori.<br />

Quando nel corso <strong>di</strong> una nuova costruzione e del riattamento <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio, siano ultimate le parti murarie e<br />

la esecuzione degli impianti igienici, il committente, prima <strong>di</strong> coprire con intonaci o pavimenti le<br />

installazioni effettuate, deve darne notizia scritta all'Ufficio Tecnico Comunale il quale provvede a<br />

controllare se la costruzione risponde alle norme del presente <strong>Regolamento</strong> e <strong>di</strong> quelle dell'Igiene,<br />

specialmente nei riguar<strong>di</strong> degli impianti idrico-sanitari, delle canne fumarie e dell'isolamento della umi<strong>di</strong>tà.<br />

Ultimato tutto il fabbricato, il committente deve darne comunicazione scritta al <strong>Comune</strong>, domandando la<br />

visita sopralluogo per il rilascio del permesso <strong>di</strong> abitabilità.<br />

Tale visita viene eseguita da un funzionario dell'Ufficio Tecnico congiuntamente all'Ufficiale sanitario o un<br />

suo rappresentante.<br />

Il titolare della licenza <strong>di</strong> costruzione così come il <strong>di</strong>rettore dei lavori ed il costruttore ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> essere<br />

preavvertito della data <strong>di</strong> effettuazione della visita e <strong>di</strong> richiedere, se lo crede opportuno, che il relativo<br />

verbale sia redatto in contrad<strong>di</strong>ttorio.<br />

Art. 19 - Permesso <strong>di</strong> abitabilità<br />

Il permesso <strong>di</strong> abitabilità è l'atto amministrativo col quale viene consentito al proprietario dell'immobile <strong>di</strong><br />

abitare o <strong>di</strong> fare abitare l’ e<strong>di</strong>ficio costruito, o, comunque, <strong>di</strong> destinarlo all'uso per il quale fu costruito.<br />

Tale permesso può essere rilasciato soltanto quando sia accertata l'osservanza dì tutte le norme e<strong>di</strong>lizie, con<br />

special riguardo a quelle contenute nel presente <strong>Regolamento</strong> ed a quelle contenute nel <strong>Regolamento</strong><br />

d'Igiene, e solo dopo che siano trascorsi tre mesi dalla ultimazione degli intonaci e dei pavìmenti.<br />

Per il computo <strong>di</strong> tale periodo, i mesi da novembre a marzo sono valutabili ciascuno per metà, mentre i mesi<br />

da giugno a settembre sono valutabili ciascuno per uno e mezzo.<br />

Il rilascio del permesso <strong>di</strong> abitabilità è subordìnato inoltre al pagamento <strong>di</strong> tutte le somme dovute per tasse<br />

ed imposte <strong>di</strong> qualsiasi genere ìnerenti alla costruzione, salvo comunque la successiva definizione delle<br />

eventuali contestazioni.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione o gli e<strong>di</strong>fici riattati per i quali sia stato negato il permesso <strong>di</strong> abitabilità non<br />

sono abitabili e debbono pertanto, prima <strong>di</strong> poter assolvere le funzioni per le quali sono stati costruiti o<br />

riattati, essere mo<strong>di</strong>ficatì secondo le prescrizioni del presente <strong>Regolamento</strong>.

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